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anita runca

"Accesso al fondo" per installazione ponteggio per consentire la costruzione di balconi.

Mi perviene una raccomandata da due inquilini del primo e secondo piano ,io abito a piano terraed ho un giardinetto, dove mi si intima di consentire l'installazione di un ponteggio per il tempo necessario per la costruzione dei loro balconi....cio' ai sensi e per gli effetti dell'articolo.843cod.civ.Balcon che andrebbero secondo me ha togliermi quella poca luce essendo le mie finestre esposte a nord.Spero di essere stara chiara e spero in una vostra risposta. Grazie.

diciamo che la costruzione di un balcone è possibile nel rispetto delle seguenti condizioni:

- rispettare il decoro architettonico dell'edificio e la sua stabilità;

- non si deve arrecare danno alle parti comuni o alle proprietà individuali

degli altri condomini

- va rispettata la normativa urbanistica e quella sulle distanze fra costruzioni,

quindi è necessario il permesso da parte del comune – ufficio tecnico

comunale.

@ anita runca

Aggiungo a quanto detto da Josefat

Nel caso di edifici in condominio, i proprietari dei singoli piani possono utilizzare i muri comuni, nella parte corrispondente agli appartamenti di proprietà esclusiva, aprendovi nuove porte o vedute preesistenti o trasformando finestre in balconi o in pensili, a condizione che l'esercizio della indicata facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 c.c., non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e non menomi o diminuisca sensibilmente la fruizione di aria e luce per i proprietari dei piani inferiori. Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto sussistente una sensibile diminuzione di aria e luce in danno dell'appartamento sito al piano terra, in conseguenza della costruzione di balconi da parte dei proprietari degli appartamenti siti al primo e al secondo piano, in relazione anche alla giacitura particolare dell'edificio condominiale, il cui piano terra si trovava di circa due metri al di sotto della latistante via pubblica. (Cass. 14/12/94 n. 10704)

Per cui se da questa costruzione avrai notevole diminuzione di aria e luce potrai opporti.

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