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Coibentazione piano pilotis

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In un condominio di montagna, i proprietari degli alloggi del piano pilotis richiedono un miglioramento/rifacimento della coibentazione del pilotis a spese del condominio perché lamentano di avere il pavimento freddo nei mesi invernali (temperatura rilevata dell’ambiente 19°-20°C del pavimento 16°-17°C).

Il problema del piano pilotis innesca una cascata di problematiche inerenti la coibentazione di alloggi con pareti perimetrali confinanti con l’esterno, e che sono energeticamente svantaggiati al pari degli appartamenti del piano pilotis.

A proprie spese alcuni proprietari di unità abitative energeticamente svantaggiate (con pareti confinanti con l’esterno) hanno apportato in passato all’interno dei propri alloggi, opportuni rivestimenti per migliorare la coibentazione.

DOMANDA:

Poiché il miglioramento richiesto dell’attuale coibentazione del piano pilotis costituisce un vantaggio per il singolo proprietario e non un miglioramento per il condominio nel suo complesso, la spesa non dovrebbe gravare sui soli proprietari dei pilotis?

COIBENTAZIONE PIANO PILOTY

La coibentazione dei cieli dei piloty, ad esempio con cappotto termico, deve ricadere solo su chi da essa ne trae vantaggio, a meno che non si dimostri che la mancanza di essa determina un danno strutturale al suo bene ( e non un danno economico per la maggiore spesa per il riscaldamento), quale condensazione o umidità riferibili direttamente alla mancata coibentazione.

L'edificio è stato concepito in quella maniera, quindi senza coibentazione dei cieli dei piani piloty.

Nella sentenza 4403 del 04/05/1999 della Cass.civ SezII viene detto che:

Il principio di diritto secondo cui le spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio, destinate a preservarlo dagli agenti atmosferici, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive [art. 1123 1° comma cod. civ.] e non rientrano, invece, tra le spese di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma, le quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri [sent. N. 11423 del 1990].

E qui la Corte parla di agenti atmosferici e non già di sensazioni/effetti termici.

Infatti il solo freddo, come tale, se non accompagnato dai surrichiamati fenomeni fisici, non ha mai arrecato e non arreca alcun danno alla struttura di un edificio.

Il freddo, fino a prova contraria, conserva non usura.

ciao

La spesa deve essere deliberata dall'assemblea, e pagano tutti i condomini in quanto tutti avranno un beneficio, ma se la delibera non sarà presa, il proprietario dell'u.i. potrà eseguire la coibentazione a proprie spese.

Grazie per la risposta ben ciscostanziata.

Quindi, in assenza di diversa delibera da parte dell'assemblea condominiale, i proprietari delle u.i. sovrastanti il piloty possano procedere a loro spese alla coibentazione.

Son d'accordo.

ciao

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