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annibale

Criteri per la ripartizione spese legali liquidate in sentanza contro il condominio

salve a tutti

1 volevo chiedere ai più esperti come regolarsi nella ripartizione delle spese legali liquidate in sentenza a favore del legale della controparte. Specifico che la controversia ha riguardato il rifacimento di una porzione di copertura il cui importo, chiaramente, è stato ripartito in base  al disposto del secondo comma dell'art 1123 (ab C dei millesimi di copertura).

Per le relative spese liquidate in sentenza, e considerato che la richiesta di rimborso del condomino che aveva a sue spese effettuato i lavori di cui sopra era stata indirizzata al condominio, nella qualità di Amministratore ho provveduto ad anticipare le spese legali. Nella ripartizione di queste ho ritenuto di doverle ripartire a tutti i condomini in base ai mill di proprietà generale (I comma art 1123) sulla base della considerazione che è stato il condominio nella sua interezza ad esser stato condannato al pagamento delle spese legali.

A tale criterio si oppone una condomina che, con motivazioni del tutto plausibili, sostiene che la ripartizione delle spese legali debba seguire il medesimo criterio della ripartizione delle spese per i lavori edili e quindi che siamo i condomini che traggono godimento da tali opere a dover sostenere le spese legali in base al II comma art 1123.

Navigando sulla rete ho visto opinioni diverse, ancora una volta espressione del fatto che la giurisprudenza è materia viva e non certo regole fisse da appicare come le formule matematiche.

 

Grazie a tutti

A mio giudizio la ripartizione dovrà seguire il seguente criterio:

1) deve coinvolgere i condòmini interessati dai lavori e che sono stati tirati in causa (condominio parziale immagino);

2) il rimborso dei lavori dovrà essere ripartito tra loro utilizzando il criterio di ripartizione approvato in assemblea per i lavori stessi;

3) le spese legali dovranno essere ripartite tra gli stessi condòmini, ma per millesimi di proprietà.

 

 

annibale dice:

salve a tutti

1 volevo chiedere ai più esperti come regolarsi nella ripartizione delle spese legali liquidate in sentenza a favore del legale della controparte. Specifico che la controversia ha riguardato il rifacimento di una porzione di copertura il cui importo, chiaramente, è stato ripartito in base  al disposto del secondo comma dell'art 1123 (ab C dei millesimi di copertura).

Per le relative spese liquidate in sentenza, e considerato che la richiesta di rimborso del condomino che aveva a sue spese effettuato i lavori di cui sopra era stata indirizzata al condominio, nella qualità di Amministratore ho provveduto ad anticipare le spese legali. Nella ripartizione di queste ho ritenuto di doverle ripartire a tutti i condomini in base ai mill di proprietà generale (I comma art 1123) sulla base della considerazione che è stato il condominio nella sua interezza ad esser stato condannato al pagamento delle spese legali.

A tale criterio si oppone una condomina che, con motivazioni del tutto plausibili, sostiene che la ripartizione delle spese legali debba seguire il medesimo criterio della ripartizione delle spese per i lavori edili e quindi che siamo i condomini che traggono godimento da tali opere a dover sostenere le spese legali in base al II comma art 1123.

Navigando sulla rete ho visto opinioni diverse, ancora una volta espressione del fatto che la giurisprudenza è materia viva e non certo regole fisse da appicare come le formule matematiche.

 

Grazie a tutti

ciao

chi ha deciso di resistere ?   Se la decisione è dell'assemblea è non ci sono state dissociazioni da parte di condomini, questo vanno pagate dal condominio in tabelle generale di proprietà, escludendo eventualmente solo coloro che si sono dissociati.

Se la decisione è solo di condomini e non una delibera assembleare, se la paga chi ha agito, visto che la causa è stata persa.

bilbetto dice:

A mio giudizio la ripartizione dovrà seguire il seguente criterio:

1) deve coinvolgere i condòmini interessati dai lavori e che sono stati tirati in causa (condominio parziale immagino);

2) il rimborso dei lavori dovrà essere ripartito tra loro utilizzando il criterio di ripartizione approvato in assemblea per i lavori stessi;

3) le spese legali dovranno essere ripartite tra gli stessi condòmini, ma per millesimi di proprietà.

