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Mr_Beaver

Simulazione di compravendità/donazione

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Buonasera a tutti,

 

cortesemente, se qualcuno mi può dare delucidazioni sulla compravendita simulata (detta in ambito notarile "simulazione").

 

E' vero che prevede (trattandosi di compravendita dato che vi è un prezzo stipulato in atto (tra vivi)) l'esclusione degli eredi legittimi?

 

Credere che la quota di legittima sia intoccabile, è vero oppure no? Oppure può essere "smontata" da questa "simulazione di compravendita"? Prevede un prezzo irrisorio oppure un prezzo fittizio? Nel senso scritto in atto come compravendita ma nel "dato di fatto" si tratta di una donazione dove non è previsto un prezzo?

 

Grazie in anticipo a chi mi darà maggiori delucidazioni.

La quota legittima e' intoccabile... se si simula una vendita prima, la parte spettante agli altri eredi dovra' essere RESTITUITA.

Ad oggi non esistono eredi ne quote legittime , un domani si verra' .

Ahah ed è anche una lotta per la sopravvivenza. Grazie comunque per le risposte signori.

La quota di legittima ha modo di essere e quindi entra in causa in caso di donazione oppure in caso di testamento.

Ossia, se un soggetto proprietario voglia donare il totale dei propri beni ad un soggetto estraneo al proprio asse ereditario, allora i legittimari (esempio figli appartenenti all'asse ereditario) si possono opporre affinché né sia destinato a tale uso solamente la legittima, e non il totale.

 

La quota disponibile, ossia la legittima, può quindi essere definita quella parte del patrimonio che cade in successione e della quale il testatore (o donatore) può liberamente disporre ( e solo di quella parte), senza alcun vincolo.

 

La quota di legittima in caso di vendita non entra in gioco

E' vero che prevede (trattandosi di compravendita dato che vi è un prezzo stipulato in atto (tra vivi)) l'esclusione degli eredi legittimi?

quindi, si!!

Una vendita simulata .....presumibilmente viene posta in essere proprio per impedire di lascare il nulla ai propri eredi 😂

... Una vendita simulata .....presumibilmente viene posta in essere proprio per impedire di lasciare il nulla ai propri eredi 😂

Infatti, ci sono anche le vendite NON SIMULATE e sono quelle effettuate per godersi gli ultimi anni di vita andandosene in crociera tutto l'anno anzichè di lasciare qualcosa agli eredi.

Finchè il titolare dei beni è in vita, che la vendita sia simulata o meno, il titolare può fare quello che vuole, anche la donazione se vuole.

Solo dopo la morte, come ha già detto Peppe.... "un domani si vedrà" 😂

ho modificato in ::::

Poi, vendita simulata in che termini .....

il presunto acquirente agli effetti NON paga l'acquisto del bene trasferito, allora si dovrebbe dimostrare l'assenza di scambio di denaro oppure l'importo irrisorio in considerazione del bene e del suo valore venale effettivo

Già, ma chi avrebbe titolo a denunciare la simulazione? ed a quale scopo? Forse ai fini delle tasse o se c'è qualcuno che viene danneggiato ma nel primo post si parla di danni agli eredi legittimi.

 

Finchè il titolare è vivo non ci sono eredi ma solo PRESUNTI tali.

L'erede diventa tale solo dopo la dipartita del congiunto e solo dopo che ha accettato l'eredità (anche tacitamente).

Dopo la morte e fino all'accettazione dell'eredità, il congiunto è solo un "chiamato all'eredità" ma non ancora erede.

Se i "parenti" (serpenti) pensano che il loro congiunto sia uscito di senno e vuole delapidare le proprietà possono rivolgersi al Giudice e far nominare un amministratore di sostegno ma contro un "vivo" sano di mente, i congiunti se ne devono fare una ragione.

con la donazione può disporre SOLO della quota disponibile, ossia la legittima ....NON del totale.

A confermare la mia asserzione:

http://www.testamentoolografo.it/successione/quote-successione.asp#

e in rete se ne trovano a decne .....

 

la simulazione NON è ai fini di crociere, non si lascia intendere tale caso, ma perchè come dicevo .....presumibilmente viene posta in essere proprio per lascare il nulla ai propri eredi

 

Finchè il titolare è vivo non ci sono eredi ma solo PRESUNTI tali.

Assolutamente NO, sono eredi!

Non è che in vita non vi siano eredi e poi alla morte compaiono per magia 😂

Assolutamente NO, sono eredi!

