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max778

Occupazione spazi comuni

Salve, dopo il mio invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all'amministratore lamentandomi che alcuni spazi comuni venivano occupati perennemente da altre persone con materiale ingombrante come tavoli da pic nic , bici, motorini smontati, fusti di ferro, tavoloni da ponteggio ecc. L'amministratore ha affisso in bacheca un avviso che non bisognava occupare gli spazi comuni come da regolamento di condominio. Dopo l'affissione sono passati due mesi ho chiamato l'amministratore lamentandomi che gli spazi comuni sono ancora occupati con il sopraelencato materiale e mi ha risposto che lei non poteva fare altro che affiggere in bacheca l'avviso e che non poteva farlo rimuovere perchè non sa se sono dei condomini o di altre persone esterne al condominio.

Domanda è possibile che questi oggetti restino dove si trovino dando un'immagine degradande del condominio?

L'amministratore non può fare di più?

Ci sono leggi a riguardo per far rimuovere forzatamente i materiali?

 

Sentiti ringraziamenti.

L'amm.re può inviare raccomandata a/r a tutti i proprietari, facendo presente della situazione, anche perché se qualcuno si fa male può chiedere dei danni e ne rispondono tutti. (l'accesso alle parti comuni è aperto a tutti o è accessibile solo ai condomini?)

Con la riforma del condominio testo approvato al senato novembre 2012 entrata

in vigore 18 giugno 2013 che mira a tutelare il diritto di ciascun condomino a servirsi delle parti comuni

senza che ciò possa impedire o limitare il pari diritto degli altri ivi compreso il ricorso all’azione giudiziaria,

per farlo cessare.

L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni,

salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli

appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni,

neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi

speciali.

1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che le

stesse siano state sottratte con delibera unanime all'uso comune, rispettando la destinazione e senza

pregiudicare il valore delle unità immobiliari».

Le singole proprietà risultano da ogni atto di acquisto, e le parti comuni, risultano da ogni atto di acquisto e

tabelle millesimali del condominio.

Art. 1119.

Indivisibilità.

 

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. (1)

rispondo a "marina 54" L'accesso alle parti comuni in questione è alle spalle del condominio aperto e accessibile a tutti.

In realtà è stato rivisto anche il sistema delle multe. Devi leggere sul tuo regolamento se vi siano già menzionate sanzioni.

Il problema è che non sempre si sa per certo di chi siano gli oggetti.

 

Ragionando all'inverso, se sono oggetti che invece servono al proprietario l'amministratore potrà disporre lo sgombero coattivo a spese del condominio.

A volte alcuni amministratori non hanno voglia di agire più di tanto in quanto situazioni simili vanno a rompere equilibri consolidati e disturbano il consenso su cui si forma il rinnovo del mandato.

 

Comunque, è suo preciso dovere operare con tutti i mezzi per il rispetto del regolamento di condominio, la tutela delle parti comuni impedendone il degrado. Per uno sgombero non ha bisogno di delibera.

 

In caso non intendesse andare oltre la lettera, o vai da un avvocato, o lo diffidi, o ti giri dall'altra parte.

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