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IvanIce71

Assemblea Condominiale Straordinaria Super Condominio

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Buongiorno e buona domenica a tutti,

vorrei chiedere a Voi, se è normale che in un Super Condominio, composto da 7 palazzi, per un totale di 1.216 appartamenti che sono stati suddivisi in 3 comparti e ove sussiste una realtà composta da un proprietario di maggioranza con circa 966 appartamenti in carico (A.L.E.R. ente regionale) e altri proprietari privati con circa 250 appartamenti in carico, sia normale che al fine di deliberare dei lavori straordinari per il rifacimento/manutenzione balconi, l'amministratore abbia convocato 7 assemblee straordinarie, 1 per palazzo?

Mi chiedo altresì quanto segue:

- il proprietario che non può partecipare all'assemblea del proprio palazzo, può delegare un'altra persona, magari proprietaria di un appartamento di un altro palazzo componente il Super Condominio?

- quale è il massimo di deleghe che una singola persona può avere?

- come si calcola il quorum e la maggioranza dei partecipanti all'assemblea (teste e millesimi)?

- può il proprietario di un palazzo diverso da quello per cui si tiene l'assemblea, partecipare all'assemblea stessa e avere diritto di parola?

 

Grazie infinite a tutti per i Vostri consigli e le Vostre risposte.

 

Ivan

salvo diversa disposizione del regolamento di condominio ogni proprietario di delegare chi vuole (anche il primo che passa per strada ).

presumendo che siate 251 condomino il massimo di deleghe concesse ad una singola persona e' pari ad 50 che non superino 1/5 del valore .(questo vale per assemblea del super condominio che delibera su amministrazione straordinaria ,per l'ordinaria amministrazione occorre che ogni fabbricato nomini un proprio rappresentante che partecipa all'assemblea dei rappresentanti dei condominii )

Quindi il proprietario di maggioranza conta 1, anche se ha come proprietà più di un'appartamento?

E relativamente all'avere convocato un'assemblea per singolo palazzo?

Grazie

l'ente vale 1 all'assemblea di supercondominio (assemblea per spese straordinarie )e il totale del valore di tutti i suoi appartamenti .

per ogni singolo condominio varra' 1 e il totale degli appartamenti del singolo condominio .

 

- - - Aggiornato - - -

 

- può il proprietario di un palazzo diverso da quello per cui si tiene l'assemblea, partecipare all'assemblea stessa e avere diritto di parola?

solo se delegato .

 

- - - Aggiornato - - -

 

Art. 67 disposizioni attuative codice civile

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.

Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.

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