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GHIRO-72

Inderogabilità ed altro - art.1138 vs art.1118: chi vince?

Anche se apparentemente il titolo dato a questo post potrebbe risultare strano e che i due articoli possano sembrare estranei, in realtà non è così. L'art.1138 ci dice che il secondo comma dell'art.1118 è inderogabile: questo vuol dire che un regolamento di condominio anche contrattuale non può derogare ad esso; questo è il punto di partenza della discussione perché per deduzione logica e per legge, gli altri commi sono derogabili. Per completezza, l'art.1118 del nuovo codice civile recita:

 

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

 

Come si evince, l'articolo è formato da quattro commi e solo il secondo (in grassetto) è inderogabile! E fino a qui non ci piove e sfido qualcuno a pensarla diversamente. Per ulteriore completezza, vorrei riportare anche il vecchio art.1118 che recitava:

 

Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

 

 

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Alla luce di queste riepilogative, supponiamo in via generale che un regolamento contrattuale redatto nell'anno 2000 legiferava contro il comma 2 dell'art.1118; a rigor di legge, l'eventuale articolo che legiferava in senso opposto doveva e poteva essere ritenuto nullo e quindi non applicabile. Dopodiché entra in vigore la riforma del condominio ed i commi vengono scorporati ed ampliati... in un certo senso si potrebbe dire che l'originario comma 2 è stato scorporato e dettagliato in tre commi, ma l'art.1138 non è stato modificato, quindi rimane inderogabile solo il secondo comma.

Il precedente regolamento contrattuale di esempio dichiarava che: "... i condomini dei piani terra sono esentati dal contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni.".

Se il regolamento di condominio fosse stato redatto nel 2014, questa legiferazione del regolamento, seppur opinabile, è sicuramente applicabile perché il terzo comma è derogabile ed anche in questo caso nessuno può contestare quest'affermazione. Ma come interpretare la questione se questa legiferazione fatta dal regolamento sia redatta nel 2000, cioè mentre era inderogabile?

 

A parere di chi scrive mi sembrerebbe naturale dire: la parte di regolamento inderogabile era nulla e non applicabile fino al 17 giugno 2013, mentre dal 18 giugno 2013 è diventata automaticamente lecita ed applicabile. Anche perché, essendo un regolamento contrattuale, se non facessimo questo ragionamento si andrebbe a creare una problematica contrattuale (rogito) in quanto gli acquirenti degli appartamenti che ne trarrebbero vantaggio, questo verrebbe meno, quindi si dovrebbero rifare sul venditore; quindi si aprirebbero scenari veramente apocalittici.

 

Che ne pensate? Certo sarebbe interessante che intervenissero gli avvocati di Condominioweb, pubblicando la risposta anche tra gli articoli. Alcuni avvocati da me interpellati non hanno saputo dare una risposta, dicendomi che non ricordano sentenze in tal senso.

 

 

P.S. Ovviamente mi sono inventato la parte di regolamento su cui dibattere per fare in modo di rispondere liberi da ogni pregiudizio; in realtà il problema esiste, ma la clausola posta nel regolamento è di altro genere. In quest'ottica si vuole fare fuoco sulla questione dell'inderogabilità in caso di regolamento prima illecito e poi diventato lecito per via della riforma.

L'art 1118 e' interamente inderogabile come previsto dall' art 1138,e' Il 2 comma dell' art 1119 che e' inderogabile.

L'art 1118 e' interamente inderogabile come previsto dall' art 1138,e' Il 2 comma dell' art 1119 che e' inderogabile.

Stronchiamo sul nascere questa risposta che fa solo terrorismo legale: non è così! il secondo comma si riferisce all'art.1118!!! Probabilmente il tue errore è derivato dal possedere il libretto blu riassuntivo del codice civile dell'ANAMMI, dove una virgola messa male fa la differenza!!!

Del resto non potrebbe essere come dici tu in ogni caso, poiché l'art.1119 è formato da un solo comma!!!!!!!! Vi prego, attenzione a quando si scrive su argomenti non soggettivi!!!

Dopo tutto questo tempo, nessuno che ha risposto! Il quesito è troppo difficile?

Non è difficile semplicemente è quesito di natura legale non di pretta competenza dei comuni mortali quali i forumisti (per lo più)sono.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Stronchiamo sul nascere questa risposta che fa solo terrorismo legale: non è così! il secondo comma si riferisce all'art.1118!!! Probabilmente il tue errore è derivato dal possedere il libretto blu riassuntivo del codice civile dell'ANAMMI, dove una virgola messa male fa la differenza!!!

Del resto non potrebbe essere come dici tu in ogni caso, poiché l'art.1119 è formato da un solo comma!!!!!!!! Vi prego, attenzione a quando si scrive su argomenti non soggettivi!!!

Se vuoi porre osservazioni ben vengano per un utile confronto,ma, cortesemente non in questi termini,grazie.

Ecco, quando ottengo riposte come nella seconda parte posso solo pensare che la gente o non legge bene quello che c'è scritto, oppure che è matta, oppure che fa eccessivamente "la signorina", infatti non c'è scritto nulla di cui vergognarsi oppure pentirsi!

Facciamo i seri, per favore, non siamo nel medioevo!

 

Mah! A volte rimango veramente allibito dalle risposte di alcuni utenti!!!

E' un peccato che ancora oggi non si è avuta una risposta certa su questo quesito. Aggiungerei che l'art. 1138 detta l'inderogabilità di alcuni articoli, ma il legislatore si è "dimenticato" di inserire lo stesso art. 1138 all'interno di esso.

In pratica, l'articolo in questione si sarebbe dovuto "inderogare" su se stesso, ma non è stato fatto: una svista?

E' chiaro che questo mio intervento di oggi non è prettamente inerente alla mia domanda alla quale non ho avuto risposta, ma semplicemente per constatare un'latra falla nel codice civile.

Buongiorno, 

In realta' ritengo di non avere sufficiente conoscenza della materia per rispondere. Secondo me se vuole una chiara risposta in merito dovrebbe rifarsi al "guru" delle norme condominiali, avvocato Correale. Sicuramente avrebbe una risposta corretta da lui. Saluti

Quesito del 2014, confido sia ormai risolto... 😄

 

Cmq il regolamento contrattuale citato:

GHIRO-72 dice:

Il precedente regolamento contrattuale di esempio dichiarava che: "... i condomini dei piani terra sono esentati dal contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni.".

è perfettamente compatibile con l'art. 1118 in tutte le sue versioni, ante e post riforma.

Non c'è infatti alcuna rinuncia al diritto sulle parti comuni ma semplicemente un contratto tra i condomini che esentano unanimemente dalle spese di conservazione il piano terra.

Ospite
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