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LIBERO MANCINI

Quesito su obbligo nomina amministratore supercondominio

In un complesso di 4 palazzine di 12 alloggi ciascuno amministrati da oltre trenta anni da singoli e diversi AMMINISTRATORI è stata sollevato il problema derivante dalla gestione di un RELITTO STRADALE rimasto catastalmente intestato alla originaria Cooperativa che realizzò gli alloggi oggi estinta Ma che lasciò un REGOLAMENTO CONDOMINIALE MAI CAMBIATO IN CUI SI PREVEDEVA LA COSTITUZIUONE DI UN SUPERCONDOMINIO OER LA GESTIONE DI:

°IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO in seguito abbandonato e sostituito da singoli impianti a gas

*POZZO NERO CONDOMINIALE PER TREASFERIMENTO NELLA FOGNA COMUNALE poi abbandonato a seguito allacciamento delle singole palazzine alla fogna Comunale

*SEDE STRADALE ED ILLUMINAZIONE COMUNE in seguito trasferita al Comune con apposita deliberra del Comune stesso che ne tiene manutenzione ed illuminazione

**E' rimasto un relitto stradale che sfuggì al passaggio al Comune che viene occupato da tutti i residenti della strada compreso una palazzina NON appartenente alla originaria cooperativa essendo oggetto di permuta da parte della cooperativa a favore dei proprietari del lotto su cui sorsero le 4 palazzine separate da relativi cortili e pertinenze.

RITENGO IMPOSSIBILE CHE IL RELITTO STRADALE PUR ESSENDO RIMASTO INTESTATO ALLA DISCIOLTA COOPERATIVA POSSA ESSERE OGGI ELEMENTO INDISPENSABILE PER LA NOMINA DI UN SUPERCONDOMINIO ma una delle palazzine ha occupato parte del relitto per DEPOSITO BIDONI DIFFERENZIATA da ciò pretese di poter nominare un amministratore SUPERCONDOMINIO

POTETE DARE VOSTRO GIUDIZIO IN MERITO?

essendo stato ultimo amministratore delle 4 palazzine fino al passaggio della strada al comune e chiusura IMPIANTO CENTRALIZZATO ho provato a far gestire il relitto per dividerlo in parti uguali tra le papazzine originate dalla cooperativa ma uno degli amministratori sostiene che SI DEVE OBBLIGATORIAMENTE NOMINARE UN SUPERCONDOMINIO DA MOLTI NON VOLUTO PER AGGRAVIO DI SPESE.

QUALE LA VOSTRA OPINIONE??

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

DOTT LIBERO MANCINI Revisore Min Grazia e Giustizia-

Non è necessario "nominare", direi meglio "creare" un supercondominio, in quanto questo nasce spontaneo visto che ci sono 4 palazzine condominiali gestite come fossero condominii singoli.

Per ovviale alla "nomina" di un amministratore di supercondominio, per gestire le parti comuni di questi stabili, che tu dici si riduce a questo "relitto stradale", secondo il mio parere potrebbe essere sufficiente affidare l'incarico ad uno degli amministratori condominiali nominandolo amministratore del S.C., oppure a turno tra loro, per completare e regolarizzare il tutto si potrà richiedere un CF condominiale per la gestione di questo "relitto stradale"

Per essere ancora più preciso ho rilktto l'Originario regolamento Condominiale di cui ero Amministratore anno 1975 :Lo spazio mai sistemato sperando che il Comune lo inglobasse nell'acquisizione della sede stradale è destinato a PARCHEGGIO per le 4 palazzine E/F/G/C ma di fatto lasciato in abbandono fino all'anno scorso anno in cui PER NECESSITA' DISCUTIBILE una palazzina ha abusivamente occupato 1/4 dello spazio realizzandovi "abusivamente" una piazzola per posizionare i bidoni della differenziata,

L'albero ivi piantato anni 60 danneggia i vicini ..il Comune ha emesso ordinanza di SISTEMAZIONE ..POTATURA..LIVELLAMENTO RELITTO CHE PRODUCE PIETRAMI PERICOLOSO..IL TENTATIVO MALDESTRO DI NOMINARE UN AMMINISTRATORE SUPERCONDOMINIO E' NAUFRAGATO PER RICORSO LEGALE E ACCORDO CON MEDIATORE LEGALE..HO TENTATO DELEGARE I 4 SINGOLI AMMINISTRATORI AD OPERARE COMUNEMENTE PER LA SISTEMAZIONE MA UNA "amministratrice SAPUTONA" CONTINUA A SOSTENERE OBBLIGO DI NOMINARE UN amministratore supercondominio DA ME CONTESTATO.

