#1 Inviato 29 Maggio, 2014 Salve, ho letto che l'art. 1130 C.c. , che disciplina le attribuzioni dell'amm.tore, è derogabile. In che senso? ci sono dei limiti?
#3 Inviato 29 Maggio, 2014 nulla ma mi riferivo ad una lettura fatta su internet anticipato da un colloquio avuto con un condomino il quale mi diceva ad esempio che art. come il 1130 bis (rendiconto ) è derogabile. Così poi leggendo ho visto che taluni art. sono derogabili. Ciao
#5 Inviato 29 Maggio, 2014 l'art.1130 e' un articolo imperativo quindi inderogabile L'art. 1130 invece è derogabile
#6 Inviato 29 Maggio, 2014 l'art 1130 e' imperativo ,e le norme imperative sono inderogabili . sono le norme dispositive che possono essere rese inderogabili ,quelle imperative sono gia' inderogabili .
#7 Inviato 29 Maggio, 2014 l'art 1130 e' imperativo ,e le norme imperative sono inderogabili . Non c'è scritto da nessuna parte che l'art. 1130 sia un articolo imperativo, anzi nell'art. 1138 sono riportati gli articoli inderogabili e guarda caso il 1130 non c'è, quindi..... Aggiungo anche che: "Il regolamento condominiale (approvato per contratto o anche in virtù di deliberazione assembleare) può legittimamente sottrarre all’amministratore il potere di decidere autonomamente in ordine al compimento di eventuali atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, per conferirlo esclusivamente all’assemblea, subordinando alla deliberazione di questa l’esercizio da parte dell’amministratore della relativa azione giudiziaria, attesa la derogabilità da parte del regolamento condominiale, in favore dell’assemblea, della norma di cui all’art. 1130 c.c. sulle attribuzioni dell’amministratore, che ha carattere suppletivo e non imperativo." Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1997, n. 8719
#8 Inviato 29 Maggio, 2014 1130 c.c. ha carattere suppletivo e non imperativo ha ragione Fabrizio Togni.