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Matteo-89

Dubbio innovazioni o no?

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Salve,

Ho le idee un po' confuse sull'argomento.

Da una parte so che ciascun condomino può servirsi delle parti comuni senza chiedere autorizzazione all'assemblea e che solo un giudice può stabilire se sia stata minata la stabilità o la sicurezza del fabbricato o siano stati lesi i diritti degli altri.

Dall'altra quando si parla di innovazioni e' richiesta la maggioranza di 2/3.

Come si fa a capire se si tratta di innovazione o no?

Faccio alcuni esempi:

1) apertura finestra che non c'era utilizzando il muro comune

2) trasformazione finestra in portafinestra

3) inserimento di balcone che non c'era

4) ampliamento balcone

5) apertura porta ingresso

6) ampliamento porta ingresso

7) piantumazione alberi in parte comune

Etc

Grazie

Ciao, effettivamente c'è una leggera confusione.

Ciascun condòmino può servirsi delle parti comuni senza impedire lo stesso utilizzo ad altri, art. 1102 c.c. e senza ledere eventuali decori architettonici, molta giurisprudenza a riguardo.

 

Non può fare nulla se c'è un divieto scritto su un regolamento di Condominio contrattuale.

Se invece nulla vieta il regolamento andando per ordine alle tue domande si può dire:

 

1) Sì ma con permesso da chiedere al Comune

2) Sì idem

3) Sì idem

4) Sì idem

5) Sì idem

6) Sì senza chiedere permessi al Comune ma senza intaccare la piatta banda (parte cementizia sopra la porta)

7) No lo decide la assemblea e costituisce innovazione, secondo me.

 

Da tutto ciò, capirai, che non c'entrano nulla le innovazioni, che sono ben altra cosa, ossia sono delle spese che rappresentano la messa in opera di manufatti, cose o quant'altro di nuovo che prima nel Condominio non c'erano e lo stabilisce la dovuta maggioranza assembleare.

Ciao

Quindi le innovazioni sono pagate da tutti i condomini?

Se l'albero fosse acquistato e piantato in parte comune a cura e spese di un solo condomino allora non sarebbe più innovazione, giusto?

Ciao,

Le innovazioni sono pagate da tutti i condòmini perchè sono opere eseguite su parti comuni, non c'entra nulla il privato.

Sempre l’articolo 1120 c.c. dispone che sono vietate le innovazioni:

che possono recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato;

che ne alterino il decoro architettonico

che rendano alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche da parte di un solo condomino.

 

Più genericamente la legge vieta, inoltre, ai condomini di effettuare opere che rechino danno alle parti comuni.

Deve dunque ritenersi vietata ogni innovazione che si traduce in un accrescimento di diritto o di utilità a favore di un condomino e in pregiudizio di altri.

 

Giova rilevare che la disposizione di cui all’articolo 1120 c.c. nella parte in cui vieta le innovazioni che possono recare pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato o che rendano alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino, si limita a tutelare l’edificio in sé ed il modo di usare e di godere della cosa comune.

 

Quindi neanche con la maggioranza dei 2/3 i condomini possono deliberare innovazioni che possono potenzialmente creare problemi alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, al suo decoro architettonico o che rendano alcune parti dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino.

A ciascun condomino spetta il diritto di impedire innovazioni vietate dalla legge, siano esse di iniziativa dell'assemblea che di iniziativa di singoli condomini.

 

Se l'albero è acquistato e piantato in una parte comune dal singolo condòmino non sarà una spesa di cui egli potrà chiederne il rimborso mi pare evidente però, vale quanto sopra, bisogna vedere se non è vietato da un regolamento, come già ti ho scritto, oppure che non rechi alcun danno a qualcuno.

 

Ricorda che la gravosità e/0 voluttuarietà di una qualsiasi opera deve essere valutata in base al preventivo di spesa ora, per questo albero non varrà ciò in quanto se ne fa carico un solo condòmino ma va sempre valutato TUTTO.

Ciao

Credo che si stia facendo delle inutili discissioni ,basta applicare un buon senso

1 la scala A ha avuto un danno per alluvione il il ripristino del danno è stato pagato dalla scala A

2 Se la scala B vuole mettere il portone in alluminio anadizzato non deve chiedere l'autorizzazzione a quelli della scala B

3 qualsiasi lavori di miglioria relativi alla scale non devono essere approvatai con il consenso delle due scale

Ripesateci Vedi cassazione

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