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francoperrone

Maggioranze per conferma o revoca amministratore

Vorrei porre cortesemente il seguente quesito: Condominio formato da sei partecipanti ognuno con 166,666 millesimi. Anche se non obbligatorio per legge, il condominio è gestito da un amministratore esterno. Assemblea annuale in seconda convocazione: ODG: “conferma o revoca amministratore”. Sono presenti tre condomini su sei. Domande: 1) l’assemblea è in grado di deliberare sul’ODG “conferma o revoca amministratore”, sono sufficienti tre condomini su sei e 500 millesimi o ne occorrono di più? 2) se per la "revoca" dell’amministratore vota a favore un solo condomino dei tre presenti e gli altri due votano contro, l’amministratore viene revocato? 3) se per la "conferma" dell’amministratore votano a favore due dei tre condomini presenti e l’altro vota contro la conferma, l’amministratore viene confermato? Se non viene confermato, il condominio rimane senza amministratore o l’amministratore rimane in prorogatio anche se non è obbligatorio per il condominio (di soli sei condomini) avere un amministratore? Grazie

1) Sono sufficienti

2) No

3) Si

Se l'amministratore non viene confermato sul verbale si dovrà scrivere che il condominio non intende nominare un amministratore e che uno dei condomini viene nominato "persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore"

quindi per la conferma è sufficiente la maggioranza smplice (in seconda convocazione 1/3 dei condomini ed 1/3 dei millesimi)? sembra che l'orientamento attuale equipari la nomina alla conferma:

"Le soluzioni sono, sostanzialmente due: la conferma dell’amministratore uscente o la nomina di un nuovo amministratore. Il quesito che si è posto all’attenzione degli interpreti è se esista una differenza tra nomina e conferma. A parte le chiare ed evidenti differenze linguistiche, ciò che interessa l’interprete e se esista o meno una differenza sui quorum necessari per i due atti. Una primo risalente indirizzo riteneva i due atti differenti cosicché per la conferma riteneva necessari i quorum semplici previsti per il tipo di convocazione (es. in seconda convocazione 1/3 dei condomini ed 1/3 dei millesimi). L’orientamento attuale , che trova riscontro almeno dalla fine degli anni settanta (v. Cass. 3797-78; 71-80 ecc.), ritiene che "non solo in caso di nomina o revoca dell'amministratore, ma anche in quello di conferma è necessaria la maggioranza di cui all'art. 1136 4 c.c. civ., trattandosi di delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali" (così Cass. n. 4269 del 1994)."

https://**********************/condominio/amministratore-del-condominio.asp

ho visto che il link non funziona, riprovo: https://studiocataldi.it/condominio/amministratore-del-condominio.asp è studiocataldi.it/condominio/amministratore-delconodminio.asp

E' ininfluente se per la "conferma" bastino ed avanzino 1/3 dei consensi (oppure se sono obbligatori i 500 millesimi), alla fin della fiera ciò che è importante è che una ipotetica nuova nomina può essere fatta solo con 500 millesimi, l'amministratore rimane in ogni caso in carica in prorogatio. Quindi è sempre la maggioranza che vince e decide, le domande poste sono semplici, come semplici sono state, ritengo personalmente, le risposte: cosa c'è che non è chiaro? La cosa certa è che per la revoca servono le due maggioranze, di teste e di 500 millesimi:

Art.1129 comma XI La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può essere altresì disposta dall'autorità giudiziaria .........(omissis)

per la riconferema dell'aministratore tutte le tabelle delle maggioranze disponibili su internet riportano almeno 500 millesimi necessari sia in prima che seconda convocazione, quindi come è possibile confermare un amministratore con 333,333 millesimi (2 condomini favorevoli su tre)? rimarrebbe forse in prorogatio, ma trattandosi di condominio minimo ciò non ha senso in quanto non obbligatorio l'amministratore. non so se questa mia interpretazione sia giusta perchè non mi è chiara.

 

https://www.avvocatoandreani.it/documenti/varie/condominio-tabella-maggioranze-assembleari.pdf

ciao Giovanni, scusa, quando puoi mi assecondi un attimo su quanto intendo sapere sulla fascia di rispetto, sicurezza idraulica....non son molto esperto dei blog mio nome leona, grazie

Io, come molti qui dentro sanno, sono dell’opinione che la conferma dell’amministratore debba esse deliberata con 500 millesimi. La stessa ANACI di cui faccio parte, sposa questa tesi. Rimane il fatto che una conferma con quorum inferiori può essere comunque una strada “lecita” ma certamente non preferibile, per due ragioni:

1) l’amministratore rimane in carica comunque, fino alla nomina del sostituto (con 500 millesimi);

2) in mancanza di impugnazione entro i termini stabiliti dall’art. 1137 cc, e successivo giudizio in mediazione e/o di un giudice, la conferma diventa pienamente valida.

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