#1 Inviato 3 Dicembre, 2014 Essendo stato stipulato dall'Amministratore un contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori condominiali (rifacimento di parte della facciata e impermeabilizzazione solo di un lastrico solare) di importo complessivo di circa 25.000 euro , regolarmente deliberati dall'Assemblea, con la Ditta aggiudicataria dei lavori, quest'ultima si è impegnata in contratto come unica impresa presente in cantiere per l'esecuzione di tutti i lavori, con divieto assoluto di subappalto di qualsiasi lavorazione. Pertanto, non è stata effettuata nessuna comunicazione all'ASL competente per zona. Pare, però, che l'approntamento del ponteggio sia stato affidato ad altra Ditta, nonostante l'espresso divieto contrattuale. Nel caso fosse vero, quali sono le conseguenze per la mancata segnalazione all'ASL?
#3 Inviato 3 Dicembre, 2014 Se ci riferiamo a segnalazioni / comunicazione all'ASL implica che stiamo agendo in ambito alla sicurezza sui luoghi di lavoro (cantiere edile). Se consideriamo i soli lavori di 'rifacimento di parte della facciata' ci troviamo in presenza di un pericolo specifico di caduta dall'alto. E prescindendo dalla presenza contestuale di una o più ditte esecutrici o dal numero di uomini/giorni occorrenti, per tale tipologia di rischio andrebbe redatto il PSC piano di sicurezza e coordinamento con conseguente nomina di un responsabile della sicurezza. Per il ponteggio se la sua altezza supera i 20 metri andrebbe redatto il progetto strutturale e relativo piano di montaggio e smontaggio, quest'ultimo a prescindere dall'altezza. A tali compiti può assolvere anche lo stesso DL se in possesso dei titoli professionali adeguati. Il non compimento di tutto ciò espone a pesanti sanzioni
#4 Inviato 3 Dicembre, 2014 E prescindendo dalla presenza contestuale di una o più ditte esecutrici o dal numero di uomini/giorni occorrenti, per tale tipologia di rischio andrebbe redatto il PSC piano di sicurezza e coordinamento con conseguente nomina di un responsabile della sicurezza. Saluto tutti, è un po' che non scrivo qua ma vi leggo ogni tanto, quando gli impegni di lavoro non mi tengono troppo lontana. Oggi ho letto la frase quotata e non ce la faccio a stare zitta. Non è vero che si possa "prescindere dalla presenza di una o più ditte" per la redazione del PSC, non si può lasciare passare questa affermazione come vera. dal decreto 81/08, articolo 90 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di PIU' IMPRESE esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di PIU' IMPRESE esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. Con una e una sola impresa non si deve mai nominare un coordinatore (non "responsabile", coordinatore), anche se si lavora in cima al grattacielo Pirelli. Risaluto tutti.
#5 Inviato 3 Dicembre, 2014 Oggi ho letto la frase quotata e non ce la faccio a stare zitta. Non è vero che si possa "prescindere dalla presenza di una o più ditte" per la redazione del PSC, non si può lasciare passare questa affermazione come vera. dal decreto 81/08, articolo 90 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di PIU' IMPRESE esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di PIU' IMPRESE esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. Con una e una sola impresa non si deve mai nominare un coordinatore (non "responsabile", coordinatore), anche se si lavora in cima al grattacielo Pirelli. Risaluto tutti. Premesso che - quando si risponde ad un post la risposta è attinente alle problematiche evidenziate nello stesso post, e che problematiche differenti dovranno essere risolte opportunamente. - Il postante“emscibo” evidenziava riferendosi alla ditta, che : “quest'ultima si è impegnata in contratto come unica impresa presente in cantiere per l'esecuzione di tutti i lavori, con divieto assoluto di subappalto di qualsiasi lavorazione.” quindi egli ha voluto evidenziare che i lavori fossero eseguiti da una ed una sola ditta. Detto questo,data la richiamata l’evidenziazione con l’espressione A PRESCINDERE ho voluto porre l’attenzione sul fatto che nonostante che (nella fattispecie) l’impresa esecutrice fosse solo una (ma anche nel caso che ne fossero di più) NEL CASO SPECIFICO è data la tipologia delle lavorazioni (rifacimentodi parte della facciata) il rischio specifico, PARTICOLARE, è quello di caduta dall'alto, a cui i lavoratori sono esposti. Come evidenziato dal D. Lgs. 81/2008,Allegato XI punto 1, che è chiamato in causa l’art. 100 comma 1 Poi è ovvio che nella generalità degli altri casi vige il D. Lgs. 81/2008, art. 90,commi 3 e 4 come da te esposto. ------------------------------ Riferimenti D. Lgs. 81/2008 AllegatoXI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi diseppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m1,5 o di caduta dall'alto da altezzasuperiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o deiprocedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali delposto di lavoro o dell'opera. Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento 1. Il piano ècostituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cuiall'allegato XI, --------------------------------- Nota: il mio intervento precedente deve essere interpretato nella sua interezza, non puoi certo estrapolarne una frase o due righe e interpretarle come cosa assestante! Anche se devo anche dire che la dove indico “prescindendo dalla presenza contestuale di una o più ditte” possa apparire un po' “ambiguo”……ma ora spero di aver meglio chiarito la cosa. Con una e una sola impresa non si deve mai nominare un coordinatore (non "responsabile", coordinatore), anche se si lavora in cima al grattacielo Pirelli. Non sono d'accordo in quanto i lavoratori sarebbero esposti a cadute dall'alto, in tal senso sono applicabili Art. 100, commi 1 e l'Allegato XI Punto 1 del richiamato D. Lgs. 81/2008.
