#1 Inviato 9 Gennaio, 2015 Salve, domanda ripartizione spese. Villetta quadrifamiliare. 2 App.ti piano terra con ingresso indipendente. Di cui sono proprietario di 1. 2 App.ti primo piano con ingresso da scala di esclusiva proprietà. La scala che porta al primo piano è per metà esterna e metà interna. La parte interna della scala passa per il mio appartamento. Nel mio appartamento c'è infatti un vano sottoscala utilizzato come sgabuzzino. Gli intonaci sotto la scala sono caduti tutti, insieme anche al cemento, causa rigonfiamento e arrugginimento dei ferri della scala. A chi tocca la riparazione? ai 2 proprietari del primo piano? in quanto esclusivi proprietari e fruitori della scala; o anche a me visto che la scala passa in parte per il mio appartamento? Grazie mille
#2 Inviato 9 Gennaio, 2015 La spesa è di competenza di coloro che usufruiscono della scala (art. 1123 c.c. III comma) e in proporzione anche a te, visto che funge da tetto allo sgabuzzino di tua proprietà.
#3 Inviato 9 Gennaio, 2015 visto che sono due sopra e io sotto, la spesa va ripartita 50% a me e 50% loro, diviso 2? o 1/3 a me e i restanti 2/3 divisi loro 2? Grazie ancora
#4 Inviato 9 Gennaio, 2015 La spesa è di competenza di coloro che usufruiscono della scala (art. 1123 c.c. III comma) e in proporzione anche a te, visto che funge da tetto allo sgabuzzino di tua proprietà. c6 giovanni? potresti chiarirmi riguardo alla seconda domanda?
#5 Inviato 9 Gennaio, 2015 c6 giovanni? potresti chiarirmi riguardo alla seconda domanda? IL MIO PARERE: La parte esterna della scala che non è di tua proprietà ed a te non serve deve essere riparata solo da chi ne ha proprietà ed uso perchè tu hai concesso solo una servitù sulla tua proprietà. Se la parte interna della scala fa da solaio al tuo appartamento la spesa centrale va ripartita al 50% tra te ed il proprietario della scala. L'intonaco del tuo soffitto a tue spese ed i gradini a spese del proprietario della scala.
#6 Inviato 9 Gennaio, 2015 Al caso specifico, applicherei il disposto dell'articolo 1125 c.c. La parte soprastante (quella calpestabile) ai condomini che la utilizzano, la parte sottostante è di tua competenza essendo tetto di una tua proprietà (vano sottoscala), la restante parte al 50% ripartita tra i condomini che la calpestano e te.
#7 Inviato 9 Gennaio, 2015 Al caso specifico, applicherei il disposto dell'articolo 1125 c.c.La parte soprastante (quella calpestabile) ai condomini che la utilizzano, la parte sottostante è di tua competenza essendo tetto di una tua proprietà (vano sottoscala), la restante parte al 50% ripartita tra i condomini che la calpestano e te. Infatti, ma questo solo per quanto riguarda quella parte di scala che passa nell'appartamento in cui è stato ricavato lo sgabuzzino. La parte esterna della scala, essendo sia di proprietà esclusiva che ad uso esclusivo del primo piano, la paga solo il primo piano. Per la parte interna Imma dice: "Gli intonaci sotto la scala sono caduti tutti, insieme anche al cemento, causa rigonfiamento e arrugginimento dei ferri della scala" pertanto in applicazione dell'art. 1125: intonaco e tinteggiatura dello sgabuzzino a spese di Imma. La spesa di riparazione della soletta in cemento ed intervento sui ferri della scala la paga Imma per metà e coloro che la calpestono per l'altra metà.
#8 Inviato 9 Gennaio, 2015 Sono pienamente d'accordo con te. Infatti, nel primo post, ho specificato che imma partecipa 'in proporzione'alla parte che funge da tetto alla sua proprietà cioè allo sgabuzzino.