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Nomina nuovo amministratore - c'è qualche appiglio per tenere il nuovo e chi può opporsi alla nomina del nuovo amministratore?

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Buongiorno. Grazie ai vostri consigli siamo riusciti a fissare un'assemblea straordinaria per la sostituzione dell'amministratore e la nomina del nuovo. Alcuni condomini per sabotare l'assemblea hanno dapprima raccolto le deleghe e poi non si sono presentati, con l'intenzione di far mancare il numero legale. Il vecchio amministratore è stato destituito, ma quello nuovo non ha ottenuto i 501 millesimi e dubito che in altre assemblee future qualcuno riesca ad ottenerlo. Il presidente ha dichiarato eletto il nuovo amministratore con meno di 500 millesimi, nonostante le rimostranze del vecchio amministratore. Ora la domanda è: c'è qualche appiglio per tenere il nuovo e chi può opporsi alla nomina del nuovo amministratore? Per il futuro, se nessuno raggiungerà i 501 millesimi, rimarrebbe a vita quello vecchio?

Grazie

 

P.S. Potremmo anche ottenere la revoca del vecchio amministratore per fatti gravi, ma escludo che si possa arrivare ad una presenza dei partecipanti all'assemblea superiore a 560 millesimi e qualcuno che si astiene o che vota contro c'è sempre.

Buongiorno. Grazie ai vostri consigli siamo riusciti a fissare un'assemblea straordinaria per la sostituzione dell'amministratore e la nomina del nuovo. Alcuni condomini per sabotare l'assemblea hanno dapprima raccolto le deleghe e poi non si sono presentati, con l'intenzione di far mancare il numero legale. Il vecchio amministratore è stato destituito, ma quello nuovo non ha ottenuto i 501 millesimi e dubito che in altre assemblee future qualcuno riesca ad ottenerlo. Il presidente ha dichiarato eletto il nuovo amministratore con meno di 500 millesimi, nonostante le rimostranze del vecchio amministratore. Ora la domanda è: c'è qualche appiglio per tenere il nuovo e chi può opporsi alla nomina del nuovo amministratore? Per il futuro, se nessuno raggiungerà i 501 millesimi, rimarrebbe a vita quello vecchio?

Grazie

Visto che il nuovo amministratore non ha raggiunto la maggioranza legale per la nomina questa è invalida e chiunque ne ha l'interesse potrebbe impugnare la delibera e farla annullare (ora è annullabile), si comincia dalla mediazione con l'assistenza di un legale e visto che ci sono diversi condomini (quelli che sono d'accordo con il vecchio) chissà se non lo faranno?

Grazie della sua risposta preziosa come sempre. Può impugnare solo uno o più condomini o anche il vecchio amministratore? Il vecchio amministratore aveva delle deleghe intestate a lui e si è autovotato con quelle, sono valide?

Grazie della sua risposta preziosa come sempre. Può impugnare solo uno o più condomini o anche il vecchio amministratore? Il vecchio amministratore aveva delle deleghe intestate a lui e si è autovotato con quelle, sono valide?
L'amministratore non poteva avere deleghe, è previsto dall'art. 67 Dacc, per cui quelle deleghe dovevano essere ritenute invalide dal Presidente;

 

- All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

Comunque può impugnare, qualsiasi condomino anche uno solo, l'amministratore non può impugnare tramite l'art 1137 cc ma può mettersi d'accordo con uno o più condomini che lo facciano loro (finanziando lui le spese), oppure secondo me potrebbe procedere tramite procedura ordinaria (non con l'art 1137 cc)

Buongiorno. Grazie ai vostri consigli siamo riusciti a fissare un'assemblea straordinaria per la sostituzione dell'amministratore e la nomina del nuovo. Alcuni condomini per sabotare l'assemblea hanno dapprima raccolto le deleghe e poi non si sono presentati, con l'intenzione di far mancare il numero legale. Il vecchio amministratore è stato destituito, ma quello nuovo non ha ottenuto i 501 millesimi e dubito che in altre assemblee future qualcuno riesca ad ottenerlo. Il presidente ha dichiarato eletto il nuovo amministratore con meno di 500 millesimi, nonostante le rimostranze del vecchio amministratore. Ora la domanda è: c'è qualche appiglio per tenere il nuovo e chi può opporsi alla nomina del nuovo amministratore? Per il futuro, se nessuno raggiungerà i 501 millesimi, rimarrebbe a vita quello vecchio?