cREDO POSSA APPLICARSI BNORMATIVA INERENTE LA "COMUNIONE" del relitto tra le 4 palazzine COMUNIONE comunque sciolta per "cambio di destinazione abusivo da parcheggio a DEPOSITO BIDONI DIFFERENZIATA"..

credo logico che uno dei 4 amministratori possa provvedere a sistemare il tutto..CI PROVO..Poi riferirò sull'esito e se costretto mi adopererò per lo scioglimento della COMUNIONE anche perchè in caso di incidente dovuta al pietrame che invade la careggiata stradale durante le PIOGGE la responsabilità a mio parere sarebbe dei 4 AMMINISTRATORI o sbaglio??

dott Libero MANCINI

Per essere ancora più preciso ho rilktto l'Originario regolamento Condominiale di cui ero Amministratore anno 1975 :Lo spazio mai sistemato sperando che il Comune lo inglobasse nell'acquisizione della sede stradale è destinato a PARCHEGGIO per le 4 palazzine E/F/G/C ma di fatto lasciato in abbandono fino all'anno scorso anno in cui PER NECESSITA' DISCUTIBILE una palazzina ha abusivamente occupato 1/4 dello spazio realizzandovi "abusivamente" una piazzola per posizionare i bidoni della differenziata,

L'albero ivi piantato anni 60 danneggia i vicini ..il Comune ha emesso ordinanza di SISTEMAZIONE ..POTATURA..LIVELLAMENTO RELITTO CHE PRODUCE PIETRAMI PERICOLOSO..IL TENTATIVO MALDESTRO DI NOMINARE UN AMMINISTRATORE SUPERCONDOMINIO E' NAUFRAGATO PER RICORSO LEGALE E ACCORDO CON MEDIATORE LEGALE..HO TENTATO DELEGARE I 4 SINGOLI AMMINISTRATORI AD OPERARE COMUNEMENTE PER LA SISTEMAZIONE MA UNA "amministratrice SAPUTONA" CONTINUA A SOSTENERE OBBLIGO DI NOMINARE UN amministratore supercondominio DA ME CONTESTATO.

cREDO POSSA APPLICARSI BNORMATIVA INERENTE LA "COMUNIONE" del relitto tra le 4 palazzine COMUNIONE comunque sciolta per "cambio di destinazione abusivo da parcheggio a DEPOSITO BIDONI DIFFERENZIATA"..

credo logico che uno dei 4 amministratori possa provvedere a sistemare il tutto..CI PROVO..Poi riferirò sull'esito e se costretto mi adopererò per lo scioglimento della COMUNIONE anche perchè in caso di incidente dovuta al pietrame che invade la careggiata stradale durante le PIOGGE la responsabilità a mio parere sarebbe dei 4 AMMINISTRATORI o sbaglio??

dott Libero MANCINI

Sbagli, perchè di fatto è un Supercondominio, esistono diverse sentenze che sanciscono questo principio, ovvero se per la nascita di un condominio è sufficiente che almeno due proprietari abbiano delle cose in comune in uno stabile, lo stesso criterio vale anche per il S.C., ovvero se almeno due stabili condominiali hanno delle cose in comune (in questo caso "lo spazio mal sistemato"), nasce di fatto un S.C., fatto salvo non decidete di donare questo spazio con regolare atto a quello stabile che lo ha adibito a piazzola per le immondizie (semprechè i condomini dello stabile accettino), così che nulla sarà in comune tra i quattro stabili e non esisterà più il S.C.

Di fatto esiste il super condominio costituito dalle 4 palazzine aventi in comune, secondo quanto dichiarato, solo il “relitto stradale” ( ritengo che fra le parti comuni debbano includersi il locale in cui era posizionato l’impianto comune di riscaldamento dismesso e il suolo in cui presente il pozzo nero abbandonato) .

A causa di una omessa manutenzione del relitto stradale e della molestia possessoria posta in essere dalla palazzina estranea al super condominio, che utilizza parte del relitto stradale per il deposito dei bidoni della differenziata, è sorta la necessità di intervenire per risolvere i suddetti problemi di interesse comune.

Concordo con la nomina di un amministratore del super condominio che deve avvenire in assemblea plenaria dei proprietari delle quattro palazzine.

Se l’assemblea non provvede alla nomina dell’amministratore (del super condominio), su ricorso di uno o più condomini, è fatta dall’autorità giudiziaria. (Art. 1129 c.c.).

Inoltre, la rivendicazione del possesso del relitto stradale, in assenza di un amministratore che per mandato ha l’obbligo di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni (coma 1, n. 4, art. 1130 c.c.) può essere avanzata da uno o più condomini:

"La legittimazione dell’amministratore del condominio ad esercitare azioni a tute

la del possesso della cosa comune, non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi o comuni."

Cass. civ., sez. II, 13 aprile 2000, n. 4810

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