#6 Inviato 3 Dicembre, 2014 Non sono d'accordo in quanto i lavoratori sarebbero esposti a cadute dall'alto, in tal senso sono applicabili Art. 100, commi 1 e l'Allegato XI Punto 1 del richiamato D. Lgs. 81/2008. Scriviamolo tutto, l'art.100 comma 1: "1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV." Dove trovi l'obbligo di nominare i coordinatori anche con una sola impresa? Non devi essere d'accordo, devi applicare la legge.
#7 Inviato 3 Dicembre, 2014 Siamo in presenza di un rischio PARTICOLARE, segnatamente di caduta dall'alto: Allegato XI Punto 1, e art. 100 comma 1 ......ne discende che va compilato il PSC in VIRTU' DEL RISCHI, è non perché vi sia una o più imprese che rendono necessario nomina di soggetti coordinatori. In questo caso Devi ragionare in funzione del rischi e non in funzione delle circostanze che rendono obbligatorio la nomina dei coordinatori. Non puoi mettere il paraocchi e leggere ed interpretare il solo articolo ed i soli commi da te postati. Ti faccio un esempio: MA se c'è un rischio CONCLAMATO E INCONFUTABILE e contestualmente non sono configurabili i casi, previsti, di nomina di coordinatore ......COSA FAI ? Non fai NULLA ? .......equivale a suicidarsi ! La norma va letta e interpretata e applicare nella sua interezza........la sicurezza non è una disciplina semplice!
#8 Inviato 3 Dicembre, 2014 Siamo in presenza di un rischio PARTICOLARE, segnatamente di caduta dall'alto:Allegato XI Punto 1, e art. 100 comma 1 ......ne discende che va compilato il PSC in VIRTU' DEL RISCHI, è non perché vi sia una o più imprese che rendono necessario nomina di soggetti coordinatori. Guarda che ho capito, quello che non hai capito tu è che questa tua affermazione deve rispondere a un testo di legge. L'art.100 e l'all.XI che non parlano di obblighi di nomina, parlano di PSC e rischi. Il PSC va compilato da un coordinatore, e il coordinatore si nomina solo in presenza di più imprese: ho elencato gli unici articoli di tutto il decreto 81 che parlano di obblighi di nomina dei coordinatori. Aspetto che tu mi dica dove sta scritto nella legge quanto tu affermi: "Ne discende"...da dove?
#9 Inviato 3 Dicembre, 2014 Resta pure delle tue convinzioni ma dopo che vi hai riflettuto rifletti anche su questo, e datti una risposta: MA se c'è un rischio CONCLAMATO E INCONFUTABILE e contestualmente non sono configurabili i casi, previsti, di nomina di coordinatore ......COSA FAI ? Non fai NULLA ? ....... Poi dimmi ove nella norma vi è indicato che in presenza di rischi PARTICOLARI non si debba compilare il PSC ? anzi indica il contrario. Tra due "mali" è sempre meglio accettare il minore ! è meglio adottare tanto buon senso. Resta pure delle tue convinzioni che io resto delle mie. E' facile avere convinzioni come le tue quando non se ne vive e sopporta la responsabilità sulla propria "pelle" con questo io ho concluso
#10 Inviato 3 Dicembre, 2014 Poi dimmi ove nella norma vi è indicato che in presenza di rischi PARTICOLARI non si debba compilare il PSC ? anzi indica il contrario. Ah si? Dove? Stiamo aspettando di leggere l'articolo, il comma... Coraggio, insegnalo anche a noi.
#11 Inviato 4 Dicembre, 2014 Il Condominio ha nominato un Direttore dei Lavori, che presiede come da mandato professionale alle necessarie verifiche sulla regolarità dell'esecuzione dei lavori. - - - Aggiornato - - - Il Condominio ha regolarmente nominato un Direttore dei Lavori nella persona di un tecnico, che presiede alla verifica derlla regolare esecuzione degli stesi come da mandato professionale conferitogli.
