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ema39

Muretto terreno

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Buonasera, a seguito di un osservazione/obiezione dei condomini , volevo chiedere secondo la vostra esperienze se il muretto del mio terreno è di completa mia proprietà  oppure è condominiale? Per farvi meglio comprendere il problema vi allego la foto . In pratica vorrei aprire un passo carrabile per l'accesso dal mio terreno  alla strada comunale. Di questo muretto ne usufruisco solo io.  I condomini asseriscono che il muretto è condominiale. Il regolamento condominiale non disciplina i  terreni, non è un muro di recinzione e ne tantomeno di contenimento. Sul terreno il comune già mi ha dato l'atto di assenso a procedere per l'apertura del passo carrabile. Faccio presente che il muretto e alto pochi centimetri, circa 70cm ed è quasi al di sotto del manto stradale comunale perché e in discesa. In attesa di vostra cortese valutazione , si allega foto ( il tratto che manca è la posizione di dovrebbe venire aperto il varco per il passo) saluti

 

terreno.jpg

Modificato da ema39
inserimento foto più dettagliata

 

intanto cerca di capire da regolamento o da rogito se quel muretto è tuo o condominiale.

evidentemente se è tuo, nulla quaestio ...

 

l'art. 1102 ti aiuta (uso più intenso della cosa comune), però prova d aspettare qualche utente competente.

 

vedi qui, ma il tuo caso è addirittura apertura su area pubblica ...

 

https://www.avvocatoginesi.it/art-1102-c-c-non-sempre-lapertura-di-varchi-su-parti-comuni-e-lecita/

Modificato da paul_cayard

Ciao ti ringrazio per la risposta , ma come dicevo nel quesito , il dato non si evince ne dal regolamento e ne dal rogito. Poi l'articolo da te menzionato riguarda quando il passo deve essere aperto su una parte comune , io il passo lo devo aprire dal mio terreno ad una strada pubblica e non condominiale.

ema39 dice:

Ciao ti ringrazio per la risposta , ma come dicevo nel quesito , il dato non si evince ne dal regolamento e ne dal rogito. Poi l'articolo da te menzionato riguarda quando il passo deve essere aperto su una parte comune , io il passo lo devo aprire dal mio terreno ad una strada pubblica e non condominiale.

lo so, l'ho anche detto nel post precedente ...

io penso che la cosa addirittura sia per te più favorevole ...

per me è sufficiente l'art. 1102

 

vediamo se c'è qualcun altro ch dice la sua

ciao, infatti non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che addirittura non dovrebbe essere argomento di assemblea , perché  a mio parere , comunque è tutto di mia proprietà . Ma sai nei condomini  c'è  sempre quello invidioso e che purtroppo si sente realizzato a far del male alle persone, c'è una cattiveria in giro da far paura....... questo poi è accompagnato da una moglie ancora più cattiva , persona fallita e se la prende con gli altri. Dopo questa piccola parentesi aspettiamo  altri pareri in merito in questo stupendo forum, per ora grazie e saluti. 

Supponendo che nel rogito sottoscritto dal proprietario dell’unità immobiliare in cui è menzionato il terreno, non si faccia riferimento esplicito alla sua proprietà, ma sia indicato quale pertinenza esclusiva dell’abitazione, a mio avviso bisogna accertare, consultando il primo atto di vendita, se col termine resede esclusiva si intenda fare riferimento alla sua proprietà esclusiva, come sostiene ema39, e non al  suo  uso esclusivo.

Nel  caso di proprietà esclusiva,  il muretto di recinzione, che delimita il terreno facente parte del condominio, non è incluso fra le parti comuni  e di conseguenza ogni decisione circa lavori ordinari, straordinari e innovazioni spetta al suo proprietario esclusivo.

Invece, nel caso di uso esclusivo del terreno, il muretto e l’area su cui è edificato  risulterebbero condominiali e l’usuario esclusivo non potrebbe  aprire un passo carrabile senza aver ricevuto il preventivo consenso degli altri condomini.

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Concordo con C.Ago.

Quando ho avuto una discussione con un mio vicino sulla proprietà di un muro divisorio su cui avevo applicato dalla mia parte dei portavasi, ho osservato: “Se quel muro è tutto tuo, allora la manutenzione e la tinteggiatura dalla mia parte è a tuo carico.”