 

 

si tratta di lavori sulle coperture della scala C i ma non sono stati tirati in causa i condomini della scala  C bensì tutto il Condominio. In pratica un condomino ha effettuato queste riparazioni e poi ha chiesto il rimborso al Condominio nella sua interezza. Sulla entità di tali rimborsi c'è stata una causa in cui il Condominio è risultato soccombente. Se non vi sono dubbi sul fatto che i lavori vadano ripartiti tra i condomini dela scala C, qualche dubbio rimane sula ripartizione delle spese legali e cioè se ripartirle fra tutti i condomini del palazzo in base ai mill di proprietà oppure tra i condomini della scala C.

Altre aspetto sarebbe poi quello di stabilire se, effettuando la ripartizione delle spese legali tra i soli condomini della scala C, questa vada fatta in base ai millesimi delle scale o ai mill di proprietà.

annibale dice:

Se non vi sono dubbi sul fatto che i lavori vadano ripartiti tra i condomini dela scala C, qualche dubbio rimane sula ripartizione delle spese legali e cioè se ripartirle fra tutti i condomini del palazzo in base ai mill di proprietà oppure tra i condomini della scala C.

Altre aspetto sarebbe poi quello di stabilire se, effettuando la ripartizione delle spese legali tra i soli condomini della scala C, questa vada fatta in base ai millesimi delle scale o ai mill di proprietà

Secondo me la risposta data da Bilbetto nel post n. 2 è esaustivo, che voglio confermare con parole mie:

 

Le spese legali giustamente pagate in prima battuta da tutto il condominio perchè ad essere stato condannato è stato il condominio, devono essere ripartite solo tra i condòmini facenti parte del condominio parziale coinvolto nel lavoro e nella vertenza (scala C).

 

Le spese legali saranno addebitate alla SCALA C per millesimi di proprietà e non con la tabella scale (art. 1124?) con la quale è stato ripartito l'eventuale torrino scale

 

annibale dice:

Se non vi sono dubbi sul fatto che i lavori vadano ripartiti tra i condomini dela scala C, qualche dubbio rimane sula ripartizione delle spese legali e cioè se ripartirle fra tutti i condomini del palazzo in base ai mill di proprietà oppure tra i condomini della scala C.

ciao

Bene la ripartizione dei lavori alla scala C purchè nel rispetto delle norme (tetto autonomo solo della scala C a quote eventualmente diverse dalla scala B e A).   Il condomino che chiede i rimborsi ha promosso l'azione legale contro il condominio.  Al conferimento del mandato di resistere chi ha votato, ciò in quanto è fondamentale quella delibera per capire come vanno ripartite le spese legali, e inoltre opportuno verificare se qualcuno si è dissociato dalla azione legale.

 Infatti, se i lavori riguardavano solo la scala C, il decidere di resistere era riservato solo ai condomini della scala C. e quindi a loro compete anche l'effetto negativo della sentenza. 

E' opportuno infatti che tu precisi sia il lavoro fatto sia chi ha deciso di resistere.

camillo50 dice:

ciao

Bene la ripartizione dei lavori alla scala C purchè nel rispetto delle norme (tetto autonomo solo della scala C a quote eventualmente diverse dalla scala B e A).   Il condomino che chiede i rimborsi ha promosso l'azione legale contro il condominio.  Al conferimento del mandato di resistere chi ha votato, ciò in quanto è fondamentale quella delibera per capire come vanno ripartite le spese legali, e inoltre opportuno verificare se qualcuno si è dissociato dalla azione legale.

 Infatti, se i lavori riguardavano solo la scala C, il decidere di resistere era riservato solo ai condomini della scala C. e quindi a loro compete anche l'effetto negativo della sentenza. 

E' opportuno infatti che tu precisi sia il lavoro fatto sia chi ha deciso di resistere.

la decisione di opporsi alla richiesta di rimborso è stata dell'Ammimistratore in base a varie consulenze di tecnici esperti. La richiesta di rimborso sin dall'inizio della causa ha riguardato l'effettuazione di la vori sia sulle coperture che su parti comuni quali muri maestri ecc.La causa è durata diversi anni ed è stata oggetto di discussioni ed approfondimenti in svariate assemblee e persino tavoli tecnici nominati in assemblea.In sintesi TUTTI i condomini hanno sostenuto l'Amministratore nel proseguimento dela lite e quindi sia coloro interessati dale coperture che tuti gli altri intertessati ai lavori sule parti comuni, ma nessuna decisione autonoma è mai stata adottata dai condomini della scala C che in pratica si sono accodati alla lite riguardante il complesso dei lavori. Infine essuno si è mai dissociato dalla azione legale

