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Twin1981

Isolamento termico solaio non calpestabile, chi paga?

Buongiorno,

 

Post installazione valvole e contacalorie, volevo proporre in assemblea la coibentazione del solaio non calpestabile del condominio.

Ho chiesto all'amministratore a chi spetterebbe la spesa e mi ha detto solo agli inquilini dell'ultimo piano anche se porterebbe un risparmio a tutti ( cosa da far presente in assemblea )

 

Cosa prevede la legge in questi casi ? a chi spetta la spesa?

 

Grazie

La Corte d'appello con una motivazione sintetica ma chiara e sufficiente, ha accertato l'inscindibilità strutturale e funzionale del tetto, destinato a proteggere l'intero edificio e non soltanto gli ultimi piani da tutti gli agenti atmosferici e, quindi, anche dal caldo e dal freddo, e per la presenza di tali caratteristiche, in coerenza con la norma dell'art. 1117 del codice civile, ha escluso che possa distinguersi la parte di tetto, costituente la copertura esterna del fabbricato, dalla sottostante destinata ad assicurare l'isolamento termico e applicarsi per la ripartizione delle spese necessarie per il rifacimento e la manutenzione di quest'ultima una disciplina diversa da quella stabilita per l'altra.

Questo giudizio, secondo cui dell'isolamento termico si giovano tutti i condomini e non solo quelli degli appartamenti sottostanti al tetto, si risolve in un apprezzamento di fatto che, essendo esaurientemente motivato, è insindacabile in sede di legittimità perché riservato ai giudici del merito.

E la stessa Corte d'appello, avendo ritenuto in base a questo suo accertamento che le spese di rifacimento dell'intero tetto debbano suddividersi tra tutti i comproprietari ai sensi del primo comma dell'art. 1123 del codice civile, si è adeguata correttamente al principio di diritto secondo cui le spese per la conservazione delle parti comuni dell'edificio, destinate a preservarlo dagli agenti atmosferici, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive (art. 1123 1° comma cod. civ.) e non rientrano, invece, tra le spese di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma, le quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri (Cass. civ. Sez.II, 04/05/1999, n.4403)

La spesa va ripartita tra tutti i condomini per millesimi di proprietà.

è mi sembrava anche a me così! dove posso trovare i rif. di legge? perchè l'amministratore dice che spetta solo a noi ultimo piano..

La Corte d'appello con una motivazione sintetica ma chiara e sufficiente, ha accertato l'inscindibilità strutturale e funzionale del tetto, destinato a proteggere l'intero edificio e non soltanto gli ultimi piani da tutti gli agenti atmosferici e, quindi, anche dal caldo e dal freddo, e per la presenza di tali caratteristiche, in coerenza con la norma dell'art. 1117 del codice civile, ha escluso che possa distinguersi la parte di tetto, costituente la copertura esterna del fabbricato, dalla sottostante destinata ad assicurare l'isolamento termico e applicarsi per la ripartizione delle spese necessarie per il rifacimento e la manutenzione di quest'ultima una disciplina diversa da quella stabilita per l'altra.

Questo giudizio, secondo cui dell'isolamento termico si giovano tutti i condomini e non solo quelli degli appartamenti sottostanti al tetto, si risolve in un apprezzamento di fatto che, essendo esaurientemente motivato, è insindacabile in sede di legittimità perché riservato ai giudici del merito.

E la stessa Corte d'appello, avendo ritenuto in base a questo suo accertamento che le spese di rifacimento dell'intero tetto debbano suddividersi tra tutti i comproprietari ai sensi del primo comma dell'art. 1123 del codice civile, si è adeguata correttamente al principio di diritto secondo cui le spese per la conservazione delle parti comuni dell'edificio, destinate a preservarlo dagli agenti atmosferici, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive (art. 1123 1° comma cod. civ.) e non rientrano, invece, tra le spese di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma, le quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri (Cass. civ. Sez.II, 04/05/1999, n.4403)

Buongiorno, l'amministratore continua a dirmi la stessa cosa cioè che pagano solamente gli ultimi piani... in questo caso come posso comportarmi?

