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associazione astrea

Amministratore di sostegno - le ho successivamente evidenziato che è stata violata la privacy della beneficiaria

Buongiorno

sono nuova e scrivo per avere chiarimenti sul rapporto tra amministratore di condominio e amministratore di sostegno.

Sono amministratore di sostegno di una condomina. Ho informato via pec della mia nomina l'amministratore di condominio di uno stabile in cui la beneficiaria ha un piccolo appartamentino ma non vi abita, chiedendole di inviarmi la situazione debitoria, la convocazione alle  assemblee e il capitolato di lavori da effettuare nello stabile, allegandole il verbale di giuramento. In occasione di assemblea la beneficiaria si è recata personalmente alla riunione ma l'amministratore non ha riportato il suo nome tra i partecipanti nè la quota millesimale e non le ha consentito di votare. Inoltre ha comunicato ai presenti che non aveva tali diritti in quanto sottoposta ad amministrazione di sostegno. Contattata telefonicamente dalla mia assistita, ho parlato con l'amministratore comunicandole che la signora poteva partecipare a tutti gli effetti e che avevo un ruolo di affiancamento ma non ha voluto sentire ragioni. La beneficiaria è uscita dalla riunione umiliata, ferita e in forte imbarazzo nei confronti degli altri condomini. Le ho successivamente evidenziato che è stata violata la privacy della beneficiaria, cosa che ritiene non vera in quanto "le vicende interessano i condomini" e sostenendo che nei successivi 60 giorni dalla nomina avrei dovuto comunicarle la mia funzione e che poichè "dette nomine sono promosse a tutela dei soggetti interdetti, inabilitati, la invito a precisarmi quale situazione interessa la sua assistita".

A mio avviso le sue tesi non sono sostenibili in quanto 1) la nomina di amministratore di sostegno non riguarda gli altri condomini e non influisce sul condominio,  2) non esiste alcuna norma che obbliga a comunicare la nomina entro 60 giorni e  3) l'amministrazione di sostegno non interessa soggetti interdetti o inabilitati.

Se qualcuno ha esperienza in tale fattispecie,  vorrei confrontarmi  e avere pareri ed opinioni per tutelare la mia assistita nel pieno rispetto di tutti i ruoli.

Grazie per le risposte e  la pazienza a leggere il mio lungo scritto

 

 


 

perdona la mia ignoranza..intendi questo per amministratore di sostegno?

In che senso assistita? Lei è un collega avv?

Innanzitutto il Suo postulato sub 3 è inesatto.

Lo si ricava da art. 405, co. 3 cc "Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione".

Suggerisco di rivolgersi ad un legale di Sua fiducia perchè:

- non è violazione della privacy quanto ingiuria aggravata perseguibile, oggi, solo in sede civile

- ci sta il 409 cc il cui testo può essere inserito in pec da inviare ad amministratore

- ci sta il 405, co. 5, n. 4) cc il cui testo può essere inserito in pec da inviare ad amministratore

- ci sta il decreto di nomina la cui scansione in .pdf si può inserire in pec da inviare ad amministratore.

Sconsiglio vivamente, per chi non sia avv, il fai da te.

 

Dimenticavo la delibera adottata impedendo ad un condomino di esprimere il suo voto nonostante ne avesse diritto è annullabile, sebbene la giurisprudenza più vetusta la considerasse radicalmente nulla, assimilando il caso a quella dell'omessa convocazione degli aventi diritto.

Modificato da Bah_
associazione astrea dice:

Buongiorno

sono nuova e scrivo per avere chiarimenti sul rapporto tra amministratore di condominio e amministratore di sostegno.

Sono amministratore di sostegno di una condomina. Ho informato via pec della mia nomina l'amministratore di condominio di uno stabile in cui la beneficiaria ha un piccolo appartamentino ma non vi abita, chiedendole di inviarmi la situazione debitoria, la convocazione alle  assemblee e il capitolato di lavori da effettuare nello stabile, allegandole il verbale di giuramento. In occasione di assemblea la beneficiaria si è recata personalmente alla riunione ma l'amministratore non ha riportato il suo nome tra i partecipanti nè la quota millesimale e non le ha consentito di votare. Inoltre ha comunicato ai presenti che non aveva tali diritti in quanto sottoposta ad amministrazione di sostegno. Contattata telefonicamente dalla mia assistita, ho parlato con l'amministratore comunicandole che la signora poteva partecipare a tutti gli effetti e che avevo un ruolo di affiancamento ma non ha voluto sentire ragioni. La beneficiaria è uscita dalla riunione umiliata, ferita e in forte imbarazzo nei confronti degli altri condomini. Le ho successivamente evidenziato che è stata violata la privacy della beneficiaria, cosa che ritiene non vera in quanto "le vicende interessano i condomini" e sostenendo che nei successivi 60 giorni dalla nomina avrei dovuto comunicarle la mia funzione e che poichè "dette nomine sono promosse a tutela dei soggetti interdetti, inabilitati, la invito a precisarmi quale situazione interessa la sua assistita".