Non è che in vita non vi siano eredi e poi alla morte compaiono per maggia 😂

Saranno quelli che vuoi ma finchè io sono in vita e sano di mente non saranno certo i miei eredi a proibirmi di vendere tutte le mie proprietà ed andare a bruciare tutto il ricavato al casinò o a spenderlo facendo il tutista in giro per mondo finchè non spendo l'ultimo centesimo 😂

Il fatto che attualmente non esiste nessuna legittima , un domani chi ritiene di essere stato leso nella legittima se vorra' potrà agire per chiedere la sua legittima .( sempre se c'e' stata una lesione della legittima )

nel caso esposto non c'è' esclusione di eredi legittimi ne lesione di legittima , perche' non ci sono né eredi ne legittima.

ma cosa significa che "non ci sono né eredi ne legittima" ?

- se esiste un bene, esiste anche legittima

 

- sè è stato fatto un trasferiemto simulato, come dicevo

Poi, vendita simulata in che termini .....

il presunto acquirente agli effetti NON paga l'acquisto del bene trasferito, allora si dovrebbe dimostrare l'assenza di scambio di denaro oppure l'importo irrisorio in considerazione del bene e del suo valore venale effettivo

quindi in questi casi di trasferimento simulato l'erede o gli eredi potranno far valere i loro diritti già da subito, e ripristinare lo stato di diritto come per legge..

Nè discende che sè gli aventi diritto possono far valere i propri diritti di eredi .....significa che gli eredi esistono.

 

Per non esserci nè erdi nè legittima si deve verificare la CONCOMITANTE assenza

- del coniuge

- dei figli

- dei genitori

Esiste un istituto, detto "collazione", disciplinato dal Codice Civile, secondo il quale i beni che un erede ha ricevuto in vita (donazioni di terreni, appartamenti, automobili, ecc...) vengono conteggiati nell'asse ereditario, loro o l'equivalente in denaro del loro valore se non fossero più nella disponibilità dell'erede. Questo serve proprio per ostacolare la pratica di negare la cosiddetta "legittima" con donazioni o altri atti simulati.

ma cosa significa che "non ci sono né eredi ne legittima" ?

- se esiste un bene, esiste anche legittima

 

- sè è stato fatto un trasferiemto simulato, come dicevo

 

quindi in questi casi di trasferimento simulato l'erede o gli eredi potranno far valere i loro diritti già da subito, e ripristinare lo stato di diritto come per legge..

Nè discende che sè gli aventi diritto possono far valere i propri diritti di eredi .....significa che gli eredi esistono.

 

Per non esserci nè erdi nè legittima si deve verificare la CONCOMITANTE assenza

- del coniuge

- dei figli

- dei genitori

Non ci sono eredi perche' non c'e un de cuius , quindi non esiste un' eredita' quindi non esiste una legittima .

 

esiste sicuramente un bene oggetto di una compravendita che simula una donazione ma quel bene attualmente non e' un bene ereditario .

i futuri eredi se vorranno e se saranno stati lesi potranno agire quando saranno eredi . Oggi sono semplicemente familiari .

L'oggetto della collazione sono le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius. Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (fattispecie che ricorre allorquando i genitori che acquistano un immobile intestandolo al figlio), i negozi misti con donazione (per la parte di donazione), ma non saranno compresi gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti da spirito di liberalità.[/font][/size][/i]>

www punto studiocataldi punto it/guide_legali/successione/collazione.asp

Quindi tale istituto è una sorta di accordo ove tutte le parti sono concordi.

 

hanno l'obbligo di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.

Ossia, il titolare in vita destina con donazione il bene > successivamente o anche prima (questo non saprei) chi ha ricevuto la donazione destina in denaro alle altre parti quello che gli spetta.

Non credo che sia questo il caso, di un trasferimento simulato > ergo disaccordo tra tutte le parti.....ma non solo nel simulato forse entra in gioco anche un soggetto estraneo all'asse ereditario.

peppe64 non è come dici.

Se in caso di una donazione/testamento, illegittimi ....un erede può intervenire a ripristinare la legittimità > significa che vi sono sia gli eredi che la legittima.

Ti faccio poi notare che la donazione ed il testamento possono essere istituiti in vita dall'interessato > quindi in vita ci sono sia legittima sia eredi.

 

Se fosse come dici tu in caso di donazione/testamento, illegittimi …..NESSUNO potrebbe intervenire !!