annibale dice:

la decisione di opporsi alla richiesta di rimborso è stata dell'Ammimistratore in base a varie consulenze di tecnici esperti. La richiesta di rimborso sin dall'inizio della causa ha riguardato l'effettuazione di la vori sia sulle coperture che su parti comuni quali muri maestri ecc.La causa è durata diversi anni ed è stata oggetto di discussioni ed approfondimenti in svariate assemblee e persino tavoli tecnici nominati in assemblea.In sintesi TUTTI i condomini hanno sostenuto l'Amministratore nel proseguimento dela lite e quindi sia coloro interessati dale coperture che tuti gli altri intertessati ai lavori sule parti comuni, ma nessuna decisione autonoma è mai stata adottata dai condomini della scala C che in pratica si sono accodati alla lite riguardante il complesso dei lavori. Infine essuno si è mai dissociato dalla azione legale

ciao

assolutamente no!  L'amministratore vi avrà consigliato, ma non deciso, visto che non ha tale decisione non gli compete.

A parte l'iter della vicenda che bisognerebbe conoscere nei dettagli, il fatto che le decisioni siano state di tutti i condomini, avvalora la ripartizione a millesimi generali di proprietà.

 

annibale dice:

La richiesta di rimborso sin dall'inizio della causa ha riguardato l'effettuazione di la vori sia sulle coperture che su parti comuni quali muri maestri ecc.

Stai cominciando a mescolare le carte in tavola.

In un primo momento avevi parlato di sentenza di condanna per il rimborso di una spesa per lavoro effettuato solo nella scala C.

Ora, per la prima volta, dici che i lavori riguardano anche muri maestri.

Poi ti contraddici quando dici che la decisione di opporsi è stata dell'amministratore ma che ci sono state numerose assemblee in cui l'asemblea ha appoggiato l'amministratore.

 

Tradotto in parole semplici, a me pare di capire che l'amministratore abbia proposto di opporsi e l'assemblea ha deliberato di seguire il consiglio dell'amministratore.

Ora, se la cosa è andata male ed il contenzioso riguardava tutte le parti comuni, a mio avviso le spese legali vanno ripartite tra tutti i condòmini e solo le spese di manutenzione seguiranno le loro tabelle di competenza.

 

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in breve, mi sembra di capire che, in merito alla ripartizione dele spese legali (visto che nessun dubbio vi è su quella relativa alle spese pei lavori edili),  la maggior parte delle risposte vadano nella seguente direzione:

le spese legali per i lavori sulle parti comuni quali muri maestri ecc andranno ripartite per mill di proprietà tra TUTTI i condomini

le spese legali relative ai lavori sulle coperture andranno anch'esse ripartite per mill di prop tra TUTTI i condomini, contrariamente a chi sostiene che possano essere ripartite solo tra i condomini interessati dalle coperture per mill di coperture o per mill di prop.

Ho capito bene??

 

annibale dice:

le spese legali per i lavori sulle parti comuni quali muri maestri ecc andranno ripartite per mill di proprietà tra TUTTI i condomini

le spese legali relative ai lavori sulle coperture andranno anch'esse ripartite per mill di prop tra TUTTI i condomini, contrariamente a chi sostiene che possano essere ripartite solo tra i condomini interessati dalle coperture per mill di coperture o per mill di prop.

Ho capito bene??

Se ci sono state due cause distinte e separate con due sentenze distinte e separate è come dici tu, ma se la causa è stata unica come fai a quantificare quali sono state le spese legali e di giudizio per i muri maestri e quali sono state le spese legali e di giudizio relative alla scala?

annibale dice:

la controversia ha riguardato il rifacimento di una porzione di copertura il cui importo, chiaramente, è stato ripartito in base  al disposto del secondo comma dell'art 1123 (ab C dei millesimi di copertura).

Quindi: una sola causa con una sola sentenza.

 

Mi sembra pacifico che il riparto spese delle riparazioni riguardi i soli coinvolti, sia che si tratti di condominio parziale (limitatamente alla parte di copertura non meglio specificata ammesso che sia ipotizzabile il condominio parziale) sia che riguardi tutti (limitatamente a muri maestri a cui è stato fatto cenno).

