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Mr_Beaver

Modifica regolamento assembleare e contrattuale

Domanda probabilmente molto semplice per i più affermati.

 

Riguardo alla modifica di un regolamento assembleare serve la maggioranza art. 1136 o all'unanimità?

Riguardo alla modifica di un regolamento contrattuale serve la maggioranza art. 1136 o all'unanimità?

 

Grazie

  • Confuso 1

per la modifica delle norme del regolamento assembleare serve la maggioranza prevista dal 2° comma dell'art. 1136 c.c.

per la modifica delle norme del regolamento contrattuale dipende dalla natura delle clausole da modificare, se si tratta di norme di natura contrattuali occorre l'unanimità 1000 / 1000, se tratta di norme di natura regolamentare, basta la maggioranza di cui sopra.

Domanda probabilmente molto semplice per i più affermati.

 

Riguardo alla modifica di un regolamento assembleare serve la maggioranza art. 1136 o all'unanimità?

Riguardo alla modifica di un regolamento contrattuale serve la maggioranza art. 1136 o all'unanimità?

 

Grazie

Il regolamento assembleare può essere modificato con il quorum del 2°c. art 1136 cc

Il regolamento contrattuale può contenere anche articoli di natura assembleare che possono essere modificati con il quorum appena detto, mentre per gli altri punti contrattuali sarà necessaria l'unanimità (1000/1000) e la modifica ai Pubblici Registri se il RdC deve essere opponibile ai terzi futuri acquirenti

Un regolamento contrattuale, redatto dall'originario costruttuore ed espressamente accettato dagli acquirenti nei loro rogiti di acquisto, può contenere norme regolamentari o disciplinari, e norme contrattuali.

 

Un regolamento assembleare, deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui parlerò, può contenere norme regolamentari o disciplinari, e norme contrattuali.

 

Ciò che conta è il tipo di norma che si vuole approvare e non il tipo di regolamento.

 

Norma contrattuale: se non è inserita nel regolamento originario può essere approvata solo all'unanimità dei partecipanti al condominio poichè comprime il diritto dei singoli sulle proprietà individuali e può imporre restrizioni sull'uso delle parti comuni

 

Norme regolamentari: sono norme di tipo prettamente disciplinare o amministrativo che non incidono sui diritti dei singoli nel godimento delle parti comuni o delle rispettive unità immobiliari. Vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale del condominio.

 

Quindi la risposta alla tua domanda è: dipende dal tipo di norma che si vuole modificare.

  • Confuso 1

E comunque come primo aspetto ti consiglio di verificare se il regolamento contrattuale è registrato in Conservatoria. In caso positivo occorre prestare molta attenzione nell'effettuare le modifiche di una norma contrattuale (per esempio il regolamento contrattuale degli edifici costruiti con il beneficio della Legge Fanfani o quelli ex INA Casa contengono norme molto restrittive in materia di variazione della consistenza degli alloggi, ecc.)

Ma un regolamento assembleare contenente una norma contrattuale con limite di passaggio a cortile per alcuni condòmini (ad esempio), per renderlo opponibile ai terzi, bisogna andare all'ex Conservatoria per la modifica? Sapendo che è già registrato un regolamento di tipo contrattuale come ci si deve comportare per non creare contrasto?

Una norma contrattuale votata in assemblea per essere valida deve innanzitutto essere approvata all'unanimitá dei partecipanti al condominio. A questo punto, data la sua natura negoziale e senza fare altro, ha giá valore per tutti i partecipanti al condominio, ma non per i futuri acquirenti, per i quali è necessario trasformare la scrittura da "privatistica" a "pubblicistica" e quindi opponibile a terzi.

 

La strada per rendere la norma e il relativo regolamento condominiale opponibile a terzi è duplice:

 

1) Al momento della sottoscrizione di un atto di vendita (sarebbe meglio anche un contratto di affitto) è necessario richiamare ed allegare il regolamento di condominio aggiornato, a maggior ragione se non è stato trascritto al Registro Immobiliare, facendone accettare espressamente le norme di tipo contrattuale. La dimenticanza di una tale incombenza porrebbe l'acquirente nella condizione di poterlo disconoscere e non rispettare;

 

2) Trascrivere il nuovo regolamento al Registro Immobiliare presso la ex Conservatoria. In tal caso il contrattto viene reso "pubblico" e consultabile da chiunque ne abbia interesse. In questa evenienza, e solo in questa, il semplice richiamo del regolamento negli atti di vendita (ma anche in mancanza di un espresso richiamo) è sufficiente per renderlo opponibile a chiunque.

Ma un regolamento assembleare contenente una norma contrattuale con limite di passaggio a cortile per alcuni condòmini (ad esempio), per renderlo opponibile ai terzi, bisogna andare all'ex Conservatoria per la modifica? Sapendo che è già registrato un regolamento di tipo contrattuale come ci si deve comportare per non creare contrasto?

Un'informazione: i condomini a cui è stato vietato il passaggio nel cortile sono stati favorevoli alla norma al momento della sua approvazione in assemblea? Se non vi è stata l'unanimità dei consensi la delibera e quindi l'inserimento del divieto nel regolamento è NULLO e la sua registrazione a nulla serve

Il divieto riguardante il cortile per alcuni condòmini è stato inserito in una clausola contrattuale nell'atto di acquisto dell'intero fabbricato presso un Notaio da parte della vecchia proprietaria di tutto (ormai deceduta). L'inserimento di tale dato, è stato tramite l'atto d'acquisto e regolarmente registrato all' ex Conservatoria, dando così opponibilità ai terzi futuri.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Una norma contrattuale votata in assemblea per essere valida deve innanzitutto essere approvata all'unanimitá dei partecipanti al condominio. A questo punto, data la sua natura negoziale e senza fare altro, ha giá valore per tutti i partecipanti al condominio, ma non per i futuri acquirenti, per i quali è necessario trasformare la scrittura da "privatistica" a "pubblicistica" e quindi opponibile a terzi.

 

La strada per rendere la norma e il relativo regolamento condominiale opponibile a terzi è duplice:

 

1) Al momento della sottoscrizione di un atto di vendita (sarebbe meglio anche un contratto di affitto) è necessario richiamare ed allegare il regolamento di condominio aggiornato, a maggior ragione se non è stato trascritto al Registro Immobiliare, facendone accettare espressamente le norme di tipo contrattuale. La dimenticanza di una tale incombenza porrebbe l'acquirente nella condizione di poterlo disconoscere e non rispettare;

 

2) Trascrivere il nuovo regolamento al Registro Immobiliare presso la ex Conservatoria. In tal caso il contrattto viene reso "pubblico" e consultabile da chiunque ne abbia interesse. In questa evenienza, e solo in questa, il semplice richiamo del regolamento negli atti di vendita (ma anche in mancanza di un espresso richiamo) è sufficiente per renderlo opponibile a chiunque.

 

Ho capito perfettamente. Grazie

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