#12 Inviato 4 Dicembre, 2014 Da tecnico della sicurezza devo confermare che in caso di sola ditta non serve ne PSC ne Coordinatore. Le prescrizioni relative ai rischi particolari si applicano solo "se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o deiprocedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali delposto di lavoro o dell'opera." e quindi NON SEMPRE, anzi quasi mai. Si pensi ad un normale ponteggio su area privata senza problemi, ben differente da un ponteggio a cavallo di una via pubblica o montato sopra ad un fosso. Quelli sono aggravamenti delle condizioni normali di lavoro (sul ponteggio ad esempio) che la norma ha voluto tutelare richiedendo in tali casi la nomina di un coordinatore anche in caso di singola ditta perché valuti eventuali sistemi per migliorare la sicurezza. Peraltro io non mi trovo nemmeno d'accordo con la norma perché in tali casi dovrebbe essere comunque il datore di lavoro a premunirsi contro i rischi particolari nel cantiere "dove i suoi operai lavorano". Mi dispiace Ing. Marcanto, ma credo che seppur non commetta errori lei sta sicuramente applicando in modo eccessivo la norma. Geom. Marco Conti
#13 Inviato 4 Dicembre, 2014 Da tecnico della sicurezza devo confermare che in caso di sola ditta non serve ne PSC ne Coordinatore. Le prescrizioni relative ai rischi particolari si applicano solo "se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o deiprocedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali delposto di lavoro o dell'opera." e quindi NON SEMPRE, anzi quasi mai. Si pensi ad un normale ponteggio su area privata senza problemi, ben differente da un ponteggio a cavallo di una via pubblica o montato sopra ad un fosso. Quelli sono aggravamenti delle condizioni normali di lavoro (sul ponteggio ad esempio) che la norma ha voluto tutelare richiedendo in tali casi la nomina di un coordinatore anche in caso di singola ditta perché valuti eventuali sistemi per migliorare la sicurezza. Peraltro io non mi trovo nemmeno d'accordo con la norma perché in tali casi dovrebbe essere comunque il datore di lavoro a premunirsi contro i rischi particolari nel cantiere "dove i suoi operai lavorano". Mi dispiace Ing. Marcanto, ma credo che seppur non commetta errori lei sta sicuramente applicando in modo eccessivo la norma. Geom. Marco Conti Credo che un po' nella forma e molto nella sostanza stiamo dicendo la stessa cosa. Già in precedenza avevo scritto: "Tra due "mali" èsempre meglio accettare il minore !" e questo non mi sembra applicare in termini eccessivi lo norma, ma di adottare tanto buon senso. Soprattutto in una tematica come quella della sicurezza sul lavoro/cantieri, che come saprà è molto delicata. Poi diversamente, da questi punti di vista, e di approccio al problema c'è chi fa suo i dettami testuali della norma (art. 90, comma 3, 4 e 5) e li traduce in proprio l'alibi per non intervenire. Be io vorrei proprio vedere cosa farebbe un tecnico professionista che ha assunto il ruolo di DL in presenza di rischi particolari come identificati dalla norma o come da lei definiti "particolarmente aggravati dalla natura dell’attività"! Come sappiamo la recente giurisprudenza non ha sollevato, in modo assoluto, il DL dalle responsabilità anche in materia di sicurezza. Dice di non essere d'accordo con la norma, a riguardo il datore di lavoro, su questo posso essere anche d'accordo ma ricordiamo che il datore di lavoro non sempre conosce le normative, o se la conoscono tendono da eluderla per ragioni riconducibili al risparmio economico.
#14 Inviato 4 Dicembre, 2014 La giurisprudenza purtroppo in questi casi è fuorviante, perché i giudici tutt'oggi del tema sicurezza non capiscono assolutamente nulla e le sentenze PALESEMENTE SBAGLIATE fioccano che è una bellezza, attribuendo responsabilità e compiti a chi per legge non li ha!!! Detto questo, un buon D.L. in quel caso non avrebbe fatto altro che esprimere un "ragionevole dubbio" al committente sul fatto che siano o meno stati valutati correttamente i suoi compiti di legge per quanto riguarda la sicurezza. Un buon D.L. di sicuro non si sarebbe "ingerito" del problema, pena non aver salvato nessuno ma essersi di sicuro messo nei guai. La vera sicurezza non la fanno gli eroi "una tantum" ma il buon senso. Chiaro che di fronte ad un pericolo imminente il discorso sarebbe stato diverso, ma "al tavolino" questo è ciò che andrebbe fatto. Poi il committente, incaricato per legge di valutare le cose o di nominare un Responsabile dei Lavori se lui non è in grado di farlo, dovrebbe prendere gli opportuni provvedimenti. La invito a leggere un po' di testi dell'Ing. Carmelo G. Catanoso. Saluti.