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Spese strada diritto di passaggio

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Scenario:

• Dalla strada comunale partono due strade che attraversano le proprietà A, B e C (vedi foto)

• La strada gialla è asfaltata.

E’ quella dove A, B e C hanno ingresso principale carrabile (numero civico su questa strada).

B e C hanno diritto di passaggio sulla strada della proprietà di A.

C ha diritto di passaggio sulla strada della proprietà di B.

• La strada azzurra è sterrata.

B, C e D hanno diritto di passaggio sulla strada della proprietà di A.

C e D ha diritto di passaggio sulla strada della proprietà di B.

D ha diritto di passaggio sulla strada della proprietà di C.

Questa strada è l’unico accesso carrabile per D (numero civico civico su questa strada).

Questa strada ha accesso carrabile secondario per A e B.

Questa strada ha accesso solo pedonale per C.

 

Domande:

1. B procede ad asfaltare il suo pezzo di strada azzurra senza consultare preventivamente gli altri. Come vanno suddivise le spese?

2. D ha solo la strada azzurra per accedere alla propria abitazione.

Nel caso D richieda asfaltatura anche del tratto di strada azzurra delle proprietà di A (ingresso carrabile secondario) e di C (nessuno ingresso carrabile), è obbligatorio procedere? Chi è obbligato a partecipare alle spese ed in quale misura?

 

Ringrazio anticipatamente per le cortesi risposte,

Andrea

I diritti di servitù, in questo caso tutti di passaggio, non obbligano il fondo dominante a fare lavori di manutenzione purchè venga garantito al fondo servente il diritto per cui è stata costituita la servitù.

 

Nel caso di specie:

 

1) B potrà procedere ad asfaltare il suo tratto di strada azzurra (di proprietà) senza chiedere alcun permesso nè a C nè a D. Ma D dovrà partecipare alle spese, poichè utilizza quel tratto di strada per accedere alla sua proprietà con l'auto, mentre C non dovrà parteciparvi, dal momento che ha una sola servitù di passaggio pedonale e non carraio, e quindi, oltre a non "logorare" la strada non beneficierebbe neanche del miglioramento.

 

2) Per lo stesso principio indicato all'inizio, D non potrà chiedere di asfaltare il pezzo di strada di proprietà di A e C a patto che gli venga comunque consentito un comodo utilizzo della strada su cui ha una servitù.

Ringrazio per la risposta.

Una precisazione. In caso di partecipazione alle spese di asfaltatura da parte dii più interessati (che da quel che mi ha scritto riguarderebbero solo coloro che transitano col veicolo e che beneficiano del miglioramento), queste come andranno suddivise?

Grazie ancora,

Andrea

Prima di risponderti desidero correggere la parte iniziale del mio precedente post. I termini fondo servente e dominante sono invertiti, ma il senso del post rimane:

 

fondo servente: è il fondo che sopporta il peso della servitù a favore dell'altro fondo;

fondo dominante: è il fondo che trae utilità dalla servitù.

 

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese si parla sempre di ripartizione "in proporzione al vantaggio di ciascuno" il che vuol dire tutto e niente. Nel caso di specie sarei tentato di dire che il vantaggio è paritetico e che quindi debbano partecipare alle spese dividendole a metà.

 

Ti inserisco uno dei tanti link che fa riferimento alla ripartizione decisa in cassazione:

 

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