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Neomys

Rottura tubo termosifone - assicurazione condominiale e franchigia

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Salve a tutti,

sono qui per raccontarvi e chiedere lumi su una vicenda accadutami quest'anno...

Il 31 gennaio 2014 apparivano vaste infiltrazioni sul soffitto di soggiorno e camera da letto del mio appartamento, che impregnavano totalmente il muro di confine tra le due stanze.

Avvisavo immediatamente la vicina dell'appartamento di sopra, la quale negava la sua responsabilità in quanto aveva solo una piccola perdita dalla valvola del suo termosifone, nonché l'amministratore del condominio il quale non ha mai risposto in merito.

 

Dopo varie raccomandate a lei ed all'Amministratore di Condominio e varie perizie e sopralluoghi tecnici si evinceva invece la rottura di una tubazione privata dello stesso termosifone.

 

L'amministratore, dopo infiniti solleciti, faceva denuncia del sinistro dopo mesi, nonostante avesse, per quanto ne so, 3 giorni di tempo dalla notizia dei danni; il perito della assicurazione è finalmente venuto il 26.06.2014 ed a fronte di due preventivi che valutavano i miei danni 1000 e 1300 euro, mi ha proposto una liquidazione di 500 euro.

 

La polizza globale fabbricati del mio Condominio prevede inoltre una franchigia di 300, di cui il 500 liquidati dalla assicurazione sono al netto.

 

La mia domanda quindi è: dovendo già rimetterci nella riparazione dei danni, liquidati solo per meno di metà del loro reale valore, sono seriamente intenzionata a chiedere la somma della franchigia, ovvero i 300 euro.

 

A chi li devo chiedere? Il tubo è privato, e quindi della proprietaria dell'appartamento sovrastante, ma comunque coperto da polizza condominiale. La domanda di risarcimento debbo farla a lei, che ha dovuto anche pagare la ricerca del danno, non coperta dalla polizza, o all'amministratore, diventando una spesa da spartire tra condomini, visto che la franchigia è prevista da un contratto firmato dall'amministratore per conto del condominio ed è così alta di modo tale da pagare di meno di premio annuo?

 

Grazie infinite

L'amministratore dice che la parte di franchigia mi deve essere rimborsata dalla proprietaria dell'appartamento sovrastante dove si è rotto il tubo, la quale invece dice che debba essere il condominio e se ne lava le mani... Che fare???

... che la legge è dalla tua parte.

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3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

 

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- - - Aggiornato - - -

 

Infiltrazioni d’acqua provenienti dalla rottura della “braga” della colonna di scarico

CASSAZIONE,17marzo2005,n.5792

Ai sensi dell’art. 1117 n° 3 c.c. , i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.

Costituendo la “braga” per quanto sopra detto, parte dell’impianto di scarico di proprietà esclusiva, i danni conseguenti alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del condomino o proprietario dell'impianto.

Eh ma intanto la assicurazione del condominio si è fatta carico del danno anche se la parte del tubo era privata... E la vicina, che tra l'altro è avvocato, si fa forte di ciò! E se ne lava le mani. Idem per l'amministratore, il quale rimanda la palla a lei...

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