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primus

Disdire contratto di manutensione ascensore

Buonasera,

poikè alla fine dell'anno sono stato contattato da un tecnico di ascensori passato con altra ditta e con offerta di circa la metà del canone ke oggi pago x la manutenzione dei 2 ascensori del condominio ke gestisco, desideravo sapere se esiste un modo x potersi "sganciare" dalla ditta ke attualmente effettua la manutenzione degli impianti. Premetto ke il contratto è decennale ed è stato firmato dal sottoscritto da un anno. X cui mi farebbe piacere di essere informato se esiste qualche cavillo x rompere con il vecchio manutentore senza ke si paghi alcuna penale.

Grazie e saluti a tutti coloro ke contribuiranno a qst discussione.

Scritto da primus il 28 Gen 2012 - 18:58:14: Buonasera,

poikè alla fine dell'anno sono stato contattato da un tecnico di ascensori passato con altra ditta e con offerta di circa la metà del canone ke oggi pago x la manutenzione dei 2 ascensori del condominio ke gestisco, desideravo sapere se esiste un modo x potersi "sganciare" dalla ditta ke attualmente effettua la manutenzione degli impianti. Premetto ke il contratto è decennale ed è stato firmato dal sottoscritto da un anno. X cui mi farebbe piacere di essere informato se esiste qualche cavillo x rompere con il vecchio manuten [...]

Su salerno,girano varie possibilita',di offerte inferiori.

Detto quanto a conferma,occorre per forza di cose:

-leggere per bene il contratto

-verificare nelle clausole le richieste a risoluzione,penali-altro

-non agire senza approvazione,in ogni caso della assemblea.

PISANO ASCENSORI ES. chiede penale 50 per cento dei canoni a scadere

Paravia chiede i canoni tutti sino alla scadenza,bastonato lol,con sentenza in tribunale di SA,PER CLAUSOLA VESSATORIA.

E disdetta almeno un anno prima,contratti a nove anni.

 

STO AND a memoria,in ogni casi LE DITTE TUTTE,chiedono cose similari.

prestare attenzione al contratto e non sottovalutare il contenuto.

SCRIPTA MANENT !!!

Inserito il - 28 Gen 2012 : 18:58:14

 

Buonasera,

poikè alla fine dell'anno sono stato contattato da un tecnico di ascensori passato con altra ditta e con offerta di circa la metà del canone ke oggi pago x la manutenzione dei 2 ascensori del condominio ke gestisco, desideravo sapere se esiste un modo x potersi "sganciare" dalla ditta ke attualmente effettua la manutenzione degli impianti. Premetto ke il contratto è decennale ed è stato firmato dal sottoscritto da un anno. X cui mi farebbe piacere di essere informato se esiste qualche cavillo x rompere con il vecchio manutentore senza ke si paghi alcuna penale.

Grazie e saluti a tutti coloro ke contribuiranno a qst discussione.

attento allo "specchietto per allodole"

Sacred spirit - Ly o lay ale loya

 

Modificato Da - capocheyenn il 28 Gen 2012 21:32:07

oltre al contratto della ditta che ha la manutenzione ,devi leggerti per bene il contratto che ti propone la ditta nuova .

p.s. per il comportamento dell'ex dipendente :no comment .

Sacred spirit - Ly o lay ale loya

Avevo dimenticato di dire ke ovviamente il tutto deve essere deciso con voto unanime dall'assemblea di tutti i condomini, dopo l'eventuale O.K. di un legale.

Ma io desideravo sapere se x caso a fronte di un abbonamento quatrimestrale la ditta di manutenzione ascensori deve inviare i propri tecnici ogni mese x il controllo degli impianti x la manutenzione ordinaria oppure ogni 3/4 mesi come avvengono attualmente. Nel contratto è scritto "la manutenzione dell'impianto consistente in verifiche periodiche, se previste dalla normativa vigente e nei limiti ed ai fini di quanto da essa prescritta". Con stesso art. ma altro comma, c'è scritto " assistenza alle visite periodiche ed eventualmente straordinarie del Soggetto incaricato di effettuarle secondo quanto previsto dalla normativa vigente ".

Inoltre, prima di disdire (nell'eventualità remota di possibile recessione del contratto), e prima di sottoscrivare eventuale nuovo contratto chiederei una bozza di quello nuovo per farlo leggere al legale.

Saluti

quadrimestrale :ogni quattro mesi .

 

"la manutenzione dell'impianto consistente in verifiche periodiche, se previste dalla normativa vigente e nei limiti ed ai fini di quanto da essa prescritta".

 

detto cosi ,la manutenzione dell'impianto si limiterebbe alle sole verifiche periodiche (ogni due anni) che vengono svolte dall'o.n con l'assistenza del manutentore .(art 13 dpr 162/99)

 

la manutenzione dell'impianto e' cio che prevede l'art 15 del dpr 162/99 (modificato dal dpr 214/10)

 

Art. 15. Manutenzione

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o

il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli

ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla

definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona

munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario

dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una

prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi

degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.

1767.

2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può

essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in

particolare, delle porte dei piani e delle serrature;

b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;

c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli

apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di

spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:

a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri

dispositivi di sicurezza;

b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;

c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;

d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.

5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle

parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle

sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a

quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo

legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonchè il comune per

l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

 

Sacred spirit - Ly o lay ale loya

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