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Davidone992

Appropriazione computo metrico: ipotetica ridiscussione?

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Buongiorno a tutti,

vi contatto perché è sopraggiunta questa problematica che a oggi sta scatenando il putiferio tra i condomini.

Vi racconto la storia dall'inizio e poi voi mi darete le dovute conclusioni sul caso.

L'amministratore di condominio ha convocato l'assemblea dei condomini della sola scala e non di tutto il condominio per i lavori di rifacimento del terrazzo condominiale con opportuna perizia tecnica dell'ingegnere da presentare per l'approvazione. Fin qui nulla strano, perchè reputo sia una scelta più che giusta. Ma qui cito il primo problema: le modalità di costituzione dell'assemblea e di deliberazione sono molto discutibili. Perchè? Anziché considerare i mille millesimi della scala (tra l'altro preciso che il suddetto professonista deve rettificare le tabelle millesimali come da delibera precedente), ha considerato come totale la somma dei millesimi generali relativi ai condomini che abitano in quella scala (sia come assenti che come presenti) e la votazione come maggioranza e minoranza si è basata su quel totale. La delibera ha approvato quel computo metrico per il rifacimento della terrazza tra molte tensioni relative al costo preventivato dal documento (ma si sa che molte spese sono oggette a ribasso), solo che adesso si sentono pentiti della scelta tant'è che hanno convocato un altro professionista (altro ingegnere, ndr) per sopravvisionare tale documento accertandosi che molti degli interventi possono essere evitati e oltretutto si agirebbe su parti perfettamente sane che verrebbero smantellate e nuovamente ricostruite. Abbiamo firmato una richiesta di convocazione dell'assemblea per ridiscussione del computo metrico, ma l'amministratore ha risposto che dal codice civile esiste una legge che vieta che si possa tornare indietro. Ora voglio chiedere: questa delibera è viziata da impugnazione per nullità o per annullabilità in riferimento al caso della costituzione e deliberazione assembleare? E' vero che la legge impedisce che, una volta che viene approvato il computo metrico, non possa essere oggetto di ridiscussione?

Grazie per l'attenzione.

L'amministratore di condominio ha convocato l'assemblea dei condomini della sola scala e non di tutto il condominio per i lavori di rifacimento del terrazzo condominiale ....

forse volevi dire lastrico solare e non terrazzo

se l'amministratore ha convocato solamente i condòmini che si trovano sotto la verticale del lastrico .....ossia i soli condòmini che nè risultano coperti, allora ha agito correttamente.

 

premesso che non è chiaro il criterio che descrivi per i millesimi adottati.

 

In linea generale, essendone interessati SOLAMENTE i condòmini che sono coperti dal lastrico i millesimi devono essere proporzionali solamente a quei soggetti e non a tutti i condòmini che costituiscono il condominio.

quindi ogni decisione va respinta o approvata solamente considerando:

1) il numero di detti condòmini (della scala) o coperti dal lastrico

2) i soli millesimi dei condòmini (della scala) o che siano coperti dal lastrico

 

ogni decisione dell'assemblea è impugnabile entro i termini di legge, vedi il 1137 del codice

 

ma l'amministratore ha risposto che dal codice civile esiste una legge che vieta che si possa tornare indietro.

non conosco tale "legge" !!! o meglio non credo che vi sia un articolo del codice che lo indichi

la cosa più sensata da fare è quella di chiedere all'amm.re di indicarvi quale è tale "legge" che lui dice ....

Alla luce di quanto sopra riportato, premessa la correttezza della suddivisione asseverata da marcanto, in merito al computo metrico (che poi sarebbe il computo metrico estimativo se intendi il costo "presunto" dell'intervento,il computo SOLO metrico indicherebbe le quantità dell'intervento) esso è solo indicativo e si può rifare quante volte si vuole, ma, alla fin della fiera una volta che sia approvato esso sarà indicativo per dare un costo presunto (un NUMERONE), una volta avuto questo costo (il NUMERONE) questo va prima approvato e poi bisognerà fare una gara d'appalto dove saranno le ditte a stabilire il prezzo, che è preferibile essere "chiuso" (è altamente sconsigliato basarsi e/o consegnare il computo metrico estimativo), le ditte dovranno offrire cioè un prezzo "a corpo" e non "a misura", e questa importantissima clausola va scritta ed asseverata sia nel capitolato che nel contratto, onde evitare spiacevoli sprprese............................................a consuntivo

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