#1 Inviato 26 Settembre, 2015 Trovo quanto sta accadendo a dir poco anomalo. In base al regolamento acustico del mio comune ho presentato un esposto al servizio ambiente per chiedere la verifica dei livelli di rumorosità del l'ascensore condominiale il cui motore confina con la mia camera da letto disturbando il riposo notturno con rumori e salti vari. Il servizio ambiente ha scritto all'amministratore condominiale demandandogli i controlli del caso ( misurazioni rumorosita' ecc). Il regolamento acustivo dice chiaramente pero' che e' il comune che deve effettuare controlli o tramite Arpa oppure tramite corpo polizia urbana. L' amministratore condominiale ignora tale richiesta dicendo che non è' obbligato a fare nulla.....così dopo due mesi scrivo al sindaco per chiedere che il comune si muova e loro per tutta rispost riscrivono all'amministratore chiedendo conto con sollecitudine delle verifiche fatte in seguito al mio esposto. In conclusione: il cittadino osso io , sta in mezzo e continua ad essere disturbato nel suo riposo. Chi ha ragione ? Cosa posso fare? Come smuovere la situazione. Per favore datemi indicazioni per che la situazione è a dir poco anomala. Grazie
#3 Inviato 26 Settembre, 2015 Proprietario e condomino. Cosa cambia ? Il regolamento acustico non distingue chi subisce il disturbo. L'anomalia è' la condotta di comune e amministratore. Il primo insiste nel non applicare un regolamento comunale, il secondo ignora deliberatamente un richiamo del comune. Grazie
#4 Inviato 26 Settembre, 2015 Se sei un inquilino l'amministratore non c'entra nulla ti devi rivolgere al proprietario. Non credo che il rumore sia continuo da superare le soglie del regolamento acustico. Dovresti fare tu una perizia acustica, costa intorno ai 700/800 euro ed eventualmente poi agire legalmente.
#5 Inviato 26 Settembre, 2015 Occorrerebbe leggere cosa è scritto sul regolamento Comunale, ovvero se distingue tra rumori da luogo pubblico, da pubblico esercizio, da vicinato, da intrattenimento, ecc... perché potrebbe essere corretto demandare all'amministratore il compito di controllo su un'apparecchiatura condominiale che reca disturbo a soli condomini. Non si tratta infatti di "disturbo alla quiete pubblica" ma di disturbo a particolari soggetti, per il quale dovrebbe essere l'amministratore a provvedere. Ciao
#6 Inviato 26 Settembre, 2015 http://www.forexinfo.it/Condominio-cosa-fare-se-l https://www.condominioweb.com/il-giudice-puo-condannare-il-condominio-ad-eliminare-i-rumori-se-lascensore.1818 a mio avviso il Comune, poco conta... la tutela del " rumore" nelle parti comuni e, il locale ascensore fa parte delle parti comuni, deve essere sotto tutela dell'amministratore; manda una diffida all'amministratore per intervento in caso contrario dovrai adire per vie legali --link_rimosso--
#7 Inviato 27 Settembre, 2015 grazie a tutti. il regolamento acustico del comune dice: TITOLO II ATTIVITA’ RUMOROSE PERMANENTI Art. 3 - Campo di applicazione Sono regolamentate in questo Titolo le attività rumorose permanenti di seguito elencate, in modo non esaustivo:, .............................. e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati; Art. 5 - Rumore esterno ........... 2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 3, lettera e), del presente Regolamento, devono rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui alla Tabella B dell’Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97 (tabella C in appendice al presente regolamento). TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 31– Disciplina dei controlli 1. Il Comune di ....... per le attività di controllo e per le misurazioni, indagini conoscitive e analisi, ai sensi del presente Regolamento, si avvarrà del Corpo di Polizia Municipale e dell’ARPAM5 o di un Tecnico Competente in Acustica iscritto all’albo Regionale come definito dall’art. 2 comma 6 della Legge n. 447/1995. 2. Il Comune effettua controlli dando priorità alle segnalazioni, esposti o lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico.
