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Manutenzione vetrocemento

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Siccome mastico di diritto mi sono azzardato a fare delle ricerche su web per sapere a chi competono le spese di riparazione del camminamento, con vetrocemento, del mio giardino nel caso in cui ci siano infiltrazioni di acqua nella rimessa auto privata sottostante e ho trovato di tutto e il contrario di tutto come giurisprudenza, partendo dagli art 1125 e 1126 cc.

La manutenzione e la riparazione del solaio di copertura di un locale interrato costituendone parte integrante compete unicamente, salvo diversa pattuizione, al suo proprietario, anche se l'area sovrastante appartenente ad altro soggetto riceva da tale copertura un qualche vantaggio o utilità.

* Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1999, n. 1477, Condominio via Carlo Poma c. Condominio Garage di via Andreoli - via Baiamonti ed altri.

 

La manutenzione e la riparazione del solaio di copertura di un locale interrato costituendone parte integrante compete unicamente, salvo diversa pattuizione, al suo proprietario, anche se l'area sovrastante appartenente ad altro soggetto riceva da tale copertura un qualche vantaggio o utilità.

* Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1999, n. 1477, Condominio via Carlo Poma c. Condominio Garage di via Andreoli - via Baiamonti ed altri.

 

Il condomino del piano sottostante che agisce nei confronti del condomino del piano di sopra per il risarcimento dei danni al suo solaio deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., che essi dipendono da fatti imputabili a quest'ultimo, altrimenti dovendosi ripartire in parti uguali le spese per la riparazione di esso, ai sensi dell'art. 1125 c.c., per la presunzione assoluta di comunione tra loro del solaio, da cui deriva altresì l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. diretta a tutelare i terzi danneggiati dalle cose che altri hanno in custodia, non i comunisti tra loro.

* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6398, Pepe c. Carotenuto.

Non vado oltre perchè ce ne sono altre. Chi sa dirmi qualcosa di certo in merito?

Tutto ciò parte dalla richiesta di danni del condomino propietario della rimessa.

E se volessi togliere il vetrocemento che ho letto è una servitù a favore del proprietario della rimessa?

grazie

dott Casimiro Corsi

Ciao, è frequente questo tipo di problematica.

Se non c'è un regolamento di condominio che attribuisce specificatamente questo tipo di spese ci si sottopone al codice civile che, nel caso di grigliati o lastre di vetrocemento da riparare o sostituire, se non deriva solo da vetustà o agenti atmosferici ma anche da attività che si svolgono in superficie (camminamento, innaffiatura giardino come nel tuo caso) io direi che vanno attribuite a carico dei condomini alle cui proprietà servono tali opere, in quanto trattasi di pertinenze delle proprietà esclusive, ossia l'art. 1125 c.c. a mio avviso è pienamente applicabile in questo caso.

La sentenza da te citata va letta integralmente, così, su due piedi, può costituire, sicuramente un precedente ma non fare giurisprudenza per tutti i casi, il caso da te esposto ci porta, almeno per me, ad applicare l'articolo di cui sopra.

Per me te, proprietario del giardino, devi riparare il vetrocemento e comunque evitare infiltrazioni, il proprietario sottostante si riparerà il soffitto rovinato da quelle infiltrazioni.

Naturalmente, ad una prima avvisaglia di infiltrazione d'acqua, dopo una comunicazione tempestiva del sottostante proprietario, non puoi indugiare nella riparazione altrimenti, può scattare l'applicazione dell'art. 2043 c.c. a cui tu facevi riferimento.

Diventa una mancata manutenzione, una mancanza di custodia della cosa propria, quindi un inevitabile aumento del danno provocato.

Se al momento dell'acquisto il vetrocemento già esisteva non puoi toglierlo arbitrariamente, proprio perchè trattasi di una servitù.

Ciao

 

Infatti proprio ieri ho pensato che essendo il vetrocemento una servitu' se non lo posso togliere non e' neache giusto che chi non ne beneficia paghi la manutenzione per il dominante che ne beneficia al 100%. Si tratterebbe di un illecito arricchimento ex art 20441 cc

 

L'ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa è un vantaggio di natura patrimoniale conseguito da un soggetto a danno di un altro, senza che il primo abbia titolo ad ottenerlo a spese del secondo in virtù di un negozio giuridico o altra fonte di obbligazioni. La fattispecie può ricorrere anche senza attività dell'arricchito, che potrebbe persino ignorare di trovarsi in una situazione del genere. Essa comporta l'obbligazione per l'arricchito di restituire al danneggiato quanto ottenuto senza causa.

 

Quindi il proprietario della rimessa o acconsente alla chiusura dei vetrocemento o paga in toto la manutenzione.

Penso di inviargli un raccomandata alla quale deve rispondere se vuole mantenerlo e pagare in toto la manutenzione o acconsente alla chiusura di vetrocemento a mie spese.

ciao

 

Casimiro Corsi

 

dott Casimiro Corsi

Ma non è questo il caso, vedrai che se tu gli mandi la raccomandata con scritto le tue proposte, questi le respingerà.

Rimango del parere, infatti, che in questo caso trova applicazione l'art. 1125 c.c. e se tu toglierai il vetro cemento, quello ti farà causa che, probabilmente, sottolineo probabilmente, a mio modo di vedere tu perderai, perchè il vetrocemento è una servitù che tu non puoi togliere e tu devi impedire le infiltrazioni così come lui, deve ripararsi il soffitto, con la differenza in più che ad una richiesta di riparazione tu devi intervenire in tempi piuttosto brevi per non cadere nell'indifferenza che porterebbe alla attribuzione totale del danno per mancata manutenzione tempestiva.

Ciao

Concordo pienamente con Brico, inoltre il vetro cemento serve a far filtrare luce al piano interrato, quindi eliminandolo tu crei un "danno"o meglio modifichi il godimento del proprietà sottostante.

Mancio75

Allora è normale che il servente paghi la manutenzione di un bene di cui beneficia al 100% il dominante?

Questo sarebbe un illecito arricchimento ex art 2041:

 

Chi, senza una giusta causa, si arricchito a danno di un’altra persona tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

 

Se è vero che io non posso togliere il vetrocemento perchè è una servitù è anche vero che io non posso e debbo pagare la manutenzione di un bene di cui ne beneficia un'altra persona.

La cosa è piuttosto ingarbugliata non avendo trovato neanche precedenti giurisprudenziali.

ciao

 

dott Casimiro Corsi

No! Mi dispiace non è come dici tu, poi fai come vuoi, pensala in qualsiasi modo non c'è problema.

Ciao

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