Vai al contenuto
enrico dimitri

Nomina amministratore dopo la riforma.

Partecipa al forum, invia un quesito

mi scuserete se invecchiando torno su temi già scritti,ma la memoria è quella che è.

leggendo l'articolo 1129 c.c. 10 * comma sulla nomina amministratore  riporto testuale:

l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.

l'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo.

l'articolo, siamo sinceri, non brilla per chiarezza.

io per principio faccio verbalizzare che ogni anno l'assemblea, il condominio, chiede le dimissioni con il bilancio approvato per decidere su tutto, ma gli amministratori spesso non mantengono i tempi. e contestano la richiesta.

mi dite secondo voi l'interpretazione più autentica dell'articolo?

p.s.

so che è un argomento in apparenza inflazionato, ma " navigando" non in internet ma tra molte assemblee, la chiarezza, ripeto, non la fa da padrona.

ciao.

Modificato da enrico dimitri
enrico dimitri dice:

l'articolo, siamo sinceri, non brilla per chiarezza.

ciao,  purtroppo non è l'unico articolo.

 

enrico dimitri dice:

mi dite secondo voi l'interpretazione più autentica dell'articolo?

l'amministratore dura in carica un  anno, eventualmente rinnovabile dall'assemblea per un altro anno, in pratica dopo il primo anno i condomini sono liberi di decidere se revocarlo, nominandone uno nuovo, oppure  confermarlo.

 

secondo me significa semplicemente che l’incarico dura un anno e che il successivo incarico durera’ anch’esso un anno .

 

ovvero e’ un rafforzativo del fatto che un incarico dura un anno .

 

 

 

Modificato da peppe64
  • Mi piace 1
peppe64 dice:

secondo me significa semplicemente che l’incarico dura un anno e che il successivo incarico durera’ anch’esso un anno .

 

ovvero e’ un rafforzativo del fatto che un incarico dura un anno .

 

 

concordo, purtroppo molti amministratori fanno i furbi e sostengono che il loro incarico duri due anni.

Modificato da JOSEFAT

Il discorso “due anni” nasce per il fatto che nella prima stesura della riforma il testo era :

 

 

 

"L'incarico di amministratore ha durata di due anni e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore"

Partecipa al forum, invia un quesito

×