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Alessandro Bianchini

Ascensore realizzato su parti comuni a spese ed uso esclusivo di un condomino

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Buongiorno,

 

in una palazzina di sole 5 unità immobiliari, senza che sia stato costituito il condominio, un condomino del secondo ed ultimo piano, di sua iniziativa, convoca l'assemblea condominiale (inviando una lettera raccomandata agli altri condomini) per chiedere di installare un ascensore condominiale nella tromba delle scale comuni chiedendo comunque, laddove gli altri condomini non fossero interessati alla realizzazione dell'opera, l'autorizzazione ad installare l'ascensore a suo esclusivo uso ed esclusive spese (pur dichiarandosi disposto a fare usufruire l'opera anche a quei condomini che in futuro ne divenissero interessati previa contribuzione della loro quota spese di installazione e futura manutenzione). In assemblea il condomino ottiene, con votazione favorevole della maggioranza dei millesimi e dei votanti, il consenso a questa seconda ipotesi cioè la delibera prevede che l'ascensore venga realizzato sulle parti comuni (tromba delle scale) ad esclusivo uso dell'appartamento di proprietà del condomino proponente il quale ne paga integralmente le spese con la clausola che se in futuro altri condomini fossero interessati all'uso dell'impianto potranno sempre farlo rimborsando al condomino proponente la quota spese, in base ai loro millesimi, sostenuta all'epoca della realizzazione e, dal momento dell'uso, contribuendo alle future spese di funzionamento e manutenzione. Il progetto di realizzazione dell'ascensore è conforme alle normative comunali e rispettoso delle distanze legali nei confronti delle porte di ingresso dei singoli appartamenti.

Tutto ciò è regolare o la delibera può essere impugnata per qualche motivo dai condomini assenti o dissenzienti?

Ringrazio per la risposta.

Da quello che dici, mi sembra proprio che non ci siano impedimenti di sorta.

Progetto conforme alle normative, rispetto delle distanze legali, maggioranza dei condòmini e penso presenza dei necessari millesimi...

 

 

Alessandro Bianchini dice:

Buongiorno,

 

in una palazzina di sole 5 unità immobiliari, senza che sia stato costituito il condominio, un condomino del secondo ed ultimo piano, di sua iniziativa, convoca l'assemblea condominiale (inviando una lettera raccomandata agli altri condomini) per chiedere di installare un ascensore condominiale nella tromba delle scale comuni chiedendo comunque, laddove gli altri condomini non fossero interessati alla realizzazione dell'opera, l'autorizzazione ad installare l'ascensore a suo esclusivo uso ed esclusive spese (pur dichiarandosi disposto a fare usufruire l'opera anche a quei condomini che in futuro ne divenissero interessati previa contribuzione della loro quota spese di installazione e futura manutenzione). In assemblea il condomino ottiene, con votazione favorevole della maggioranza dei millesimi e dei votanti, il consenso a questa seconda ipotesi cioè la delibera prevede che l'ascensore venga realizzato sulle parti comuni (tromba delle scale) ad esclusivo uso dell'appartamento di proprietà del condomino proponente il quale ne paga integralmente le spese con la clausola che se in futuro altri condomini fossero interessati all'uso dell'impianto potranno sempre farlo rimborsando al condomino proponente la quota spese, in base ai loro millesimi, sostenuta all'epoca della realizzazione e, dal momento dell'uso, contribuendo alle future spese di funzionamento e manutenzione. Il progetto di realizzazione dell'ascensore è conforme alle normative comunali e rispettoso delle distanze legali nei confronti delle porte di ingresso dei singoli appartamenti.

Tutto ciò è regolare o la delibera può essere impugnata per qualche motivo dai condomini assenti o dissenzienti?

Ringrazio per la risposta.

Si tratta di innovazione gravosa soggetta ad utilizzo separato per eliminare le barriere architettoniche di cui tratta l'articolo 1121 del codice civile,  per cui se è stato deliberato con la maggioranza degli intervenuti all'assemblea ed almeno 500 millesimi, la delibera è perfettamente regolare ed inoppugnabile.

Se avete deliberato con meno di 500 millesimi la delibera potrebbe essere impugnata dai presenti astenuti e/o contrari entro 30 giorni dalla data dell'assemblea e dagli assenti entro 30 giorni dalla data in cui viene loro consegnato il verbale.

Trascorsi questi 30 giorni di annullabilità, la delibera eventualmente irregolare diventerebbe inoppugnabile per tutti, sia per i  i contrari che per gli astenuti  e per gli assenti.

 

 

Articolo 1121 c.c.

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

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Per il superamento delle barriere architettoniche sono possibili più soluzioni:

1) montascale: sedile attrezzato azionato da motore che permette il superamento di un dislivello tramite una rotaia montata direttamente sulla scala. Utilizzazione separata, la rotaia arriva e serve il piano del utilizzatore e quelli intermedi sotto; per prolungare in seguito serve installare la rotaia mancante 

 

2) Montacarico o piattaforma mobile: di solito si usa per dislivelli fino 2-3 m  pedana a vista protetta da gabbia metallica) azionato da pistone o rotaia. mono utilizzatore

 

3) Ascensore con cabina autonoma: predisposto anche per ingresso carrozzine ed altri ausili  trasporto anche per più persone la struttura può essere realizzata anche esterna anche in deroga a norme urbanistiche  e vincoli paesaggistici;  la piattaforma con lo sbarco arriva all'ultimo piano, possibile installazione interna o esterna secondo gli spazi disponibili. Detrazioni fiscali e bonus, azionamento tramite motore con rotaia interna o pistone a seconda del tipo. Da verificare eventuali finanziamenti possibili. Quest'ultimo uso collettivo o singolo.

 

Tutti regolati con art . 1121 

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