Grazie

 

P.S. Potremmo anche ottenere la revoca del vecchio amministratore per fatti gravi, ma escludo che si possa arrivare ad una presenza dei partecipanti all'assemblea superiore a 560 millesimi e qualcuno che si astiene o che vota contro c'è sempre.

Concordo con Tullio che in mancanza di regolare nomina, il vecchio amministratore rimane in proroga fino a nuova nomina.

 

Ma, considerando le scorrettezze, avendo verbalizzato ugualmente la nuova nomina, andate dritti per la vostra strada con la consapevolezza che ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendo l'annullamento della delibera nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

 

Il vecchio amministratore aveva delle deleghe intestate a lui e si è autovotato con quelle, sono valide?

Come detto l'amministratore non può ricevere deleghe.

 

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. (Art. 67 disp.att. c.c. comma V)

 

Per chiarezza, le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. (per cui 500 millesimi non 501)

Buonasera, purtroppo la nostra telenovela con l’amministratore pare non avere fine. Stufi di avere un amministratore regolarmente assente negli orari di ricevimento, che non convoca l’assemblea, che non presenta il bilancio consuntivo nei termini di legge, che deve ancora presentare il bilancio preventivo del 2017 e così via, abbiamo richiesto un’assemblea straordinaria che si è tenuta in data 23 gennaio 2018, con verbale fatto pervenire ai condomini il 30 gennaio 2018.

In tale assemblea è stato eletto un nuovo amministratore con una maggioranza di 313 millesimi. Nel frattempo nessun condomino ha fatto ricorso L’amministratore “nominato” ha dichiarato che accetterà l’incarico solo dopo 30 giorni, per essere sicuro che non siano stati effettuati ricorsi, visto il numero dei voti con cui è stato eletto.

Il vecchio amministratore ha convocato una nuova assemblea straordinaria, convocazione a cui si dice “costretto” in base al comma 11 dell'art. 1129 e del comma 4 dell'art. 1136. Oltre al comma 2 dell'art. 1129. con oggetto “Nomina Amministratore.

Ora, ci risulta che l’annullamento della nomina possa farlo solo il giudice e su ricorso di uno dei condomini, meno che mai l’amministratore che non dovrebbe nemmeno avere la possibilità di fare ricorso, tuttavia chiediamo a voi se tale convocazione sia valida e quale comportamento dovremmo seguire.

Grazie come sempre della vostra preziosa collaborazione

Buonasera, purtroppo la nostra telenovela con l’amministratore pare non avere fine. Stufi di avere un amministratore regolarmente assente negli orari di ricevimento, che non convoca l’assemblea, che non presenta il bilancio consuntivo nei termini di legge, che deve ancora presentare il bilancio preventivo del 2017 e così via, abbiamo richiesto un’assemblea straordinaria che si è tenuta in data 23 gennaio 2018, con verbale fatto pervenire ai condomini il 30 gennaio 2018.

In tale assemblea è stato eletto un nuovo amministratore con una maggioranza di 313 millesimi. Nel frattempo nessun condomino ha fatto ricorso L’amministratore “nominato” ha dichiarato che accetterà l’incarico solo dopo 30 giorni, per essere sicuro che non siano stati effettuati ricorsi, visto il numero dei voti con cui è stato eletto.

Il vecchio amministratore ha convocato una nuova assemblea straordinaria, convocazione a cui si dice “costretto” in base al comma 11 dell'art. 1129 e del comma 4 dell'art. 1136. Oltre al comma 2 dell'art. 1129. con oggetto “Nomina Amministratore.

Ora, ci risulta che l’annullamento della nomina possa farlo solo il giudice e su ricorso di uno dei condomini, meno che mai l’amministratore che non dovrebbe nemmeno avere la possibilità di fare ricorso, tuttavia chiediamo a voi se tale convocazione sia valida e quale comportamento dovremmo seguire.

