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gianfrancotrinchillo

Amministratore in prorogatio - anche se trattasi di una assemblea straordinaria?

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Nel presente verbale al punto 2 si evidenzia che a maggioranza l'amministratore è stato confermato. lo stesso ha dichiarato il regime di prorogatio. a mio avviso la prorogatio imperi non si addice a questo caso. Se qualcuno ha dei riferimenti normativi diversi........Ritengo una furbata dell'amministratore. anche se non ne vedo il motivo visto che è stato confermato.

Il mio questito però è questo:

trattandosi di prorogatio, l'amministratore deve nella successiva assemblea mettere all'ordine del giorno "la nomina del nuovo amministrartore", anche se trattasi di una assemblea straordinaria?

Altro quesito:

se nella successiva assemblea ordinaria, l'amministratore da le dimissioni, successivamente può avvenire la conta per la sua conferma oppure si deve ufficialmente ricandidare?

l'ordine del giorno deve riportare esplicitamente i punti 

1 dimissioni dell'amministratore

2 nomina del nuovo amministratore 

oppure va bene solo il punto due nell'ordine del giorno?

 

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gianfrancotrinchillo dice:

Nel presente verbale al punto 2 si evidenzia che a maggioranza l'amministratore è stato confermato. lo stesso ha dichiarato il regime di prorogatio. a mio avviso la prorogatio imperi non si addice a questo caso. Se qualcuno ha dei riferimenti normativi diversi........Ritengo una furbata dell'amministratore. anche se non ne vedo il motivo visto che è stato confermato.

Il mio questito però è questo:

trattandosi di prorogatio, l'amministratore deve nella successiva assemblea mettere all'ordine del giorno "la nomina del nuovo amministrartore", anche se trattasi di una assemblea straordinaria?

 

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Niente di preoccupante. Nel verbale è scritto che l'amministratore è confermato ed è irrilevante che abbia scritto che è in prorogatio. forse alcuni lo scrivono quando mancano i 500 millesimi perchè al Norma sulla conferma ha lasciato molti dubbi.

In ogni caso, l'amministratore non deve più mettere all'ordine del giorno la sua conferma.

Se e quando i condòmini vorranno revocargli l'incarico e nominare un nuovo amministratore, sarà sufficiente che i condòmini interessati chiedano la convocazione di un'assemblea straordinaria, in ogni tempo.

Sicuramente è irrilevante

ma purtroppo questa situazione ne ha tratto vantaggio l'amministratore, non facendo approvare i lavori di sistemazione del condominio e sta procedendo a fare cassa solo col la normale attività.

es. paga le bollette, chiama il giardiniere per tagliare l'erba e della manutenzione degli immobili lascia correre facendo letteralmente cadere a pezzi il condominio....

dimmi se pare una cosa normale.

gianfrancotrinchillo dice:

Sicuramente è irrilevante

ma purtroppo questa situazione ne ha tratto vantaggio l'amministratore, non facendo approvare i lavori di sistemazione del condominio e sta procedendo a fare cassa solo col la normale attività.

es. paga le bollette, chiama il giardiniere per tagliare l'erba e della manutenzione degli immobili lascia correre facendo letteralmente cadere a pezzi il condominio....

dimmi se pare una cosa normale.

La situazione la volete voi condòmini perchè siete voi che decidete se approvare o non approvare i lavori.

Che l'amministratore sia in carica perchè confermato e che sia in carica in "prorogatio imperii" ha gli stessi obblighi e gli stessi poteri.

Sui lavori straordinari è sempre l'assemblea che delibera e l'amministratore deve eseguire il deliberato dell'assemblea.

Non lasciatevi convincere che l'amministratore in prorogatio è obbligato a curare solo l'amministrazione ordinaria perchè è una leggenda metropolitana.

Fino a che l'amministratore non è sostituito da un altro amministratore che ne prende le consegne, resta in carica con tutti i poteri/doveri, nessuno escluso.

gianfrancotrinchillo dice:

Proprio li volevo arrivare. il problema che non abbiamo deciso nulla perchè non si è discusso il punto.

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Per usare un francesismo, l'amministratore ha fatto una gran paraculata.

Io lo dico sempre; i peggiori nemici dei condòmini sono i condòmini stessi.

Dovete raggiungere una maggioranza di almeno 500 millesimi e poi chiedete una convocazione di assembla con all'ordine del giorno sia la nomina di un nuovo amministratore che dei lavori straordinari.

Se l'amministratore non convoca l'assemblea da voi richiesta, autoconvocatevi e decidete voi per il meglio. Potete anche deciderere sia per i lavori che per la sostituzione dell'amministratore.

Leonardo53 dice:

Io lo dico sempre; i peggiori nemici dei condòmini sono i condòmini stessi.

Dovete raggiungere una maggioranza di almeno 500 millesimi e poi chiedete una convocazione di assembla con all'ordine del giorno sia la nomina di un nuovo amministratore che dei lavori straordinari.

Se l'amministratore non convoca l'assemblea da voi richiesta, autoconvocatevi e decidete voi per il meglio. Potete anche deciderere sia per i lavori che per la sostituzione dell'amministratore.

Come faccio se non ho tutti i condomini da convocare, l'amministratore non fornisce i dati dell'anagrafica condominiale.

Leonardo53 dice:

Io lo dico sempre; i peggiori nemici dei condòmini sono i condòmini stessi.

Dovete raggiungere una maggioranza di almeno 500 millesimi e poi chiedete una convocazione di assembla con all'ordine del giorno sia la nomina di un nuovo amministratore che dei lavori straordinari.

Se l'amministratore non convoca l'assemblea da voi richiesta, autoconvocatevi e decidete voi per il meglio. Potete anche deciderere sia per i lavori che per la sostituzione dell'amministratore.

Per richiedere l'assemblea non basta un sesto del valore totale cioè 167 millesimi?

gianfrancotrinchillo dice:

Come faccio se non ho tutti i condomini da convocare, l'amministratore non fornisce i dati dell'anagrafica condominiale.

Per richiedere l'assemblea non basta un sesto del valore totale cioè 167 millesimi?

Se l'amministratore non fornisce i dati e la copia a pagamento a carico del richiedente, dell'anagrafe condominiale, commette una grave irregolarità e potrebbe essere revocato su ricorso alle vie legali iniziando dalla mediazione con la'ssistenza di un legale di parte e poi proseguire in tribunale.

Comunque si potrebbe forzare e convocare solamente i condomini di cui si hanno gli indirizzi, sarà eventualmente una delibera annullabile da chi non è stato convocato e non certo dall'amministratore che se non è un condomino non ha la facoltà d'impugnare.

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