#1 Inviato 19 Novembre, 2014 In un condominio di montagna, i proprietari degli alloggi del piano pilotis richiedono un miglioramento/rifacimento della coibentazione del pilotis a spese del condominio perché lamentano di avere il pavimento freddo nei mesi invernali (temperatura rilevata dell’ambiente 19°-20°C del pavimento 16°-17°C). Il problema del piano pilotis innesca una cascata di problematiche inerenti la coibentazione di alloggi con pareti perimetrali confinanti con l’esterno, e che sono energeticamente svantaggiati al pari degli appartamenti del piano pilotis. A proprie spese alcuni proprietari di unità abitative energeticamente svantaggiate (con pareti confinanti con l’esterno) hanno apportato in passato all’interno dei propri alloggi, opportuni rivestimenti per migliorare la coibentazione. DOMANDA: Poiché il miglioramento richiesto dell’attuale coibentazione del piano pilotis costituisce un vantaggio per il singolo proprietario e non un miglioramento per il condominio nel suo complesso, la spesa non dovrebbe gravare sui soli proprietari dei pilotis?
#2 Inviato 19 Novembre, 2014 COIBENTAZIONE PIANO PILOTY La coibentazione dei cieli dei piloty, ad esempio con cappotto termico, deve ricadere solo su chi da essa ne trae vantaggio, a meno che non si dimostri che la mancanza di essa determina un danno strutturale al suo bene ( e non un danno economico per la maggiore spesa per il riscaldamento), quale condensazione o umidità riferibili direttamente alla mancata coibentazione. L'edificio è stato concepito in quella maniera, quindi senza coibentazione dei cieli dei piani piloty. Nella sentenza 4403 del 04/05/1999 della Cass.civ SezII viene detto che: Il principio di diritto secondo cui le spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio, destinate a preservarlo dagli agenti atmosferici, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive [art. 1123 1° comma cod. civ.] e non rientrano, invece, tra le spese di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma, le quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri [sent. N. 11423 del 1990]. E qui la Corte parla di agenti atmosferici e non già di sensazioni/effetti termici. Infatti il solo freddo, come tale, se non accompagnato dai surrichiamati fenomeni fisici, non ha mai arrecato e non arreca alcun danno alla struttura di un edificio. Il freddo, fino a prova contraria, conserva non usura. ciao
#3 Inviato 19 Novembre, 2014 La spesa deve essere deliberata dall'assemblea, e pagano tutti i condomini in quanto tutti avranno un beneficio, ma se la delibera non sarà presa, il proprietario dell'u.i. potrà eseguire la coibentazione a proprie spese.
#4 Inviato 5 Dicembre, 2014 Grazie per la risposta ben ciscostanziata. Quindi, in assenza di diversa delibera da parte dell'assemblea condominiale, i proprietari delle u.i. sovrastanti il piloty possano procedere a loro spese alla coibentazione. Son d'accordo. ciao