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ziobeppe

Spese potatura albero su terreno con servitù

Buonasera,

 

nei prossimi giorni saremo obbligati a intervenire su un albero molto grande, che presenta rami pericolanti. Il costo della manutenzione sarà elevato vista la scomodità e l'altezza dell'albero. Il nostro condominio proprietario di questa zona, pertanto ci stiamo interessando per far effettuare il lavoro.

 

Il condominio a fianco a noi ha una servitù di passaggio sul nostro viale, dove appunto c'è questo albero.

 

Ho letto la legge che dice che i lavori sono a carico di chi usufruisce della servitù, a parte i casi in cui di tali lavori ne traggano beneficio anche i proprietari, ed in tal caso la spesa viene ripartita.

 

Ora l'albero nonostante la pericolosità dei rami, non è d'impedimento al passaggio, quindi non so se rientra proprio nel caso indicato...

A mio parere il confinante beneficiario della servitù deve contribuire alla spesa per la servitù, l'albero non c'entra assolutamente nulla, --> cc art. 1069

Modificato da Tullio Ts

Se questo intervento di messa in sicurezza avvantaggia, come presumo, anche il fondo dominante credo che possa essere verosimile ipotizzare un contributo alle spese dello stesso.

Tullio Ts dice:

A mio parere il confinante beneficiario della servitù deve contribuire alla spesa per la servitù, l'albero non c'entra assolutamente nulla, --> cc art. 1069

Giusto un piccolo appunto, l'art. 1069 c.c. si riferisce nello specifico a lavori eseguiti dal fondo dominante su quello servente allo scopo di conservare la servitù. In questo caso, invece, si tratta di manutenzione messa in opera dallo stesso fondo servente.

Esmeralda dice:

Giusto un piccolo appunto, l'art. 1069 c.c. si riferisce nello specifico a lavori eseguiti dal fondo dominante su quello servente allo scopo di conservare la servitù. In questo caso, invece, si tratta di manutenzione messa in opera dallo stesso fondo servente.

Hai ragione, ho citato l'art. 1069 cc (anzi l'aveva citato indirettamente ziobeppe) effettuando il ragionamento contrario e comunque un lavoro da effettuare sulla servitù di passaggio dove l'albero non centra nulla.

In pratica la potatura dell'albero è completamente estranea alla servitù (fatto salvo accordi contrari)

Modificato da Tullio Ts
Tullio Ts dice:

Hai ragione, ho citato l'art. 1069 cc effettuando il ragionamento contrario e comunque un lavoro da effettuare sulla servitù di passaggio dove l'albero non centra nulla.

In pratica la potatura dell'albero è completamente estranea alla servitù (fatto salvo accordi contrari)

Secondo la giurisprudenza le spese andrebbero ripartite in misura proporzionale, anche se i lavori sono eseguiti dal fondo servente:

 

Dalle norme di cui all’art. 1069 c.c. si desume, perciò, in via di interpretazione estensiva, per il caso in cui l’esercizio della servitù si attui solo per mezzo del fondo servente, e senza l’ausilio di opere autonome, l’obbligo del proprietario del fondo dominante di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all’uso (Cass. Sez. 2, 12/01/1976, n. 72, proprio relativa a fattispecie di servitù di passaggio gravante su parti di un edificio condominiale e di obbligo del titolare della servitù di concorrere nelle spese di manutenzione di tali beni condominiali insieme con i partecipanti al condominio, in misura proporzionale all’uso). (Cassazione, sez. VI Civile, 15/03/2017, n. 6653)

 

Tutto dipende se questa manutenzione all'albero avvantaggia, come ritengo probabile dato che si tratta di una questione di sicurezza, anche lo stesso fondo dominante.

Esmeralda dice:

Secondo la giurisprudenza le spese andrebbero ripartite in misura proporzionale, anche se i lavori sono eseguiti dal fondo servente:

 

Dalle norme di cui all’art. 1069 c.c. si desume, perciò, in via di interpretazione estensiva, per il caso in cui l’esercizio della servitù si attui solo per mezzo del fondo servente, e senza l’ausilio di opere autonome, l’obbligo del proprietario del fondo dominante di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all’uso (Cass. Sez. 2, 12/01/1976, n. 72, proprio relativa a fattispecie di servitù di passaggio gravante su parti di un edificio condominiale e di obbligo del titolare della servitù di concorrere nelle spese di manutenzione di tali beni condominiali insieme con i partecipanti al condominio, in misura proporzionale all’uso). (Cassazione, sez. VI Civile, 15/03/2017, n. 6653)

 

Tutto dipende se questa manutenzione all'albero avvantaggia, come ritengo probabile dato che si tratta di una questione di sicurezza, anche lo stesso fondo dominante.

Potrebbe essere come dici e sono d'accordo, se questi rami pericolanti sono di minaccia alla servitù di passaggio, vediamo che ci dice Ziobeppe.