Grazie a tutti per le vostre informazioni. Infatti è proprio quì che volevo arrivare, essendo una compravendita (simulata) non si verrà a creare l'asse ereditario non essendo a tutti gli effetti una donazione o testamento non potrà attivarsi e aprirsi la successione del bene (ad esempio un appartamento).

 

Quindi, se dovessere avvenire una compravendita simulata, i futuri eredi per "dimostrare" giuridicamente di essere stati lesi, dovrebbero impugnare l'atto notarile, smontare i testimoni, e poi correre ricorso in tribunale (sempre se hanno la certezza e la prova che sia una compravendita- simulata (ossia priva di prezzo come in una Donazione) e non una vera e propria compravendita.

 

Attendo riscontri.

Grazie a tutti per le vostre informazioni. Infatti è proprio quì che volevo arrivare, essendo una compravendita (simulata) non si verrà a creare l'asse ereditario non essendo a tutti gli effetti una donazione o testamento non potrà attivarsi e aprirsi la successione del bene (ad esempio un appartamento).

 

Quindi, se dovessere avvenire una compravendita simulata, i futuri eredi per "dimostrare" giuridicamente di essere stati lesi, dovrebbero impugnare l'atto notarile, smontare i testimoni, e poi correre ricorso in tribunale (sempre se hanno la certezza e la prova che sia una compravendita- simulata (ossia priva di prezzo come in una Donazione) e non una vera e propria compravendita.

 

Attendo riscontri.

Si potranno farlo quando saranno eredi .

 

- - - Aggiornato - - -

 

 

L'oggetto della collazione sono le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius. Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (fattispecie che ricorre allorquando i genitori che acquistano un immobile intestandolo al figlio), i negozi misti con donazione (per la parte di donazione), ma non saranno compresi gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti da spirito di liberalità.[/font][/size][/i]>

www punto studiocataldi punto it/guide_legali/successione/collazione.asp

Quindi tale istituto è una sorta di accordo ove tutte le parti sono concordi.

 

hanno l'obbligo di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.

Ossia, il titolare in vita destina con donazione il bene > successivamente o anche prima (questo non saprei) chi ha ricevuto la donazione destina in denaro alle altre parti quello che gli spetta.

Non credo che sia questo il caso, di un trasferimento simulato > ergo disaccordo tra tutte le parti.....ma non solo nel simulato forse entra in gioco anche un soggetto estraneo all'asse ereditario.

peppe64 non è come dici.

Se in caso di una donazione/testamento, illegittimi ....un erede può intervenire a ripristinare la legittimità > significa che vi sono sia gli eredi che la legittima.

Ti faccio poi notare che la donazione ed il testamento possono essere istituiti in vita dall'interessato > quindi in vita ci sono sia legittima sia eredi.

 

Se fosse come dici tu in caso di donazione/testamento, illegittimi …..NESSUNO potrebbe intervenire !!

Il reintegro della lettima (sempre se e' stata lesa ) la potro' fare quando sarò' erede .

ad oggi non posso sapere se e' stata o meno lesa la mia legittima visto che non esiste un asse ereditario visto che ma manca il Defunto .

se manca il defunto , manca eredita' mancano eredi mancano quote legittime etc etc .

 

- - - Aggiornato - - -

 

 

L'oggetto della collazione sono le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius. Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (fattispecie che ricorre allorquando i genitori che acquistano un immobile intestandolo al figlio), i negozi misti con donazione (per la parte di donazione), ma non saranno compresi gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti da spirito di liberalità.[/font][/size][/i]>

www punto studiocataldi punto it/guide_legali/successione/collazione.asp

Quindi tale istituto è una sorta di accordo ove tutte le parti sono concordi.

 

hanno l'obbligo di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.

Ossia, il titolare in vita destina con donazione il bene > successivamente o anche prima (questo non saprei) chi ha ricevuto la donazione destina in denaro alle altre parti quello che gli spetta.

Non credo che sia questo il caso, di un trasferimento simulato > ergo disaccordo tra tutte le parti.....ma non solo nel simulato forse entra in gioco anche un soggetto estraneo all'asse ereditario.

peppe64 non è come dici.

Se in caso di una donazione/testamento, illegittimi ....un erede può intervenire a ripristinare la legittimità > significa che vi sono sia gli eredi che la legittima.

Ti faccio poi notare che la donazione ed il testamento possono essere istituiti in vita dall'interessato > quindi in vita ci sono sia legittima sia eredi.

