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Romano L

Amministratore non riconfermato in prorogatio.

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Com'è noto con la riforma si arrogano la possibilità di mettere all'odg la sola riconferma al primo anno di mandato.

Con la mancata riconferma a chi spetta convocare l'assemblea per nuova nomina?

Dev'essere coinvolto?

Com'è noto con la riforma si arrogano la possibilità di mettere all'odg la sola riconferma al primo anno di mandato.

Con la mancata riconferma a chi spetta convocare l'assemblea per nuova nomina?

Dev'essere coinvolto?

La normativa per la convocazione dell'assemblea, per qualsiasi argomento si tratti, è regolata dall'art. 66 Dacc;

 

Art. 66.

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

Perciò con la mancata riconferma, l'amministratore può rimanere in carica in proroga, oppure potrebbe convocare l'assemblea per la sua riconferma o nomina del successore, oppure i condomini, a norma dell'art. 66 Dacc già citato, potrebbero richiedere un'assembla straordinaria per la riconferma e/o nomina di un successore.

L'amministratore non confermato resta in prorogatio fino a nuova nomina. Coinvolgetelo affinché indica una nuova assemblea con all'odg un solo punto (nomina amministratore) e presentatevi con le idee chiarissime alla stessa. Sarebbe stato assai meglio nominare il nuovo ammnistratore nella stessa assemblea.

Teoricamente l'obbligo di convocare l'assemblea compete ancora all'amministratore, se pur in prorogatio.

In pratica, con siffatti personaggi bisogna prendere l'abitudine (e la contromisura) con qualche mese di anticipo sulla convocazione dell'assemblea ordinaria di inoltrare la richiesta all'amministratore avanzata da condòmini rappresentanti almeno 1/6 del valore millesimale complessivo per ottenere l'inserimento in OdG dell'argomento "nomina amministratore".

 

Se tale richiesta non sortisce effetto, se come sta accadendo da te, se l'amministratore non è stato riconfermato, non rimane che ripetere la procedura per richiedere ex-art. 66 dacc la convocazione di assemblea straordinaria entro un termine ultimativo, con previsione di autoconvocazione assembleare a carico dei richiedenti se l'amministratore non soddisfa la richiesta di convocazione.

A mio avviso, purtroppo, la Norma anzichè chiarire ha complicato le cose.

Volendo interpretare il codice nella maniera più ampia pro/amministratore, senza essere smentito dal codice:

 

- L'amministratore, se non revocato, si intende riconfermato tacitamente (di un solo anno o di anno in anno e nei secoli dei secoli non è dato sapere dal codice)

 

- L'amministratore, salvo richieste specifiche, è obbligato solo a tenere un'assemblea annuale per presentare il rendiconto (ma il codice non lo obbliga a mettere all'ordine del giorno la nomina o la conferma in mancanza di richiesta).

 

- L'assemblea provvede alla nomina dell'amministratore in ogni tempo solo in caso di revoca o dimissioni (l'art. 1129 specifica che "L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore").

 

Poichè la stessa Norma consente ai condòmini di regolamentare meglio le condizioni generali, io sono del parere di inserire una bella clausola regolamentare nel regolamento se esistente, oppure di crearne uno, nel quale si dispone di convocare l'assemblea di rendiconto non oltre 90 giorni (anzichè 180) dalla chiusura di esercizio, e nella stessa convocazione inserire SEMPRE all'ordine del giorno "NOMINA AMMINISTRATORE".

 

Se poi l'amministratore se ne infischia del regolamento... art. 66 ed autoconvocazione se l'amministratore resta inerte.

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