Si, molti rami sono pericolanti, e l'albero ormai è più largo che alto. C'è pericolo che qualche ramo si spezzi danneggiando le auto che passano sotto, o peggio le persone. Senza contare l'incredibile sporco degli aghi che cadono a terra rendendo il passaggio più simile ad una pineta che ad un giardino. Quel che vorrei sapere è, richiedendo al condomìnio che usufruisce del passaggio di contribuire alle spese, in caso di rifiuto posso citare qualche normativa specifica? A chi posso appellarmi, devo per forza rivolgermi ad un avvocato? Condomìni e condòmini sono vecchi, le strutture non sono nemmeno registrate con c.f. e non esiste amministratore...

Modificato da ziobeppe
ziobeppe dice:

A chi posso appellarmi, devo per forza rivolgermi ad un avvocato?

Se non intendono partecipare volontariamente alla spesa, temo proprio di sì.

ziobeppe dice:

Si, molti rami sono pericolanti, e l'albero ormai è più largo che alto. C'è pericolo che qualche ramo si spezzi danneggiando le auto che passano sotto, o peggio le persone. Senza contare l'incredibile sporco degli aghi che cadono a terra rendendo il passaggio più simile ad una pineta che ad un giardino. Quel che vorrei sapere è, richiedendo al condomìnio che usufruisce del passaggio di contribuire alle spese, in caso di rifiuto posso citare qualche normativa specifica? A chi posso appellarmi, devo per forza rivolgermi ad un avvocato? Condomìni e condòmini sono vecchi, le strutture non sono nemmeno registrate con c.f. e non esiste amministratore...

Modestamente, e soprattutto considerando che le responsabilità per danni a terzi ricadono sempre e direttamente sul proprietario del fondo (appunto in quanto proprietario)... piuttosto che stare a perdere tempo per interpellare avvocati...farei quanto meno potare/mettere in sicurezza  l'albero pericoloso, restando certa che mi costerebbe di meno che interpellare un avvocato (serio). 

Ma questo è scontato, il lavoro è già programmato, ci mancherebbe... la "riscossione" avverrebbe comunque dopo il lavoro, non attendo certo che si faccia male qualcuno!

MADDY60 dice:

Modestamente, e soprattutto considerando che le responsabilità per danni a terzi ricadono sempre e direttamente sul proprietario del fondo (appunto in quanto proprietario)... piuttosto che stare a perdere tempo per interpellare avvocati...farei quanto meno potare/mettere in sicurezza  l'albero pericoloso, restando certa che mi costerebbe di meno che interpellare un avvocato (serio). 

Perfettamente d'accordo, stanotte ero sveglio, capita spesso anche perchè quando lavoravo facevo diverse notti per turni e qualche brutta abitudine rimane, e pensando al caso mi sono posto questa domanda, ma la responsabilità dell'albero a chi ricade, ovvero in caso di danno chi risponde? Bhe logicamente a chi ha in custodia il bene che cagiona il danno (art 2051 cc), per cui se proprio vogliamo far partecipare il proprietario del fondo dominante come previsto dall'art. 1069 cc suggerito da Ziobeppe post #1, dobbiamo dimostrare che è pure custode del bene (art 2051 cc), e qui si apre una varietà di casi che portano a pensare che potrebbe passare per custode anche di un cane (del proprietario del fondo) che gironzola nella servitù e poniamo il caso morde il dominante (dominante che come custode dovrebbe risarcire in proporzione se stesso), oppure un muro o tetto a confine con la servitù che causa danno con lesione dell'intonaco o caduta di tegole alla servitù, oppure caso assurdo, un velivolo che transita sopra la servitù e perde un carrello danneggiando il fondo. 

Lo stesso dell'albero che non si trova certo sul sentiero di servitù, ma vicino e cagiona danno alla servitù, per cui come detto bisogna dimostrare che il custode dell'albero è anche il dominante della servitù, forse una soluzione c'è, scrivere sull'accordo della servitù quali sono le cose che entrano nella manutenzione e conservazione della servitù, che nel caso di passaggio normalmente si intende eventuali buche o cedimenti del terreno ma nulla vieta di aggiungere altre cose, come p.es. l'albero (il muro, il tetto, il cane ecc ecc) che si trova sul fondo e nei pressi della servitù.

Modificato da Tullio Ts
ziobeppe dice:

Ma questo è scontato, il lavoro è già programmato, ci mancherebbe... la "riscossione" avverrebbe comunque dopo il lavoro, non attendo certo che si faccia male qualcuno!

Se l'altro condominio ha solo una servitù di passaggio sul viale, l'albero non è necessario ad esercitare la servitù.

Visto che il lavoro lo avete già programmato, rassegnatevi e pagate perchè il condominio che ha solo diritto di passaggio può farlo anche senza la presenza degli alberi di vostra proprietà.

Leonardo53 dice:

Se l'altro condominio ha solo una servitù di passaggio sul viale, l'albero non è necessario ad esercitare la servitù.

Visto che il lavoro lo avete già programmato, rassegnatevi e pagate perchè il condominio che ha solo diritto di passaggio può farlo anche senza la presenza degli alberi di vostra proprietà.

