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Aggiornamento millesimi

Vi pongo questo questito: palazzina di 5 appartamenti. Nel 2012 fatta suddivisione millesimi. Uno dei condomini due mesi fa decide di "condonare" due camere, ovvero di passare ciò che prima era vano tecnico a camera da letto (passando da 68 a 96 m2). Ho posta all'amministratore il quesito dei millesimi il quale mi risponde che la variazione di tali quote deve essere decisa dalla maggioranza. avete suggerimenti?grazie

Vi pongo questo questito: palazzina di 5 appartamenti. Nel 2012 fatta suddivisione millesimi. Uno dei condomini due mesi fa decide di "condonare" due camere, ovvero di passare ciò che prima era vano tecnico a camera da letto (passando da 68 a 96 m2). Ho posta all'amministratore il quesito dei millesimi il quale mi risponde che la variazione di tali quote deve essere decisa dalla maggioranza. avete suggerimenti?grazie

Direi neppure l'assemblea....................

 

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Nel secondo caso la maggioranza sarebbe (in seconda convocazione) 1/6+1 di tutti i condomini che rappresentino almeno i 500/1000 dello stabile.

Nel secondo caso la maggioranza sarebbe (in seconda convocazione) 1/6+1 di tutti i condomini che rappresentino almeno i 500/1000 dello stabile.
Scusami, ma da dove viene questo tipo di maggioranza?

A me pare che hai fatto un po di confusione tra l'art. 66 Dacc (richiesta d'assemblea straordinaria) e l'art. 1136 cc. 2° comma

Mi riferisco all'art. 69 disp.att. c.c. il quale rimanda al 2º comma 1136, dal quale viene proprio la maggioranza che ho citato io.

Mi riferisco all'art. 69 disp.att. c.c. il quale rimanda al 2º comma 1136, dal quale viene proprio la maggioranza che ho citato io.

Forse sarà l' art 1136 comma 2 di un mondo parallelo .

In questo mondo la maggioranza e' meta' degli intervenuti e almeno 50 % del valore .

Mi riferisco all'art. 69 disp.att. c.c. il quale rimanda al 2º comma 1136, dal quale viene proprio la maggioranza che ho citato io.
Scusami ancora me nell'art 66 Dacc non viene neppure nominato l'art 1136 cc;

 

Disp. att. cc - Art. 66.L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

Nella seconda convocazione il quorum minimo di costituzione (teste) è di 1/3 di partecipanti al condominio. La maggioranza di un terzo è 1/6+ 1 che rappresenti almeno 500/1000 del valore. È solo matematica. Mi spego meglio: la metà di 1/3 è 1/6. Per essere maggioranza deve essere il minimo 1/6 +1. Parlo ovviamente del quorum minimo costitutivo.

html del file contenuto in --link_rimosso--

 

"Il nuovo testo dell’art. 69 disp. att. c.c. prevede che le tabelle millesimali

possono essere rettificate o modificate all’unanimità, ad eccezione di determinate ipotesi, per le quali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, 2° comma c.c..

 

L’art. 69 disp. att. c.c. si riferisce testualmente ai soli casi di rettifica o modifica, pertanto, per l’approvazione delle tabelle millesimali si terrà conto delle pronunce giurisprudenziali prevalenti, secondo le quali l’approvazione delle stesse può essere deliberata dall’assemblea con il voto favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei partecipanti al condominio di cui all’art. 1136, 2° comma c.c.; principio confermato dalla sentenza n. 11837 del 13.05.2013.

 

La Corte di Cassazione con la sentenza 4569 del 26.02.2014 ha ribadito la decisione della precedente sentenza 18477/2010, sostenendo che sia l’approvazione, sia la revisione delle tabelle millesimali possono essere deliberate a maggioranza dell’assemblea."

Mi riferisco all'art. 69 disp.att. c.c. il quale rimanda al 2º comma 1136, dal quale viene proprio la maggioranza che ho citato io.
Scusami ancora ma nell'art 66 Dacc non viene neppure nominato l'art 1136 cc;

 

Disp. att. cc - Art. 66.

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

Art 1136 comma 2 codice civile

Omissis

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio .

Omissis

Art 1136 comma 2 codice civile

Omissis

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio .

Omissis

Parliamo della stessa cosa, solo che io mi riferivo al quorum minimo per costituire l'assemblea in seconda convocazione, ma la regola è sempre la stessa: la maggioranza dei presenti

No è cosa diversa . Una cosa e' la maggioranza dei presenti

Altra dire un 1/6 +1 (che sara' maggioranza solo in un caso ovvero se partecipano solo 1/3 )

Al variare del numero degli intervenuti varia la maggioranza .

 

E il conto lo fai sul numero effettivo di intervenuti non sul minimo del quorum costitutivo .

Difatti mi riferivo solamente al quorum minimo in seconda convocazione, cioè a 1/3, del quale tuttavia la maggioranza (cioè 1/6+1) deve rappresentare almeno 50%del valore. Ovviamente se il quorum minimo è stato soddisfatto e l'assemblea si è costituita allora la maggioranza è 1/2 +1 dei presenti

Non capisco a che pro parlare di 1/6+1 (che rappresenta la maggioranza solo in un caso )quando con "la maggioranza degli intervenuti" indica tutti i casi .

Nel caso in cui gli intervenutti fossero inferiori ad 1/3 dei partecipanti al condominio, pur possedendo 500/1000.

Nel caso in cui gli intervenutti fossero inferiori ad 1/3 dei partecipanti al condominio, pur possedendo 500/1000.

Cerchiamo di semplificare.

Innanzitutto era stata richiesta la maggioranza necessaria alla deliberazione e non alla costituzione.

Secondariamente l'art, 1136 II comma cui l'ex art. 69 dacc si riferisce è chiaro :

 

- maggioranza intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi.

Punto, fine della discussione.

Non generiamo inutili confusioni.Grazie.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Grazie..... pertanto occorre comunque sempre la maggioranza?

Se non ricorrono i presupposti di cui all'ex art. 69 dacc la revisione non è deliberabile.

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"Il nuovo testo dell’art. 69 disp. att. c.c. prevede che le tabelle millesimali

possono essere rettificate o modificate all’unanimità, ad eccezione di determinate ipotesi, per le quali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, 2° comma c.c..

 

L’art. 69 disp. att. c.c. si riferisce testualmente ai soli casi di rettifica o modifica, pertanto, per l’approvazione delle tabelle millesimali si terrà conto delle pronunce giurisprudenziali prevalenti, secondo le quali l’approvazione delle stesse può essere deliberata dall’assemblea con il voto favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei partecipanti al condominio di cui all’art. 1136, 2° comma c.c.; principio confermato dalla sentenza n. 11837 del 13.05.2013.

 

La Corte di Cassazione con la sentenza 4569 del 26.02.2014 ha ribadito la decisione della precedente sentenza 18477/2010, sostenendo che sia l’approvazione, sia la revisione delle tabelle millesimali possono essere deliberate a maggioranza dell’assemblea."

Quando si citano le massime si dovrebbero però leggere i contenuti che talvolta riportano principi opposti.

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In ogni caso il novellato ex art. 69 dacc è entrato in vigore il 18/6/2013 grazie alla legge di riforma ( 220/12) che ha cambiato taluni aspetti che sentenze antecedenti potevano far ritenere corretti.

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