#1 Inviato 28 Marzo, 2015 salve, chiedo in base alla riforma del condominio, nell'assemblea straordinaria di seconda convocazione, è stata approvata nelle varie ed eventuali la proposta di un condomino che darebbe facoltà all'amministratore esterno di non chiedere preventivi multipli per spese fino a 3000 euro. la votazione è stata 6 su 12 unità abitative e 509 millesimi. preciso che c'erano due deleghe. chiedo pertanto se la proposta è approvata in quanto non è stata raggiunta la maggioranza + 1 . grazie
#3 Inviato 28 Marzo, 2015 In assemblea straordinaria come nell'ordinaria se viene approvata una delibera nelle "varie ed eventuali" la decisione è annullabile con citazione al Giudice, comunque non si comprende cosa rappresenta "6 su 12", 6 erano i favorevoli e sei i contrari, oppure 6 erano i presenti su 12 u.i., se era la 1° c'è uno stallo 6 a 6 e la delibera non è approvata indipendentemente dai mlm, se è la 2° su 6 presenti quanti erano favorevoli (comprese eventuali deleghe) e quanti mlm rappresentavano?
#4 Inviato 28 Marzo, 2015 Non annullabile,ma nulla... ----------------------------------------------------------- Nulla la delibera per varie ed eventuali. Tribunale di Napoli, 11luglio 2002, n. 11201 E' nulla la delibera relativa ad argomenti assunti sotto la voce «varie ed eventuali» dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione. Tale formula, infatti, stante la sua genericità ed insignifìcanza, non è idonea a conseguire l'obbiettivo della preventiva informazione dei condomini richiesta ex art. 1105 c.c. per la validità delle deliberazioni assunte dalla maggioranza. La formula « varie ed eventuali » che nella prassi si usa inserire come ultimo argomento dell' ordine del giorno, inoltre,è di regola riservato a mere «comunicazioni» che in assemblea intende fare l'amministratore o qualche condomino su argomenti di ordinaria amministrazione e non prelude ad alcuna deliberazione la quale, al massimo, può essere rinviata ad seduta, previa idonea informazione del suo oggetto.
#5 Inviato 28 Marzo, 2015 Dunque erano presenti 10 su 12 (2 deleghe) hanno votato a favore 6 condomini uno dei quali era una delega per un tot. di 510/1000
#6 Inviato 28 Marzo, 2015 Giglio2 scusami se ti correggo, ora la delibera adottata nelle "varie ed eventuali" è solo annullabile, non più nulla; La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza 4806 del 7 marzo 2005, è intervenuta a comporre il contrasto insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali. In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto. Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. In secondo luogo le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale che, se non viene impugnata nel termine di trenta giorni (con decorrenza dal momento della comunicazione per i condomini assenti e da quello dell'approvazione per i condomini dissenzienti) previsti dall'art. 1137 c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Dunque erano presenti 10 su 12 (2 deleghe) hanno votato a favore 6 condomini uno dei quali era una delega per un tot. di 510/1000Delibera valida ma annullabile, nei tempi e modi previsti dall'art 1137 cc, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
#7 Inviato 28 Marzo, 2015 Non vi è la doppia maggioranza,quindi la proposta non passa.Inoltre non essendo all'O.d.G. delibera non valida.
#9 Inviato 28 Marzo, 2015 Scusai cosa si intende per doppia maggioranza?Si intende che deve essere maggioritario sia il numero delle teste presenti e favorevoli, e c'erano (6 favorevoli su 10 presenti) ed anche maggioritari i mlm ed anche questi c'erano (509 mlm favorevoli)Per cui delibera valida ed annullabile.
#10 Inviato 28 Marzo, 2015 6 su 12 è pareggio,7 su 12 sarebbe stata maggioranza. Inoltre non essendo all'O.d.G.,la delibera non sarebbe stata nemmeno valida.
#11 Inviato 28 Marzo, 2015 6 su 12 è pareggio,7 su 12 sarebbe stata maggioranza.Inoltre non essendo all'O.d.G.,la delibera non sarebbe stata nemmeno valida. erano 10 i presenti e 6 favorevoli è maggiore a 4 contrariNon essendo all OdG è annullabile.
#15 Inviato 28 Marzo, 2015 Chi possiede 2 appartamenti dispone di un solo voto, comunque in questo caso sono 5 favorevoli e 4 contrari, per cui non cambia nulla, sempre delibera valida ma annullabile per vizio (decisa nelle "varie ed eventuali")