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ciro a.c.a.p.

Tabelle millesimali revisione

salve amici,gestisco un condominio da un po di mesi e mi sino accorto che sulle tabelle MM vi e' un errore enore, cioe' i condomini dell'ultimo piano (4 piano )pur no avendo l'ascensore che arrivi al proprio piano , perche' la stessa arriva al 3 piano in quanto il 4 piano e stato realizzato successivamente i condomini dell'ultimo pagano la quota ascensore in base al 4 piano.avendo riscontrato queso ho convocato na riunione di somma urgenza ed ho reso edotti i condomini e tutti i presenti hanno concordato che era meglio nominare un tecnico per la revisione,

il tecnico e' stato interpellato ed ha rodotto le nuove tabelle . il mio problema e il condomino assente si rifiuta di pagare la quota al tecnico perche secondo lui ci voleva lunanimita dei condomini e giusto? che devo fare

art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile:

 

I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

 

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

 

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano”.

Hai provveduto a chiedere l'autorizzazione per la revisione delle tabelle, quindi tutto regolare tranne una cosa;

la decisione andava presa all'unanimità, non solamente dai presenti, e come tu ben saprai, la cosa è molto diversa.

Quindi giustamente il condomino ti fa presente che non essendo lui d'accordo la delibera non è valida.

Secondo il mio modestissimo parere la delibera è nulla.

 

Saluti

 

Fabio

la tabella millesimale, giusta o sbagliata che sia, resta in vigore per tutti i condomini fino a quando non viene bocciata o modificata con il loro consenso unanime o in alternativa, come di solito accade, con l'intervento del giudice.

infatti.......nulla di fatto, si ritorna alle tabelle originali.

 

Fabio

ma che cosa state dicendo tutti quanti???

giocate a rimpiattino o cosa?

usibetto: hai citato correttamente l'art. 69... e secondo voi quell'articolo cosa ci sta a fare?

Se effettivamente c'è un errore e un condomino non approva, il condomino danneggiato dalla tabella si rivolge al giudice che appurerà l'errore (e in questo caso mi sembra palese) e obbligherà il dissenziente a pagare le spese oltre alle spese legali.

Se al condomino conviene può anche procedere così.

In più: sta benedetta tabella dell'ascensore sarà pure nata da una precedente alla costruzione dell'ultimo piano.

E' stata approvata all'unanimità?

C'è la trascrizione nel verbale?

Se così non fosse la tabella che usi non è valida e vale quella precedente per altro corretta dato che considerava fino al terzo piano come per altro è adesso.

Guarda Balby che ne tu ne usibetto avete compreso quello che ciro ha detto.

Lui dice che le tabelle erano sbagliate, ha portato in assemblea la questione e in quella sede i "presenti" hanno deliberato di incaricare un tecnico per la revisione.

Poi un giorno arriva un condomino e dice "io non pago perchè la delibera non è stata presa all'unanimità" ed ha ragione, è inutile che si cita l'art.69, quello lo conosciamo, il problema è che Ciro ha sbagliato a far deliberare una revisione senza l'unanimità, stop.

Ora come dite voi si può procedere giudizialmente, infatti i condomini del 4° piano possono far valere le proprie ragioni che senza ombra di dubbio hanno, e qui subentra l'art. 69.

Infatti il problema di Ciro è sostanzialmente far pagare la persona che gli ha fatto notare l'errore.

 

Saluti

 

Fabio

Scritto da balby il 29 Apr 2010 - 14:19:38:ma che cosa state dicendo tutti quanti???

giocate a rimpiattino o cosa?

usibetto: hai citato correttamente l'art. 69... e secondo voi quell'articolo cosa ci sta a fare?

Se effettivamente c'è un errore e un condomino non approva, il condomino danneggiato dalla tabella si rivolge al giudice che appurerà l'errore (e in questo caso mi sembra palese) e obbligherà il dissenziente a pagare le spese oltre alle spese legali.

Se al condomino conviene può anche procedere così.

In più: sta benedetta ta [...]

una domanda: il condomino che richiede la revisione chi deve citare davanti al giudice?

fabergun cosa ti devo dire: il condomino "dissenziente" in questione pagherà, assieme al condominio tutto citato, non solo il rifacimento delle tabelle (un altra volta) ma anche le spese legali.

vorrei sapere un'altra cosa,per la variazione di una singola tabella millesimale tipo ascensore il riparto spese per il pagamento da effettuare al tecnico che le ha modificate viene ripartito secondo la tabella millesimale generale o ascensore ?

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