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Verifiche Periodiche Impianti Comuni

Salve,

ho la necessità di impostare uno scadenziario per le verifiche periodiche dei seguenti impianti:

 

1. Riscaldamento centralizzato;

2. Ascensore;

3. Antincendio;

4. Elettrico.

 

Qualcuno può aiutarmi indicandomi la periodicità di ogni controllo?

Grazie.

Punto 2)

Ascensore

Verifica ordinaria: biennale (art.13 del DPR 162/99)

Verifica straordinaria: contestualmente al ripristino delle corrette condizioni se prescritte dall'organismo notificato a causa del precedente esito negativo o se denunciate dal proprietario “In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio”, oppure a seguito di sostituzioni e modifiche come elencate nel DPR all'art.2 comma m:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro

elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri

componenti principali;>

Buon lavoro

ROI

Grazie ROI!

Per caso riesci a darmi qualche dritta anche per le altre voci?

Ciao!

Leggo solo ora

 

Punto 4)

salvo mie dimenticanze, per l'impianto elettrico valgono principalmente il DM 37/08 e il DPR 462/2001 (verifica della protezione dai contatti indiretti anche detta verifica della messa a terra) Quest'ultimo DPR, all'art. 4, ne legittima la verifica quinquennale in presenza di un dipendente (es. custode), biennale in caso di impianto “speciale” (cpi – rischio incendio – gronda superiore ai 24 m. → dm 10/03/98). Alcuni organismi notificati, generalmente i medesimi che si occupano di ascensori, Arpa inclusa, svolgono attività di controllo.

Un saluto

ROI

 

Verifiche periodiche -

Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.>.. omissis

 

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