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Assicurazione e compenso amministratore

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Buongiorno, vi propongo il solito dilemma.

A chi tocca pagare le spese per l'assicurazione e il compenso amministrativo ?

Proprietario o inquilino?

Devo ripartire il consuntivo delle spese ordinarie, e non so se inserire quelle due voci?

mi aiutate

 

Quali sono i riferimenti normativi, anche alla luce della riforma del condominio ?

 

grazie

Salvo accordi contrattuali tra conduttore e proprietario la spesa per l'assicurazione e compenso dell'amministratore spetta al proprietario.

Immagino che tu sei l'amministratore e se non sei in possesso del contratto di locazione probabilmente non sai se ci sono questi accordi, per cui addebita tutto al proprietario il quale poi chiederà all'inquilino secondo i loro accordi contrattuali.

I contratti in deroga non sono un tuo problema tu metti tutte le spese al proprietario che poi se vuole le fa pagare all'inquilino.

Buongiorno, ho appena comprato due libri sulla gestione condominiale. Uno riporta la tabella di ripartizione oneri accessori proprietario/conduttore predisposta da Confedilizia e sia il compenso amministratore sia l'assicurazione dello stabile le imputa al 50% tra prop. e conduttore, l'altro imputa queste spese solo al proprietario. In mancanza di delibere, quale devo,prendere in considerazione? Nel regolamento non c'è scritto nulla e non sono a conoscenza di accordi tra le parti, il precedente amministratore ripartisce la spesa al 50% ma mi ha detto che tiene questa suddivisione per tutti i suoi condomini.

ciao

 

è un accordo raggiunto tra rappresentanti delle parti non obbligatorio, salvo recepimento nel contratto. Tu attieniti unicamente alla art. 9 e 10 della 392/78, salvo disposizioni diverse del regolamento condominiale contrattuale.

Grazie mille, dunque stando agli art. 9 e 10 della 392/78, sia il compenso, sia l'assicurazione sono x il 100% a carico del proprietario. Potrei chiedere all'assemblea se c'era un accordo non scritto e così lo farò mettere a verbale.

ciao

 

non è tuo compito stabilire quali spese siano a carico del condomino locatore o del suo conduttore. Per praticità, ove richiesto, da sempre io suddivido tali spese seguendo le indicazioni dell'accordo intersindacale di Torino del 29 luglio 1982, tra Sunia - Sicet - Uil ecc, purchè ciò sia espressamente richiesto dal condomino interessato dalla divisione e accettato dal suo inquilino, senza che ciò coinvolga il condominio. In caso di contestazioni, se la discuteranno e risolveranno tra loro alla luce del contratto tra loro sottoscritto.

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