Grazie come sempre della vostra preziosa collaborazione

L'amministratore ancora in carica, visto che l'altro ha spontaneamente detto che accetterà l’incarico solo dopo 30 giorni, per essere sicuro che non siano stati effettuati ricorsi, ha tutto il diritto di convocare un'assemblea straordinaria essendo tuttora l'amministratore.

Quello che sarà deliberato non posso saperlo, si possono fare solo delle ipotesi, p.es. che si ottengo gli stessi risultati, ovvero il nuovo amministratore non ottenga il quorum per la nomina ed il presidente faccia scrivere a verbale che la nomina non c'è stata (correggendo l'errore madornale precedente) ed il vecchio rimane in proroga, oppure potrebbe succedere che il vecchio amministratore venga riconfermato, oppure che il nuovo ottena il quorum previsto per la nomina.

Potrebbe capitare che l'assemblea vada deserta.

Cosa potete fare voi condomini? Cercare di votare secondo la vostra volontà.

Tullio, mi perdoni, ma in caso di esito nullo della votazione, quindi nessuno riesce a raggiungere i 501 millesimi, e trascorsi i 30 giorni per il ricorso, il nuovo amministratore non sarebbe automaticamente eletto?

Altrimenti questo è solo un espediente del vecchio amministratore per non fare trascorrere i 30 giorni validi per il ricorso. Così otterrebbe la nullità della elezione senza nemmeno ricorrere al giudice.

Intervengo per dire la mia. Il "nuovo" amministratore che avete nominato senza aver raggiunto i quorum previsti non ha accettato la nomina in attesa dei 30 giorni previsti dall'art. 1137 cc che dovranno trascorrere dalla data di assemblea (per i presenti) o dalla consegna del verbale (per gli assenti). Il 2 marzo in assenza di impugnazione, il nuovo amministratore (accettando formalmente l'incarico) sarà il vostro amministratore a tutti gli effetti.

 

Sono d'accordo con Tullio che non sia una prassi bellissima quella di nominare i nuovi amministratori senza aver raggiunto i quorum di legge, ma in condizioni particolari dove esistono forti correnti che appoggiano l'amministratore uscente (per favori ... o altro) diventa praticamente impossibile liberarsene se non rivolgendosi ad un giudice.

 

Il Presidente nell'assemblea del 23.01 ha dichiarato l'avvenuta nomina e se non interviene alcuna impugnazione quella nomina è valida a norma di legge. Orbene l'amministratore uscente sta cercando di "mescolare" le carte mettendovi in difficoltà e richiedendo una nuova assemblea. Potete decidere di tentare di mandarla deserta non raggiungendo il quorum costitutivo, oppure rinnovare la vostra volontà di nominare il nuovo (lo stesso già nominato). In ogni caso sarà valida (in assenza di impugnazione) la prima assemblea di nomina, a meno che nella seconda non si raggiungano i 500 millesimi (non 501).

 

A mio giudizio l'amministratore entrante ha fatto un errore, e cioè quello di NON accettare la nomina immediatamente, "togliendo" di fatto all'amministratore uscente il potere di richiedere una assemblea. Infatti, sebbene la nomina sia stata fatta senza raggiungere i quorum E' COMUNQUE VALIDA fino a sospensione del giudice per impugnazione. Avrebbe quindi potuto accettare la nomina e attendere comunque i 30 giorni prima di avviare il passaggio di consegne.

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A mio giudizio l'amministratore entrante ha fatto un errore, e cioè quello di NON accettare la nomina immediatamente, "togliendo" di fatto all'amministratore uscente il potere di richiedere una assemblea. Infatti, sebbene la nomina sia stata fatta senza raggiungere i quorum E' COMUNQUE VALIDA fino a sospensione del giudice per impugnazione. Avrebbe quindi potuto accettare la nomina e attendere comunque i 30 giorni prima di avviare il passaggio di consegne.
Perfettamente d'accordo, e ripeto quello che potrà succedere nell'assemblea regolarmente convocata dall'amministratore ancora in carica, non si può prevedere.

Vi ringrazio non solo per quanto mi avete risposto, ma per le risposte che date a tutti gli altri condomini. Quindi se nella prossima assemblea nessuno raggiunge i 500 millesimi e non vi sono impugnazioni entro il 2 marzo, anche con 313 millesimi della volta scorsa il nuovo amministratore risulta eletto

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