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dada67

Amministratore delibera lavori su propietà privata

In sede di assemblea straordinaria l'amministratore mise a verbale che ciascun condomino avrebbe dovuto applicare il battiscopa nella propria terrazza, onde evitare ulteriri precoci infiltrazioni di acqua e derivanti problemi.

Orbene alcuni rispettosi hanno eseguito il lavoro sulla rispettiva proprietà privata. Uno no e se ne vedono già i segni sulla facciata e su una terrazza.

Ho scoperto qui che la delibera nella parte in cui obbligava a fare lavori sulle parti private è nulla, perchè l'amministratore non ha potere di obbligare un condomino a fare lavori su una parte privata.

Non è il primo errore che fa ahimè, alcuni anni fa il condominio subì (e perse) una causa civile perché l'amministratore applicò male il regolamento di condominio

A breve convocherà l'assemblea annuale, e vorrei denunciare l'errore.

Mi suggerite un modo per parlarne in assemblea?

Preciso che la maggioranza è "amica" dell'amministratore (compreso il condomino inadempiente) e quindi potrebbero difenderlo, ma io e altri (pure se a millesimi siamo la minoranza) non intendiamo far finta di niente e che l'amministratore prosegua indenne il suo rapporto con noi.

Inoltre l'art 2051 cc.riporta che se la mancata manutenzione di un condomino nella propria parte provoca danno ad altro proprietario, il primo deve risarcire il danneggiato. La richiesta di risarcimento può essere avanzata solo dal danneggiato (che è amico del danneggiatore inadempiente) ?

Grazie

 

dada67 dice:

In sede di assemblea straordinaria l'amministratore mise a verbale che ciascun condomino avrebbe dovuto applicare il battiscopa nella propria terrazza, onde evitare ulteriri precoci infiltrazioni di acqua e derivanti problemi.

Orbene alcuni rispettosi hanno eseguito il lavoro sulla rispettiva proprietà privata. Uno no e se ne vedono già i segni sulla facciata e su una terrazza.

Ho scoperto qui che la delibera nella parte in cui obbligava a fare lavori sulle parti private è nulla, perchè l'amministratore non ha potere di obbligare un condomino a fare lavori su una parte privata.

Non è il primo errore che fa ahimè, alcuni anni fa il condominio subì (e perse) una causa civile perché l'amministratore applicò male il regolamento di condominio

A breve convocherà l'assemblea annuale, e vorrei denunciare l'errore.

Mi suggerite un modo per parlarne in assemblea?

Preciso che la maggioranza è "amica" dell'amministratore (compreso il condomino inadempiente) e quindi potrebbero difenderlo, ma io e altri (pure se a millesimi siamo la minoranza) non intendiamo far finta di niente e che l'amministratore prosegua indenne il suo rapporto con noi.

Inoltre l'art 2051 cc.riporta che se la mancata manutenzione di un condomino nella propria parte provoca danno ad altro proprietario, il primo deve risarcire il danneggiato. La richiesta di risarcimento può essere avanzata solo dal danneggiato (che è amico del danneggiatore inadempiente) ?

Grazie

 

Se siete in minoranza fossi in voi lascerei perdere, chi ha effettuato il lavoro lo ha pagato, chi non lo ha fatto eventualmente se causerà danno dovrà pagarne le conseguenze su richiesta del danneggiato. 

Tullio Ts dice:

Se siete in minoranza fossi in voi lascerei perdere, chi ha effettuato il lavoro lo ha pagato, chi non lo ha fatto eventualmente se causerà danno dovrà pagarne le conseguenze su richiesta del danneggiato. 

Quindi essendo in minoranza dovremo ancora subire gli errori di questo amministratore?

L'ha passata liscia con la causa civile, salva la poltrona anche ora, e chissà in futuro cosa ci combinerà 😭

Purtroppo non siamo esperti in materia (al pari o meglio di lui.....)

dada67 dice:

Quindi essendo in minoranza dovremo ancora subire gli errori di questo amministratore?

