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Giuseppe65

Frontalino a seguito sentenza della cassazione 1784/2007 ( frontalino privato)

salve,

 

Ho letto una sentenza della cassazione 1784/2007. Ella dice i frontalini sono privati. Il caso era di una spesa sosteunata dall'amm.re che era intervenuto per rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone sui frontalini di balconi ritenedoli parti comuni. La mcorte premette che tra le attribuzioni dell'amm.re vi siano atti conservativi e puo' mordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente. nessun intervento sulle proprietà private .

Posto cio' mi pongo due domande che giro a voi :

 

1- A questo punto quando vi sono lettere o richiami orali da parte dei condomini per pericolo dio frontalini una lettera di risposta citando la sentenza dovrebbe risolvere il problema?

2- In caso di ingiunzione ad hora del comune per eliminare il pericolo individuato da caduta di un frontalino ( xkè se è generica l'ingiunzione non potendo individuare dove è caduto credo che si possa addebitare alla compagine condominiale la spesa) sarebbe opporsi all'ingiunzione chiedendo di notifiacre l'atto al condomino proprietario del balcone giusta la sentenza della cassazione?

3- Se la sentenza ha un peso giuridico in caso di ristrtturazione del fabbricato potrebbe qualche condomino non partecipare alla spesa di ripristino del frontalino e quindi anche del sottobalcone ritendendolo di sua proprietà dichiarando di provvedere4 a sue spese .

che dite?

salve,

 

Ho letto una sentenza della cassazione 1784/2007. Ella dice i frontalini sono privati. Il caso era di una spesa sosteunata dall'amm.re che era intervenuto per rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone sui frontalini di balconi ritenedoli parti comuni. La mcorte premette che tra le attribuzioni dell'amm.re vi siano atti conservativi e puo' mordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente. nessun intervento sulle proprietà private .

Posto cio' mi pongo due domande che giro a voi :

 

1- A questo punto quando vi sono lettere o richiami orali da parte dei condomini per pericolo dio frontalini una lettera di risposta citando la sentenza dovrebbe risolvere il problema?

2- In caso di ingiunzione ad hora del comune per eliminare il pericolo individuato da caduta di un frontalino ( xkè se è generica l'ingiunzione non potendo individuare dove è caduto credo che si possa addebitare alla compagine condominiale la spesa) sarebbe opporsi all'ingiunzione chiedendo di notifiacre l'atto al condomino proprietario del balcone giusta la sentenza della cassazione?

3- Se la sentenza ha un peso giuridico in caso di ristrtturazione del fabbricato potrebbe qualche condomino non partecipare alla spesa di ripristino del frontalino e quindi anche del sottobalcone ritendendolo di sua proprietà dichiarando di provvedere4 a sue spese .

che dite?

le sentenze non sono legge . ovvero sono vincolanti solo per le parti in causa ,per il resto sono giurispundenza .

 

in altri sistemi le sentenze contribuiscono ad essere "fonti del diritto ",in Italia no.

 

 

quindi

Balconi: la spesa è personale.

Le spese per i frontalini dei balconi sono sempre dei singoli proprietari, se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile. Così la sentenza 1784/2007 della Cassazione ha messo i puntini sulle i dell'annosa questione.

Nel concreto, la Cassazione ha affrontato il caso di una spesa sostenuta dall'amministratore che era intervenuto per rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone sui frontalini di balconi ritenendoli parti comuni e pertanto di sua competenza, e costretto poi ad agire in giudizio per il recupero dell'importo anticipato ( posto a carico di tutti i condomini dello stabile ), non essendo stato ratificato il suo operato dall'assemblea dei condomini.

La premessa da cui è partita la Corte, anzitutto, è che tra le attribuzioni dell'amministratore si annovera anche il compimento di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ( articolo 1130, n. 4 del Codice civile ).

Non può però ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea ( articolo 1135 del Codice civile ).

Nessun tipo di intervento sulle parti di proprietà privata può essere richiesto o spontaneamente eseguito all'amministratore salvo incarico personale su richiesta di un condomino: in tal caso l'incarico, se accettato, lo dovrà gestire a titolo personale e non in quanto amministratore.

La Corte ha confermato l'orientamento ormai condiviso dai giudici di legittimità secondo cui " i balconi non essendo elementi accidentali e privi di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all'uso comune ma soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di proprietà esclusiva, non costituiscono parti comuni dell'edificio ma devono considerarsi esclusivamente appartenenti al proprietario dell'unità immobiliare della quale costituiscono naturale prolungamento " ( sentenza n. 8159/1996 ), in tutte le sue componenti salvo che le parti che lo compongono contribuiscono a costituire l'aspetto architettonico o abbellimento dell'edificio.

La spesa dei frontalini dei balconi, pertanto, non può essere ripartita fra tutti i condomini se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, anche quando l'intervento sia stato imposto da una ordinanza comunale per ragioni di urgenza ( sentenza n. 1784/2007 ).

Al di fuori di tale circostanza o in mancanza di prova, le spese dei frontalini vanno imputate solo ai condomini proprietari dei balconi ed è addirittura considerata illeggttima e viziata di nullità la delibera che impone spese ( e la relativa ripartizione ) riguardanti gli interventi di manutenzione dei balconi da considerarsi di proprietà esclusiva a chi non è titolare di balconi ( Cassazione, sentenza n. 21199/2005).

Ai soli proprietari compete, invece, l'esecuzione degli interventi manutentivi che li riguardano e su di essi ricadono le responsabilità per eventuali danni, causati a terzi, da caduta di parti pericolanti.

E' questa la conseguenza naturale e ovvia della natura " privata " dei balconi che la Suprema corte nella sentenza in commento n. 1784/2007 ha voluto fare emergere.

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