 

Ma mi risulta altrettanto pacifico che il riparto spese riferito alla liquidazione spese della controparte sia da sopportare dall'intera compagine condominiale con riparto per millesimi di proprietà perchè:

- il Condominio intero è stato citato;

- pare che non esista nessuna delibera condominiale a resistere, ma d'altra parte per fatti concludenti (anche tramite il supporto economico conferito al legale di parte) si evince che l'intero Condominio ha approvato e condiviso la linea proposta dall'amministratore;

- nessun verbale attesta che qualche condòmino si sia dissociato dalla lite: questa sarebbe stata l'unica valida discriminante per sottrarsi alla partecipazione della spesa in caso di soccombenza.

Pertanto, l'unico condòmino che ha citato in giudizio il Condominio è l'unico soggetto da escludere dal riparto spese di liquidazione della controparrte. 

Leonardo53 dice:

Se ci sono state due cause distinte e separate con due sentenze distinte e separate è come dici tu, ma se la causa è stata unica come fai a quantificare quali sono state le spese legali e di giudizio per i muri maestri e quali sono state le spese legali e di giudizio relative alla scala?

Si, quella riguardante la condanna del condominio al pagamento delle spese legali relative al rifacimento delle coperture è stata una distinta sentenza.

Quanto sostenuto da Leonardo, Albano e Camillo mi convince del tutto.

Senonchè il testo sotto riportato sembra dare  fondamento alla opinione di coloro che sostengono che la ripartizione dele spese legali in caso di soccombenza del Condominio debba seguire lo stesso identico criterio di quello delle spese di manutenzione edile ( le vere e prprie spese per il rifacimento delle coperture nel caso che riguarda il mio Condominio) e cioè II comma art 1123.

Una opinione, quest'ultima,  che io non condivido ma, in considerazione del fatto che si intende chiedere una nuova assemblea per deliberare su questo punto specifico,  chiedo  se qualcuno possa  fornirmi dei riferimenti normativi o pronunciamenti di organi giurisdizionali o altro che mi permetta di sostenere con forte credibilità il punto di vista da me condiviso sulla responsabilità della globalità di tutti i condomini in base ai mill di prop generale nella ripartizione delle spese legali nei casi di soccombenza del condominio.

 

Grazie a tutti anticipatamente

 

"Le spese di anticipazione:

E’ la decisione dell’autorità giudiziaria a definir

e il giudizio ed a stabilire la sorte

delle spese, anche di quelle già anticipate, ma il

giudizio può essere definito anche da

un accordo tra le parti contrapposte, detto negozio

di transazione, ed in tale ultimo

caso sarà l’accordo a determinare la sorte finale d

elle spese.

Per quanto riguarda la fase di anticipazione delle

spese l’amministratore è tenuto a

costituire un fondo ai sensi dell’art. 1135 c.c. e

la ripartizione delle stesse andrà fatta

seguendo i criteri sopra esaminati e cioè suddivide

ndole a norma dell’art. 1123 primo

comma o terzo comma c.c. a seconda della appartenen

za totalitaria o parziale del

diritto fatto valere dal condominio ed escludendo i

condomini che costituiscano la

parte avversa nel relativo giudizio.

Stabilisce infatti l’art. 90 c.p.c. che nel corso d

el processo ciascuna delle parti deve

provvedere alle spese degli atti che compie e di qu

elli che chiede e deve anticiparle

per gli altri atti necessari al processo quando l’a

nticipazione è posta a suo carico dalla

legge o dal giudice.

Il regolamento finale delle spese giudiziali:

Nella seconda fase sarà invece la decisione del giu

dice a regolare la sorte delle spese.

Potranno aversi esiti diversi per il condominio, es

iti che ora esaminiamo.

 

"Poiché il principio generale è il principio di socc

ombenza a regolare normalmente la

sorte delle spese giudiziali, il Giudice le porrà a

carico della parte la cui pretesa sia

rigettata come prevede l’art. 91 c.p.c..

Se è la pretesa del condominio ad essere rigettata,

il condominio sarà tenuto a pagare

tutte le spese del giudizio secondo la liquidazione

che sarà contenuta nella decisione.

Quindi sarà tenuto a pagare non solo il compenso de

l proprio difensore ma anche il

compenso e le spese liquidate in sentenza al difens

ore della controparte.

Anche le spese liquidate in sentenza che riguardano

l’attività giudiziale del difensore

della controparte dovranno essere ripartite tra i c

ondomini con i principi sopra visti

mediante la costituzione del fondo di cui all’art.

1135"

A cura del Direttore del Centro studi ANACI Provinc

iale di Brescia

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