#8 Inviato 27 Settembre, 2015 Il Regolamento Comunale riporta qualcosa che non torna. Di fatto le competenze dei Comuni in materia sono stabilite dagli artt. 6 e 14 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447, che comprende per i macchinari solo quelli per natura definiti rumorosi o all'aperto. Quindi non si comprende in tale Regolamento in cosa consisterebbe il controllo del Comune su impianti diversi, o comunque nei condomini. Secondo me trattasi di estensione troppo arbitraria che, generando problemi, ha causato l'ovvio coinvolgimento dell'Amministratore del condominio. Di fatto se in tutto il Comune per i rumori chiamassero il Comune, non basterebbe tutto il personale disponibile...... Ciao
#9 Inviato 27 Settembre, 2015 Concordo che il regolamento generi un problema e il comportamento del servizio ambiente del comune e' una interpretazione. Ma adesso io che posso fare ? Attendo e scrivo una terza volta al comune se nulla accade ? Invio una diffida all'amministratore ? Chiedo al comune di intervenire più decisamente sull' amministratore ? Il regolamento c'è , è' in vigore dal 2011 mai abrogato o modificato. Se il cittadino ne richiede l' applicazione , interpretazioni a parte, se ciò non accade con chi se la deve prendere ? E soprattutto come può tutelarsi , in quali sedi ? Grazie - - - Aggiornato - - - Per completezza aggiungo che il regolamento del mio comune e' identico a quello di Torino ....
#10 Inviato 27 Settembre, 2015 Concordo che il regolamento generi un problema e il comportamento del servizio ambiente del comune e' una interpretazione. Ma adesso io che posso fare ? Attendo e scrivo una terza volta al comune se nulla accade ? Invio una diffida all'amministratore ? Chiedo al comune di intervenire più decisamente sull' amministratore ? Il regolamento c'è , è' in vigore dal 2011 mai abrogato o modificato. Se il cittadino ne richiede l' applicazione , interpretazioni a parte, se ciò non accade con chi se la deve prendere ? E soprattutto come può tutelarsi , in quali sedi ?Grazie - - - Aggiornato - - - Per completezza aggiungo che il regolamento del mio comune e' identico a quello di Torino .... Come ti avevo detto precedentemente:"*Dovresti fare tu una perizia acustica, costa intorno ai 700/800 euro ed eventualmente poi agire legalmente." Un'altra soluzione è la sostituzione integrale dell'ascensore, costa 30/40.000 euro e sono molto silenziosi.Serve una maggioranza condominiale di 500millesimi
#11 Inviato 27 Settembre, 2015 Io insisterei sull'Amministratore, forte dell'invito del Comune. Di fatto si tratta di un disturbo causato da un impianto privato, ricadente in aree private, udito da aree private, e quindi dubito che un giudice dia torto al Comune se non intervenisse, anche se è scritto sul Regolamento... Se poi vuoi proprio provare, puoi presentare ricorso gerarchico al Segretario Comunale esponendo quanto previsto nel Regolamento e l'inadempienza del funzionario preposto. Ti farai sicuramente dei nemici..... Ciao
#12 Inviato 27 Settembre, 2015 già fatto...parlo dei nemici ! dopo due mesi che l'amministratore non si muoveva ho scritto al sindaco e al direttore generale del comune. in 10 giorni il settore ha riscritto all'amministratore. aspetto un'altra settimana e poi riscrivo....cmq secondo me l'amministratore non si sta comportando in modo corretto, o sbaglio ?
#13 Inviato 27 Settembre, 2015 sostituzione magari....ma qui non se ne parla. la perizia l'ho presa in cosniderazione ma un esperto mi ha detto che esiste un regolamento acustico comunale (vedi sopra), di conseguenza la perizia va fatta ma deve muoversi l'amministratore...questa è l'interpretazione data dal settore ambiente del comune del suo stesso regolamento acustico !! che dire .....
#14 Inviato 27 Settembre, 2015 Se tu il danneggiato, non l'amministratore. Perchè dovrebbe muoversi lui. Tu dimostra che il rumore supera i valori e poi avrai le armi per muoverti.