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Richiesta documenti dopo assemblea ed impugnativa delibera

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Vi chiesto questo.

Un condominio, assente all'assemblea, vuole impugnare l'approvazione del rendiconto, avvenuta nella massima regolarità, perché chiede un documento dopo l'approvazione (non previsto dal cc come parte del rendiconto) che poteva benissimo chiedere prima. Di tempo ne ha avuto.

Supponiamo che il documento non sia producibile. L'approvazione può essere impugnata per questo, vista che è avvenuta con la massima regolarità?

Per me no, perché se la convocazione (che contiene sempre tutti gli allegati) deve arrivare ai condomini almeno 5 giorni prima è proprio per dare il tempo a questi di reperire preventivamente ulteriori informazioni per la seduta di approvazione, cosa che in questo caso non è stata fatta.

Grazie

 

P.S. aggiungo questo, che mi pare oltremodo pertinente, visto che la delibera di approvazione è legittima.

 

Secondo il costante pronunciamento della Cassazione, ribadito in un recente arresto, " la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 3 non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerarsi, perciò, annullabile e dal cui diritto di impugnazione il ricorrente doveva, come accertato dalla Corte territoriale, considerarsi decaduto” (così Cass. 4 marzo 2011 n. 5254)

Bisogna capire di che documento si tratta, se è di natura contabile lui ha sempre diritto a visionarlo nel luogo deputato a essere sede del condominio nelle ore e nei giorni previsti alla stipula del contratto con l'amministratore, e alla consegna previo pagamento fotocopie.

 

Non so cosa intendo con NON riproducibile sinceramente.

Ma non avevi già trattato l'argomento quà?

--link_rimosso--

E' vero, ma l'aspetto trattato questa volta è diverso... un condominio può impugnare a ragione una delibera dopo regolare approvazione, sotto ogni aspetto, chiedendo successivamente un documento che poteve chiedere prima della riunione, alla quale questo non ha partecipato per sua scelta? (lasciamo perdere l'improducibilità o meno...). Nella delibera non vi sono cause di nullità o annullabilità.

E' vero, ma l'aspetto trattato questa volta è diverso... un condominio può impugnare a ragione una delibera dopo regolare approvazione, sotto ogni aspetto, chiedendo successivamente un documento che poteve chiedere prima della riunione, alla quale questo non ha partecipato per sua scelta? (lasciamo perdere l'improducibilità o meno...). Nella delibera non vi sono cause di nullità o annullabilità.

Ogni condomino può impugnare tutte le delibere che crede, a torto o a ragione, lesive di un suo diritto.

Questo non vuol dire che il mediatore o il giudice adito gli diano automaticamente ragione.

Effettivamente è così... certo è che se una persona lo fa ricorsivamente rischia di creare un danno al Condominio non di poco conto, soltanto per le spese...

quindi quello che scrivi è corretto, ma aggiungerei "a suo rischio e pericolo".

E' vero, ma l'aspetto trattato questa volta è diverso... un condominio può impugnare a ragione una delibera dopo regolare approvazione, sotto ogni aspetto, chiedendo successivamente un documento che poteve chiedere prima della riunione, alla quale questo non ha partecipato per sua scelta? (lasciamo perdere l'improducibilità o meno...). Nella delibera non vi sono cause di nullità o annullabilità.

Scritta cosi' sono due fattori differenti....Se il documento che ha richiesto esula l'approvazione del bilancio (mi sembra di capire) e non era stato richiesto nella convocazione dell'ODG e non si trovava nell'ODG, rimane che lui ha tutto il diritto di chiedere un documento, ma se non è inerente all'assemblea la vedo difficile che la possa fare inficiare. Ma come ti è stato detto da Gime puo' cmq impugnare nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Fermo restando, da parte del Condominio tutta la conformità alle norme che tu confermi esserci stata, si certo " a suo rischio e pericolo" e anticipandone pure le spese legali.

Ma le fatture che l'amministratore paga devono essere ben specificate?

. Tipo di lavoro eseguito.

. Persone che eseguono il lavoro.

Ore fatte per persona.

N.un ero e costo materiale usato.

. E totale fattura separata dall' IVA.

Ma le fatture che l'amministratore paga devono essere ben specificate?

. Tipo di lavoro eseguito.

. Persone che eseguono il lavoro.

Ore fatte per persona.

N.un ero e costo materiale usato.

. E totale fattura separata dall' IVA.

Dipende molto dal tipo di intervento che si deve pagare:

possono esserci fatture a corpo per riparazione tv, impianto autoclave, o riscaldamento, manutenzione impianto ascensore, piccoli lavori edili, manutenzione citofoni piuttosto che cancelli o luce scala i viottolo di accesso o manutenzione del verde,parcella professionale. etc etc...

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