Gli puoi fare leggere la sentenza che ti ho postato.. in rete, probabilmente, ne trovi altre a conferma.

Se poi è "de coccio"...

Buona sera, puoi replicare all'amministratore da dove trova riscontro la sua affermazione. In caso contrario alla prossima assemblea revocatelo per assenza di professionalità.

Buongiorno, l'amministratore continua a dirmi la stessa cosa cioè che pagano solamente gli ultimi piani... in questo caso come posso comportarmi?

Il problema è capire cosa vuole fare l'assemblea.

La coibendazione del lastrico solare è una miglioria che in minima parte porta beneficio a tutti i condòmini mentre il grosso del beneficio lo traggono proprio quelli dell'ultimo piano, immediatamente sotto il lastrico.

 

E' una miglioria che può essere deliberata con la maggioranza del secondo comma dell'art. 1136 e cioè la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi. Sei in grado di trovare questa maggioranza? Se la risposta è affermativa richiedi una convocazione di assemblea straodinaria con lo specifico ordine del giorno.

Se, però, non hai dalla tua parte questa maggioranza e l'assemblea non vorrà deliberare questa miglioria, non c'è alcun obbligo di farla ma potrà farla a proprie spese chi ne avrà interesse e quindi, oltre a quelli dell'ultimo piano, chiunque vorrà partecipare volontariamente alla miglioria ex art. 1102 c.c.

E' ovvio che se paga solo che vuole farlo liberamente non c'è bisogno neanche di assemblea:

 

Art. 1102 c.c.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Il problema è capire cosa vuole fare l'assemblea.

La coibendazione del lastrico solare è una miglioria che in minima parte porta beneficio a tutti i condòmini mentre il grosso del beneficio lo traggono proprio quelli dell'ultimo piano, immediatamente sotto il lastrico.

 

E' una miglioria che può essere deliberata con la maggioranza del secondo comma dell'art. 1136 e cioè la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi. Sei in grado di trovare questa maggioranza? Se la risposta è affermativa richiedi una convocazione di assemblea straodinaria con lo specifico ordine del giorno.

Se, però, non hai dalla tua parte questa maggioranza e l'assemblea non vorrà deliberare questa miglioria, non c'è alcun obbligo di farla ma potrà farla a proprie spese chi ne avrà interesse e quindi, oltre a quelli dell'ultimo piano, chiunque vorrà partecipare volontariamente alla miglioria ex art. 1102 c.c.

E' ovvio che se paga solo che vuole farlo liberamente non c'è bisogno neanche di assemblea:

 

Art. 1102 c.c.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

è normale che ai condòmini dei piani che non siano l'ultimo non interessa farlo, perchè avrebbero un beneficio minimo.. ho chiesto un paio di preventivi di spesa per portarli la settimana prossima in assemblea.. ma la vedo grigia..

 

Se la spesa non è alta ( posa 15/20 cm di lana di vetro/roccia in rotoli ) valuteremo di pagarcela solamente ai proprietari dei piani alti.. quello che non è corretto è che l'amministratore dica che la spesa è per legge a carico solamente dei piani alti.. vabè cercherò di farglielo capire che sbaglia...

 

Se la spesa è bassa dividerla per tutti 14, sarebbe una spesa minima...

.... quello che non è corretto è che l'amministratore dica che la spesa è per legge a carico solamente dei piani alti.. vabè cercherò di farglielo capire che sbaglia...

Forse l'amministratore conosce già il pensiero della maggioranza e si è espresso male dicendo "per Legge", ma se alla maggioranza non interessa fare quella spesa, sempre "per Legge", non puoi pretendere che se ne faccia carico il condominio.

Io ti consiglio innanzitutto di farti fare dei preventivi ed in secondo luogo sentire informalmente il parere degli altri condòmini facendone un accenno quando li incontri per le scale o nell'ascensore.

Se intravedi una possibilità di realizzazione a spese del condominio poi approfondisci in assemblea, altrimenti è una causa persa in partenza.

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