#1 Inviato 19 Marzo, 2012 Salve, ho la necessità di impostare uno scadenziario per le verifiche periodiche dei seguenti impianti: 1. Riscaldamento centralizzato; 2. Ascensore; 3. Antincendio; 4. Elettrico. Qualcuno può aiutarmi indicandomi la periodicità di ogni controllo? Grazie.
#2 Inviato 19 Marzo, 2012 Punto 2) Ascensore Verifica ordinaria: biennale (art.13 del DPR 162/99) Verifica straordinaria: contestualmente al ripristino delle corrette condizioni se prescritte dall'organismo notificato a causa del precedente esito negativo o se denunciate dal proprietario “In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio”, oppure a seguito di sostituzioni e modifiche come elencate nel DPR all'art.2 comma m: 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;> Buon lavoro ROI
#3 Inviato 19 Marzo, 2012 Grazie ROI! Per caso riesci a darmi qualche dritta anche per le altre voci? Ciao!
#4 Inviato 20 Marzo, 2012 Leggo solo ora Punto 4) salvo mie dimenticanze, per l'impianto elettrico valgono principalmente il DM 37/08 e il DPR 462/2001 (verifica della protezione dai contatti indiretti anche detta verifica della messa a terra) Quest'ultimo DPR, all'art. 4, ne legittima la verifica quinquennale in presenza di un dipendente (es. custode), biennale in caso di impianto “speciale” (cpi – rischio incendio – gronda superiore ai 24 m. → dm 10/03/98). Alcuni organismi notificati, generalmente i medesimi che si occupano di ascensori, Arpa inclusa, svolgono attività di controllo. Un saluto ROI Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.>.. omissis