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MAURI78

Novita' ripartizione spese ascensore ...

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Buongiorno,

quest'anno dal preventivo spese condominiali al consuntivo finale 2013/2014, mi sono stati addebitati euro 100 in più.

Ho chiesto spiegazioni all' amministratore che mi ha risposto nel seguente modo:

l'aumento è dovuto dalla ripartizione spese ascensore che prima avveniva metà in millesimi e metà in base al piano dell'appartamento, ora (dopo solo 15 gg tra un preventivo e l'altro) metà sempre in millesimi di proprietà e metà tenendo presente il numero dei componenti di ogni appartamento.

Alla mia domanda sul motivo di tale decisione e sul perchè non se ne è parlato all'assemblea appena svolta mi è stato risposto che un nostro condomino gli ha fatto notare giustamente che è una legge nuova e che quindi andavano rifatti i calcoli di ripartizione.

Essendo ignaro di regolamenti condominiali (vivo in condominio da poco) vi chiedo cortesemente se può l'amministratore decidere di punto in bianco d'accordo con un condomino (che naturalmente si è abbassato un pò le spese)di apportare cambiamenti nel giro di 15 gg senza avvisare nessun'altro,, senza votazioni ecc

Soprattutto vorrei capire se questa nuova legge è reale e obbligatoria.

Ringrazio per le vostre delucidazioni e saluto

La nuova Legge è questa e non dice nulla in merito a quanto asserito ed attuato dall'amministratore;

 

cc art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui

servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità

immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal

suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le

cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Inoltre l'amministratore non può autonomamente cambiare il criterio di ripartizione se l'assemblea non lo decide.

si Tuxx, hai pienamente ragione, questi amministratori che cambiano le ripartizioni spese senza alcuna approvazione assembleare fanno girare le scatole, e poi la legge parla chiaro, quindi mauri78 le do un consiglio, vada dal suo amministratore e le dica chiaramente che lui non può apportare nessuna modifica senza l' approvazione in assemblea, almeno che non ricopra un carattere di urgenza, ma che comunque sarà necessario avvisare il prima possibile tutti i condomini...

Buongiorno,

 

un amministratore potrebbe anche modificare un criterio di riparto delle spese nel caso in cui queste siano state ripartite, ad esempio dal precedente amministratore, secondo un criterio non legale e in assenza di una precisa deroga contenuta in un regolamento contrattuale o votata all'unanimità dei rappresentanti il condominio.

Ma in questo caso ciò non pare e inoltre non si è mai sentito che si debba suddividere la spesa dell'ascensore sulla base dei componenti di ogni appartamento...

L'unica possibilità, ripeto, è che vi sia un regolamento contrattuale o una delibera assembleare votata con l'unanimità di tutti i condomini.

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