 

Se fosse come dici tu in caso di donazione/testamento, illegittimi …..NESSUNO potrebbe intervenire !!

Il reintegro della lettima (sempre se e' stata lesa ) la potro' fare quando sarò' erede .

ad oggi non posso sapere se e' stata o meno lesa la mia legittima visto che non esiste un asse ereditario visto che ma manca il Defunto .

se manca il defunto , manca eredita' mancano eredi mancano quote legittime etc etc .

 

L'oggetto della collazione sono le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius. Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (fattispecie che ricorre allorquando i genitori che acquistano un immobile intestandolo al figlio), i negozi misti con donazione (per la parte di donazione), ma non saranno compresi gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti da spirito di liberalità.[/font][/size][/i]>

www punto studiocataldi punto it/guide_legali/successione/collazione.asp

Quindi tale istituto è una sorta di accordo ove tutte le parti sono concordi.

 

hanno l'obbligo di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.

Ossia, il titolare in vita destina con donazione il bene > successivamente o anche prima (questo non saprei) chi ha ricevuto la donazione destina in denaro alle altre parti quello che gli spetta.

Non credo che sia questo il caso, di un trasferimento simulato > ergo disaccordo tra tutte le parti.....ma non solo nel simulato forse entra in gioco anche un soggetto estraneo all'asse ereditario.

peppe64 non è come dici.

Se in caso di una donazione/testamento, illegittimi ....un erede può intervenire a ripristinare la legittimità > significa che vi sono sia gli eredi che la legittima.

Ti faccio poi notare che la donazione ed il testamento possono essere istituiti in vita dall'interessato > quindi in vita ci sono sia legittima sia eredi.

 

Se fosse come dici tu in caso di donazione/testamento, illegittimi …..NESSUNO potrebbe intervenire !!

Non ho detto che non si può' intervenire , ma che ad oggi non ci sono eredi . Se un soggetto decide di donare un proprio bene i figli o altri parenti nulla possono ovvero non possono opporsi . Un domani (quando ci sarà' il defunto )se vorrano potranno agire per tutelare la loro legittima .

A fronte di una compravendita simulata che rasenta la donazione, in ogni caso AdE ai soli fini fiscali (riscossione di tassazione evasa) interverrà con accertamento.

A maggior ragione se gli aventi titolo (eredi potenziali) anticipando AdE, si saranno rivolti al giudice per segnalare la finta compravendita magari pure a favore di persona estranea all'asse.

Infatti... se il giudice riconoscerà che la compravendita maschera una donazione la partita cambierà completamente.

Non esiste il titolo "eredi potenziali" , nonbpuoi agire per tutelare una cosa che non esiste ancora .

Io posso rivolgermi al giudice per segnalargli la compravendita scorretta operata dal mio familiare/parente.

Poi deciderà il giudice cosa sia effettivamente corretto o scorretto.

Resta il fatto che con tale azione, senza nominare asse ereditario ed eredità, la decisione del giudice produrrà effetti anche su questi: se viene sancita la donazione rientra in gioco la tutela della legittima.

ad oggi non posso sapere se e' stata o meno lesa la mia legittima visto che non esiste un asse ereditario visto che ma manca il Defunto .

la legittima è quello che è nella disponibilità dell'intestatario, NON è quello che tocca all'erede.

 

due esempi

1) tizio ottantenne in ottimo stato mentale, dona alla sua badante l'appartamento di 500mila euro unico e solo suo bene.

tizio ha due figli che ricorrono al giudice perchè tizio poteva donare solo la quota di legittima e NON tutto l'appartamento.

 

DOMANDE:

- i figli possono ricorrere e a che titolo possono ricorrere per annullare la donazione ????

- Un estraneo, in tale situazione, potrebbe ricorrere e a che titolo ?

 

2) sempre tizio ottantenne in ottimo stato mentale, "vende" alla sua badante l'appartamento di 500mila euro unico e solo suo bene. Dal notaio viene dichiarato che la vendita è stata pattuita per un importo di 10mila euro .....molto , ma molto al di sotto del suo reale valore.

 

tizio ha due figli che ricorrono al giudice perchè possono dimostare che il prezzo è fittizio e che la vendi è fasulla

 

DOMANDE:

- i figli a che titolo possono ricorrere per annullare la vendita????

- Un estraneo, in tale situazione, potrebbe ricorrere e a che titolo ?

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