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Modifica regolamento contrattuale - l'eventuale inserimento di sanzioni

Buongiorno a tutti

 

Vi scrivo perchè avrei bisogno di avere alcune delucidazioni inerenti ad un'eventuale modifica del regolamento contrattuale (almeno così credo) del condominio in cui abito.

 

Settimana prossima avremo un'assemblea di condominio in cui all'odg, c'è l'eventuale inserimento nel regolamento, di sanzioni ai condomini in caso di mancato rispetto del regolamento (questo perchè insistentemente richiesto da uno dei condomini che abita nel mio stesso condominio). Io ho sempre saputo (magari erroneamente) che l'eventuale inserimento di sanzioni, farebbe parte del regolamento contrattuale e pertanto sarebbe necessario avere l'unanimità dell'assemblea ora invece, abbiamo saputo dal nostro amministratore che il suo legale gli ha comunicato che in base a sentenze molto recenti, non è necessaria l'unanimità ma semplicemente la maggioranza dei millesimi.

Vi chiedo gentilmente, l'eventuale inserimento di sanzioni, fa parte del regolamento contrattuale o assembleare? Serve la maggioranza o l'unanimità? Avete riferimenti di legge, sentenze o altro che possa far presente durante l'assemblea?

 

Ringrazio per l'eventuale aiuto.

Vi chiedo gentilmente, l'eventuale inserimento di sanzioni, fa parte del regolamento contrattuale o assembleare? Serve la maggioranza o l'unanimità? Avete riferimenti di legge, sentenze o altro che possa far presente durante l'assemblea?

 

Ringrazio per l'eventuale aiuto.

Per stabilire delle sanzioni per eventuali infrazioni al RdC è sufficiente il quorum previsto dal 2°c. art 1136 cc (> teste presenti in assemblea rappresentanti la metà del valore dello stabile, almeno 500 mlm), però la sanzione sarà effettiva soltanto dopo una ulteriore assemblea dove con la stessa maggioranza precedente l'amministratore sarà autorizzato a procedere;

 

Dacc Art. 70.

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice.

Grazie Tullio per la tua risposta.

 

Una Cosa che però non mi è chiara (anche perchè non sono pratico di leggi, regolamenti, ecc.)

All'interno del nostro regolamento contrattuale ed assembleare non sono previste sanzioni di alcun tipo ne tantomeno vengono citate. Qualora si volesse inserire un nuovo articolo andando a modificare il regolamento, non è necessaria l'unanimità come pensavo ma basterebbe la maggioranza?

Grazie Tullio per la tua risposta.

 

Una Cosa che però non mi è chiara (anche perchè non sono pratico di leggi, regolamenti, ecc.)

All'interno del nostro regolamento contrattuale ed assembleare non sono previste sanzioni di alcun tipo ne tantomeno vengono citate. Qualora si volesse inserire un nuovo articolo andando a modificare il regolamento, non è necessaria l'unanimità come pensavo ma basterebbe la maggioranza?

Si è sufficiente la maggioranza del 2°c. art 1136 cc anche se fosse un RdC Contrattuale, perchè questa norma è di natura regolamentare e si può inserire nel RdC Contrattuale senza sia necessaria l'unanimità.

Gentilissimo e preciso come sempre, grazie Tullio.

 

Approfitto, se posso, per chiederti un'ultima informazione inerente a questa situazione che si sta venendo a creare.

Supponendo che settimana prossima la maggioranza, voterà a favore per l'inserimento all'interno del RdC dell'articolo che prevede sanzioni, so che uno dei motivi principali di lamentele di questo condomino è il vietare a tutti gli altri condomini, di posizionare gli stendini all'interno del proprio balcone e/o giardino in quanto a suo avviso, vanno a ledere il decoro. (per stendino intendo quelli classici pieghevoli appoggiati a terra).

Cercando in rete ho trovato questo:

Pret. civ. Pisa n.140

"lo stendimento dei panni su di un balcone condominiale "constando non in un'opera materiale ma in un'attività comportamentale che viene posta in essere occasionalmente, non può essere considerato come un elemento di deturpamento del decoro architettonico"

 

Visto che all'interno del regolamento condominiale è specificato solo il divieto di "sciorinare in facciata" e presumo che uno stendino provvisorio all'interno del mio balcone che non da sulla pubblica via non implichi in alcun modo la facciata, che da quanto ho riportato nella sentenza, non vado a deturpare il decoro, questo condomino, "forte" del fatto di essere riuscito a far inserire le sanzioni, potrebbe far richiesta all'amministratore che io venga sanzionato?

Gentilissimo e preciso come sempre, grazie Tullio.

 

Approfitto, se posso, per chiederti un'ultima informazione inerente a questa situazione che si sta venendo a creare.

Supponendo che settimana prossima la maggioranza, voterà a favore per l'inserimento all'interno del RdC dell'articolo che prevede sanzioni, so che uno dei motivi principali di lamentele di questo condomino è il vietare a tutti gli altri condomini, di posizionare gli stendini all'interno del proprio balcone e/o giardino in quanto a suo avviso, vanno a ledere il decoro. (per stendino intendo quelli classici pieghevoli appoggiati a terra).

Cercando in rete ho trovato questo:

Pret. civ. Pisa n.140

"lo stendimento dei panni su di un balcone condominiale "constando non in un'opera materiale ma in un'attività comportamentale che viene posta in essere occasionalmente, non può essere considerato come un elemento di deturpamento del decoro architettonico"

 

Visto che all'interno del regolamento condominiale è specificato solo il divieto di "sciorinare in facciata" e presumo che uno stendino provvisorio all'interno del mio balcone che non da sulla pubblica via non implichi in alcun modo la facciata, che da quanto ho riportato nella sentenza, non vado a deturpare il decoro, questo condomino, "forte" del fatto di essere riuscito a far inserire le sanzioni, potrebbe far richiesta all'amministratore che io venga sanzionato?

Un regolamento di condominio non può limitare l'uso nella proprietà privata, fatto salvo con delibera unanime, per cui non può impedire o sanzionare l'uso dello stendino all'interno del proprio balcone o giardino.

Se eventualmente qualcuno è disturbato da questo stendino e secondo lui deturpa il decoro dello stabile dovrà adire a vie legali, ma non centra nulla con il RdC.

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