A mio avviso le sue tesi non sono sostenibili in quanto 1) la nomina di amministratore di sostegno non riguarda gli altri condomini e non influisce sul condominio,  2) non esiste alcuna norma che obbliga a comunicare la nomina entro 60 giorni e  3) l'amministrazione di sostegno non interessa soggetti interdetti o inabilitati.

Se qualcuno ha esperienza in tale fattispecie,  vorrei confrontarmi  e avere pareri ed opinioni per tutelare la mia assistita nel pieno rispetto di tutti i ruoli.

Grazie per le risposte e  la pazienza a leggere il mio lungo scritto

 

 


 

Nel decreto di nomina dovrebbero essere indicate le azioni in capo all'amministratore di sostegno, come detto da Bah dovresti inviare copia del decreto all'amministratore del condominio, l'hai fatto?

Penso che tutta la questione verta sul contenuto e l'invio del decreto.

Si Gime

proprio quella figura prevista dalla legge n. 6 del 2004 a sostegno di fragilità temporanea o permanente della persona.

 

No daniela la questione verte su

1. Ignoranza della legge. Basta leggere l'art. 409 cod. civ. per sapere che la capacita' giuridica non viene intaccata e si deve essere prima interdetti per vederla incisa seriamente e

2. Maleducazione. Io suggerisco di interporre un legale perche' chi si permette di offendere di fronte ad estranei e' chiaramente fuori controllo.

 

Poi ognuno fa quello che gli pare e si assume la responsabilita' delle sue azioni.

Fossi io il difensore immediata azione civile per risarcimento danni da ingiuria aggravata e ricorso per annullamento delibera.

Purtroppo viviamo in italia. Se non rispondi subito con bombe atomiche agli insulti morali il giorno dopo autorizzi gli altri a prenderti a schiaffi impunemente.

Meglio far capire subito l'aria che tira.

L'amministratore condominiale e' un cittadino come gli altri soggetto alle leggi come gli altri. Se sbaglia deve pagare. Se non sa chiede ed evita ste cavolate.

Modificato da Bah_

Salve Bah, non sono avvocato. 

L'unico atto presente nel fascicolo relativo all'avvio del procedimento è un decreto di fissazione di audizione dei soggetti ex art. 407, 1 c., e della persona per la quale è stata proposta l' istituzione dell' ads. In esso viene nominato un amministratore di sostegno temporaneo ( non io che sono subentrata a richiesta della beneficiaria) autorizzato a prelevare somme secondo necessità entro un limite fissato, nonchè "a compiere in nome e per conto della stessa ogni altro atto di ordinaria amministrazione (firmare dichiarazioni di successione, quietanze di riscossione di somme di spettanza dell'amministrata, ecc). Per gli atti di straordinaria manutenzione sarà necessaria la preventiva autorizzazione del g.t.; a maggior ragione per gli atti dispositivi".  Successivamente vi sono stati vari verbali di comparizione sino ad arrivare alla sostituzione dell'amministratore e al mio giuramento senza altra indicazione o emanazione di decreto.

 

 

Bah_ dice:

No daniela la questione verte su

1. Ignoranza della legge. Basta leggere l'art. 409 cod. civ. per sapere che la capacita' giuridica non viene intaccata e si deve essere prima interdetti per vederla incisa seriamente e

2. Maleducazione. Io suggerisco di interporre un legale perche' chi si permette di offendere di fronte ad estranei e' chiaramente fuori controllo.

 

Poi ognuno fa quello che gli pare e si assume la responsabilita' delle sue azioni.

Fossi io il difensore immediata azione civile per risarcimento danni da ingiuria aggravata e ricorso per annullamento delibera.

Purtroppo viviamo in italia. Se non rispondi subito con bombe atomiche agli insulti morali il giorno dopo autorizzi gli altri a prenderti a schiaffi impunemente.

Meglio far capire subito l'aria che tira.

L'amministratore condominiale e' un cittadino come gli altri soggetto alle leggi come gli altri. Se sbaglia deve pagare. Se non sa chiede ed evita ste cavolate.

non discuto ora, ne' l'ho discussa prima, l'offesa, è chiaro che a prescindere non si tratta una persona a pesci in faccia, siamo assolutamente d'accordo, quindi nessuna discussione.

L'art. 409 non indica gli atti per cui è nominato l'amministratore di sostegno, ovviamente! Gli atti sono citati nel decreto di nomina, quindi se l'amministratore di sostegno avesse inviato il decreto, nel quale presumo c'è scritto che la condòmina puo' continuare a presenziare alle assemblee e decidere in merito, probabilmente non si sarebbe creata tutta la situazione.

Ora la frittata è fatta, nel senso che l'offesa c'è stata e qui si apre una strada; direi che sarebbe bene, per evitare altri "malintesi" che il decreto venisse inviato all'amministratore condominiale.