L'ha passata liscia con la causa civile, salva la poltrona anche ora, e chissà in futuro cosa ci combinerà 😭

Purtroppo non siamo esperti in materia (al pari o meglio di lui.....)

Le opposizioni bisogna farle al momento giusto, ovvero se la delibera è annullabile si deve agire entro i classici 30 giorni pervisti dall'art. 1137 cc  e ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Questa pur essendo una delibera nulla è stata eseguita da alcuni condomini, mentre altri non l'hanno eseguita, per cui che si deve fare? Impugnare perchè si sono fatti i lavori? A che pro? Oramai sono stati effettuati e il lavoro va comunque pagato da chi lo ha fatto fare, mentre chi non l'ha fatto non pagherà nulla.

 

Cosa vorresti risolvere riproponenendo il problema in assemblea?

dada67 dice:

In sede di assemblea straordinaria l'amministratore mise a verbale che ciascun condomino avrebbe dovuto applicare il battiscopa nella propria terrazza, onde evitare ulteriri precoci infiltrazioni di acqua e derivanti problemi.

Orbene alcuni rispettosi hanno eseguito il lavoro sulla rispettiva proprietà privata. Uno no e se ne vedono già i segni sulla facciata e su una terrazza.

Ho scoperto qui che la delibera nella parte in cui obbligava a fare lavori sulle parti private è nulla, perchè l'amministratore non ha potere di obbligare un condomino a fare lavori su una parte privata.

Non è il primo errore che fa ahimè, alcuni anni fa il condominio subì (e perse) una causa civile perché l'amministratore applicò male il regolamento di condominio

A breve convocherà l'assemblea annuale, e vorrei denunciare l'errore.

Mi suggerite un modo per parlarne in assemblea?

Preciso che la maggioranza è "amica" dell'amministratore (compreso il condomino inadempiente) e quindi potrebbero difenderlo, ma io e altri (pure se a millesimi siamo la minoranza) non intendiamo far finta di niente e che l'amministratore prosegua indenne il suo rapporto con noi.

Inoltre l'art 2051 cc.riporta che se la mancata manutenzione di un condomino nella propria parte provoca danno ad altro proprietario, il primo deve risarcire il danneggiato. La richiesta di risarcimento può essere avanzata solo dal danneggiato (che è amico del danneggiatore inadempiente) ?

Grazie

 

se ci sono danneggiamenti sulla facciata il danneggiato è il condomìnio ed è quest'ultimo (cioè tutti i condòmini) a poter e voler vedere ripristinato il danno subito da parte del danneggiante (condòmino che non ha fatto i lavori).

visto che però sembra che sia difficile che l'assemblea deliberi un'azione contro quel condòmino, avete chances quasi nulle di far pendere la bilancia a vostro favore ...

Modificato da paul_cayard
Tullio Ts dice:

Cosa vorresti risolvere riproponenendo il problema in assemblea?

 

Che l'amministratore è parzialmente incapace

dada67 dice:

Che l'amministratore è parzialmente incapace

dato per vero, per sostituirlo ci vuole la maggioranza dei condòmini presenti ad un'assemblea e che questi abbiano almeno 500/1000.

se riuscite ad organizzarvi in tal senso potrete sostituirlo, altrimenti continuerà ...

dada67 dice:

Che l'amministratore è parzialmente incapace

Oltre a quento giustamente detto da Paul_Cayard, potreste adire al Giudice provando che l'amministratore abbia commesso gravi irregolarità ovvero quelle previste dall'art 1129 cc richiedendo la revoca;

 

... Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

.8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.

 

 

Modificato da Tullio Ts
dada67 dice:

In sede di assemblea straordinaria l'amministratore mise a verbale che ciascun condomino avrebbe dovuto applicare il battiscopa nella propria terrazza, onde evitare ulteriri precoci infiltrazioni di acqua e derivanti problemi.

Inoltre non è l'amministratore che mette a verbale, la respnsabilità dello scritto è del Presidente che l'ha fatto mettere a verbale dal segretario

grazie a tutti

rifletteremo sulle vs informazioni e cercheremo di agire nel miglior modo possibile

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