Miracolosamente la parte del muro dalla mia parte è diventata mia…

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Per me la dicitura "resede esclusiva", tipica espressione toscana che sta a significare proprietà esclusiva dello scoperto adibito a pertinenza dell'abitazione (beata l'accademia della crusca), ti abilita all'apertura del passo carraio anche senza accertare il "piovente" perché, secondo me, nel caso postato opera l'art. 880 c.c., anziché l'art. 881 c.c..

Stabilisce, infatti, l’art. 880 cc che "il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi”.

Il muro, pertanto, affinché operi la presunzione di comproprietà condominiale, deve essere posizionato su porzioni di suolo comuni ai condomini.

Nella foto postata appare confinare con una strada pubblica, dunque il tuo confinante è il gestore-proprietario della strada comune, non il condominio; io però farei presente che non esiste comunque la possibilità, ai sensi dell'art. 1138 c.c., che dei condomini, e/o un regolamento di condominio, ti obblighino a rinunciare all'uso carraio per la tua resede (antergale) esclusiva

 

  • Mi piace 1

salve, in premessa grazie a tutti, sul rogito notarile c'è scritto "..........restano annessi in proprietà esclusiva una soffitta al piano terzo, e più precisamente la prima porta a da
destra per chi giunge al piano dalle scale condominiali, ed un
resede al terreno, esattamente la seconda sulla
destra che si incontra salendo le scalette esterne condominiali
accessibili dalla rampa e percorrendo il passaggio comune.""

Questo è il solo riferimento al terreno.

Modificato da ema39

Si, immaginavo per l'uso del termine resede, ma non cambia una virgola del mio intervento precedente.

 

Riporto la definizione di resede dall'Accademia della Crusca:

"Il termine resede, pronunciato /resède/ (plurale resedi) è registrato, accanto a resedio/risedio, almeno da un decennio nei principali dizionari italiani. Il GRADIT lo considera un sostantivo maschile appartenente a un ambito particolare della lingua del diritto, con due significati: "nell'uso notarile, fabbricato accessorio a un edificio" o "terreno erboso che circonda una casa colonica o che si trova tra il muro di un fabbricato e il confine della proprietà". La parola è registrata anche nello ZINGARELLI, nel Devoto-Oli e nel Sabatini-Coletti, con qualche differenza in questi ultimi due. Per Il Devoto-Oli è resedio a essere variante non comune di resede, sostantivo maschile, mentre il Sabatini-Coletti considera resede sostantivo femminile, sinonimo di resedio solo nel suo primo significato, ovvero quello di "edificio accessorio di altro edificio, fabbricato o terreno, compreso tra il muro di un edificio e il confine del possedimento" ma non nel secondo, cioè "spazio di terreno erboso vicino a una casa colonica o compreso tra il muro di un fabbricato e il confine del possedimento"".

 

Ciò significa che il muretto non è comune ed è proprio della particella del resede, e che devi andare a cercare lo "Elenco delle Strade Pubbliche" (o "vicinali") del tuo Comune poiché, per la foto postata, il tuo confinante dove vuoi realizzare il passo carraio è il gestore della strada pubblica, non il condominio.

 

Ripeto, come già in altra discussione assai accesa di questo Forum (in allora un resede postergale), il termine "resede" esclude la comproprietà comune (alias condominiale) del muro di recinzione.

 

Così è la trascrizione del tuo titolo di proprietà.

 

Se vuoi, per tua tranquillità dato che il termine "resede" appare sconosciuto ai più, ti è sufficiente verificare che il tuo resede ha un suo subalterno (normalmente lo stesso subalterno del tuo appartamento), anziché fare parte della "partita speciale n. 1" del tuo condominio.

Ciò determina, se nessun condomino ti contesta la validità del tuo acquisto immobiliare trascritto, che il muro in discorso è tuo, "oneri ed onori" compresi.

cacallo dice:

verificare che il tuo resede ha un suo subalterno (normalmente lo stesso subalterno del tuo appartamento),

Ahimè credo di no, non ha subalterno.

Dovrebbe, dico dovrebbe, essere rappresentato nella stessa planimetria catastale della sua unità.

 

Che non abbia sub. autonomo lo si comprende dal fatto che nel rogito viene descritta la sua posizione.

" ed un resede al terreno, esattamente la seconda sulla
destra che si incontra salendo le scalette esterne condominiali...."

 

In questo, trovo poco impeccabile il fare del notaio, sarebbe stato sufficiente (perfetto) allegare al rogito una planimetria dell'architettonico su cui qualificare quella superficie esterna con una lettera (esempio A) per poi richiamarla nel rogito.

 

 

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