In poche parole hai espresso quello che avevo detto io in un capitolo della Divina Commedia 😂😂😂

Tullio Ts dice:

In poche parole hai espresso quello che avevo detto io in un capitolo della Divina Commedia 

🙏 Ti ringrazio per aver apprezzato la mia sintesi 😊

ziobeppe dice:

Ma questo è scontato, il lavoro è già programmato, ci mancherebbe... la "riscossione" avverrebbe comunque dopo il lavoro, non attendo certo che si faccia male qualcuno!

E sulla "riscossione" - secondo me - c'è da andarci molto cauti. 

 

Se io confinante ho una servitù di passaggio ...devo provvedere io alle spese di conservazione di quella servitù e solo nel caso che questo giovi anche a te servente posso chiederti compartecipazione alle spese. 

 

Ora : se la mia servitù è uno stradello... questo discorso si applica alla manutenzione dello stradello, e non a ciò che in terreno di proprietà altrui confina con lo stradello! 

 

Prova a pensare se a confine con lo stradello ci fosse una tua privata costruzione diroccata e in pericolo di completa rovina. 

 

Cosa fai ? 

Vai a chiedere al titolare della servitù di contribuire alle spese di demolizione della tua privata costruzione pericolante? 😏

O sei tu che come proprietario di quel che è solo tuo devi curarti che questa non cagioni danni ad altri (a tue esclusive spese, e pure di corsa) ?  

Lo stesso discorso non dovrebbe quindi essere lo stesso per una eventuale siepe? Anche questa non è realmente parte della servitù stessa, eppure se non erro ho letto che le spese di potatura vanno effettuate dal titolare della servitù.

 

Sia chiaro, non ho intenzione di accanirmi, tuttavia da un lato voglio evitare di richiedere un contributo non dovuto, dall'altro evitare che gli altri condòmini proprietari mi contestino la mancata richiesta di partecipazione.

ziobeppe dice:

Lo stesso discorso non dovrebbe quindi essere lo stesso per una eventuale siepe? Anche questa non è realmente parte della servitù stessa, eppure se non erro ho letto che le spese di potatura vanno effettuate dal titolare della servitù.

 

Sia chiaro, non ho intenzione di accanirmi, tuttavia da un lato voglio evitare di richiedere un contributo non dovuto, dall'altro evitare che gli altri condòmini proprietari mi contestino la mancata richiesta di partecipazione.

Scusa la domanda ma dove l'hai letto?

ziobeppe dice:

Non concordo perchè va contro a quanto stabilito dall'art 896 cc che afferma;

 

Recisione di rami protesi e di radici

- Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

 

Perciò fatto salvo regolamenti o usi locali diversi, il proprietario del fondo (e della servitù) può obbligare il vicino al taglio dei rami protesi della siepe e non provvedere lui stesso al taglio.

Modificato da Tullio Ts

Interessante discussione, ho letto tutto il materiale suggerito e personalmente penso che alla spesa dovrebbero partecipare anche coloro che approfittano di questa servitù, in quanto mi pare indiscutibile che l'avere un passaggio sgombro dai rami e scevro da pericoli di cadute accidentali sia un vantaggio anche per loro.

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UrbanoC dice:

Interessante discussione, ho letto tutto il materiale suggerito e personalmente penso che alla spesa dovrebbero partecipare anche coloro che approfittano di questa servitù, in quanto mi pare indiscutibile che l'avere un passaggio sgombro dai rami e scevro da pericoli di cadute accidentali sia un vantaggio anche per loro.

Lo stesso dovrebbe valere per un muro adiacente ma non nella servitù (che si sgretola e l'intonaco cade casualmente all'interno) il tetto, il camino della casa accanto, il cane del proprietario che aggredisce chi transita, un carrello di un velivolo che cade dal cielo ecc ecc .....

Tullio Ts dice:

Lo stesso dovrebbe valere per un muro adiacente ma non nella servitù (che si sgretola e l'intonaco cade casualmente all'interno) il tetto, il camino della casa accanto, il cane del proprietario che aggredisce chi transita, un carrello di un velivolo che cade dal cielo ecc ecc .....

Ma i rami di quell'albero impediscono e mettono a rischio il transito agevole proprio sul sentiero riguardante la servitù, o no? Non credo che le altre cose che hai citato c'entrino con questo.

  • Mi piace 1
UrbanoC dice:

Ma i rami di quell'albero impediscono e mettono a rischio il transito agevole proprio sul sentiero riguardante la servitù, o no? Non credo che le altre cose che hai citato c'entrino con questo.

Credo che tu abbia centrato perfettamente il punto della questione.

  • Grazie 1
UrbanoC dice:

Ma i rami di quell'albero impediscono e mettono a rischio il transito agevole proprio sul sentiero riguardante la servitù, o no? Non credo che le altre cose che hai citato c'entrino con questo.

Per il momento non c'entrano ma potrebbero centrare se proprio vogliamo pensarla come te.

 

Comunque a me pare che l'art. 1069 preveda opere sulla servitù (per conservarla) e non opere nei pressi della servitù.

 

cc art. 1069

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente ... 

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