 

 

 

Modificato da Danielabi

La situazione della beneficiaria è piuttosto complessa e complicata dal suo rifiuto ad accettare tale attuale situazione vissuta come una diminuzio delle sue capacità e limitante delle sue azioni.

Certo vedere una donna di 70 anni, ex insegnante, piangere per l' esperienza vissuta mi ha fatto molto arrabbiare.

associazione astrea dice:

Si Gime

proprio quella figura prevista dalla legge n. 6 del 2004 a sostegno di fragilità temporanea o permanente della persona.

 

Non ho esperienza specifca in merito. Evidenzio solo che:

Tu sei stato nominato nel ruolo da un giudice che ti ha dato il potere/dovere di tutelare la beneficiaria. Per cui hai fatto bene ad inoltrare la pec all'amministratore il quale però

associazione astrea dice:

In occasione di assemblea la beneficiaria si è recata personalmente alla riunione ma l'amministratore non ha riportato il suo nome tra i partecipanti nè la quota millesimale e non le ha consentito di votare. Inoltre ha comunicato ai presenti che non aveva tali diritti in quanto sottoposta ad amministrazione di sostegno.

ma sbagliando di grosso:

finchè la condomina risulta titolare del diritto di proprietà,HA (il maiuscolo/urlato è voluto) piena ed esclusiva facoltà di presentarsi in assemblea ed essere registrata come "testa e come millesimi".

Il comportamento dell'amministratore che descrivi è giuridicamente errato: è lui il soggetto estraneo in assemblea e potrebbe pure esserene allontanato!! Vi sono sul forum innumerevoli discussioni in tal senso. Per cui, chi ha errato di brutto, è in primis il presidente dell'assemblea: lui deve dichiarare correttamente convocata l'assemblea in base ai presenti/millesimi.

Se ritieni lesivo il grave atto compiuto dell'amministratore verso la signora, hai, a mio avviso, il potere/diritto di segnalarlo al giudice.

associazione astrea dice:

La situazione della beneficiaria è piuttosto complessa e complicata dal suo rifiuto ad accettare tale attuale situazione vissuta come una diminuzio delle sue capacità e limitante delle sue azioni.

Certo vedere una donna di 70 anni, ex insegnante, piangere per l' esperienza vissuta mi ha fatto molto arrabbiare.

e ci mancherebbe che non ti arrabbiassi, direi che il suggerimento di Bah ci sta tutto, anzi personalmente lo seguirei.

 

No daniela. Se si e' sotto ads si conserva piena capacita' giuridica. Cio' vuol dire che se tu sei sotto ads tu ricevi l'avviso di convocazione, tu compari in assemblea, tu voti. L'amministratore di sostegno ha un ruolo di affiancamento, simile a quello che il curatore ha nei confronti di un inabiltato, solo per alcuni atti che possano arrecare nocumento al patrimonio del soggetto o atti dispositivi.

In nessun caso, neppure ad un inabilitato, la legge italiana consente sia precluso l'esercizio del diritto di voto.

Questo risulta gia' dal 409 cc.

Il decreto di nomina io ho suggerito di inviarlo per far notare, a mo di schiaffo morale a chi schiaffi morali ha gia' tirato, che nello stesso provvedimento del giudice non c'e' scritto la signora non puo' votare.

 

Qui e' come essere passati col rosso aver causato danni immani e giustificarsi dicendo sorry non ho mai preso la parente.

Queste sono cose da avv io ve l'ho detto poi fate quel che vi pare

Allora ho capito bene e ti ringrazio:

Bah_ dice:

Se si e' sotto ads si conserva piena capacita' giuridica. Cio' vuol dire che se tu sei sotto ads tu ricevi l'avviso di convocazione, tu compari in assemblea, tu voti.

ciò conferma che questo comportamento offensivo e illegale

associazione astrea dice:

In occasione di assemblea la beneficiaria si è recata personalmente alla riunione ma l'amministratore non ha riportato il suo nome tra i partecipanti nè la quota millesimale e non le ha consentito di votare. Inoltre ha comunicato ai presenti che non aveva tali diritti in quanto sottoposta ad amministrazione di sostegno.

richiede oltre ad un corso serio di aggiornamento sulle norme del condominio, ovvio,  almeno la visione coercitiva da parte dell'amministratore di quel video di pochi giorni fa, nel quale si vede un ragazzo autistico raggiungere la maturità a scuola con a fianco il suo prof in lacrime.

E non solo lui.

Modificato da GIME
Bah_ dice:

No daniela. Se si e' sotto ads si conserva piena capacita' giuridica. Cio' vuol dire che se tu sei sotto ads tu ricevi l'avviso di convocazione, tu compari in assemblea, tu voti.

 

☺️  Bah e chi ha mai detto il contrario? sono d'accordoooooo, anche con Gime.....

Sostengo solo che chi è nominato amministratore di sostegno sarebbe meglio che chiarisse subito la sua posizione, punto.

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