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AntonioSam

Possibilità di installare un Gazebo

Salve, gradirei avere informazioni a riguardo un problema che mi si è presentato nel mio condominio.

Praticamente nel nostro regolamento condominiale contrattuale, è previsto per i condomini del piano terra, qualora ne avessero la necessità, di montare un gazebo nel proprio giardino( c'è scritto solo questo e basta a riguardo). Il mio giardino ha una forma ad L e il condomino del piano sopra il mio ha un balcone su un lato con una finestra subito dopo e, un'altro balcone sull'altro lato del mio giardino.

Con molta educazione, li ho informati che avrei voluto montare un gazebo in legno al posto del gazebo in tela che avevo già montato consegnando anche il disegno della forma altezza ecc.. La signora proprietaria dell'abitazione, mi ha fatto chiamare dall'amministratore dicendomi che si opponeva facendo riferimento all'articolo 907 del c.c. e quindi ostacolandomi almeno per il momento la realizzazione dello stesso. Siccome l'art. 907 riporta che per la realizzazione di costruzioni debbano esserci almeno 3metri in orizzontale, 3 metri in verticale e 3 metri di lato, io, secondo il suo parere, non potrei realizzare la struttura, perchè su nessun lato del mio giardino non ho i 3 metri necessari da poter lasciare ( larghezza spazio giardino metri 4,65) per il montaggio del gazebo. L'altezza del gazebo che io vorrei montare è comunque al di sotto di almeno 110cm dal margine inferiore del suo balcone e se mi sposto in direzione della finestra starei a circa 2,5 metri al di sotto e, relizzandolo della larghezza di tre metri, starei a circa 1,5 metri di distanza in senso orizzontale.

Siccome ho comprato la casa con il giardino sognando di poter fare un bel gazebo visto che è previsto nel regolamento contrattuale, in queste condizioni mancherebbero le condizioni che mi hanno spinto a comprare la casa con il giardino.

Qualcuno può dirmi se realmente sono impossibilitato a realizzare un gazebo o avrei qualche speranza in merito?

Se io dovessi rispettare l'articolo 907 c.c. potrei realizzarlo di circa 80cm di larghezza...

Grazie

Antonio

Secondo il mio parere la possibilità di trovarti in causa c'è, visto che l'art. 907 cc parla di tre metri tra una costruzione e l'altra, quello che deciderà il Giudice, non si può anticipare.

Per la costruzione di un gazebo con copertura fissa servono molto spesso anche permessi comunali. Ti sei informato al riguardo?

Per la costruzione di un gazebo con copertura fissa servono molto spesso anche permessi comunali. Ti sei informato al riguardo?
Mi permetto di osservare che i permessi comunali possono eccedere, ovvero il minimo comunale potrebbe essere superiore ai 3 metri previsti dal Codice Civile, non inferiore.

Per quanto concerne le distanze in linea verticale può tornare utile la sentenza:

 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 16.01.2013, n. 955:

I principi appena ricordati si coordinano con l'ulteriore dictum per cui "il proprietario o condomino il quale realizzi un manufatto in appoggio o in aderenza al muro in cui si apre una veduta diretta o obliqua esercitata da un sovrastante balcone, e lo elevi sino alla soglia del balcone stesso, non è soggetto, rispetto a questo, alle distanze prescritte dall'art. 907 c.c., comma 3,....

 

Per le restanti distanze e vedute, per il gazebo, come già ricordato sarà eventualmente il giudice a decidere in merito a se la "costruzione" sia aderenti o meno al 907 del CC.

 

Faccio notare che il gazebo potrà anche non essere fissato solidamente al suolo, acquisendone in questo senso le caratteristiche di struttura provvisoria ( o precaria, temporanea) soggetta quindi a titolo comunale gratuito.

Si mi sono informato al comune e comunque bisogna fare il progetto, pagare per i vari bolli ecc..ecc..

Il fatto è che fare il gazebo è previsto dal regolamento condominiale e che tutti abbiamo firmato all'acquisto della casa. Capisco l'articolo 907 ma a questo punto se io non costruisco davanti la sua finestra e sto sotto di circa 2,5 metri e distante dal muro circa 1,7 metri perchè non potrei farlo visto che non gli arreco fastidi? Compro una casa con giardino, sognando di fare il gazebo, previsto nel regolamento e invece solo perchè l'inquilino di sopra muore dall'invidia, non posso realizzarlo...

Si mi sono informato al comune e comunque bisogna fare il progetto, pagare per i vari bolli ecc..ecc..

Il fatto è che fare il gazebo è previsto dal regolamento condominiale e che tutti abbiamo firmato all'acquisto della casa. Capisco l'articolo 907 ma a questo punto se io non costruisco davanti la sua finestra e sto sotto di circa 2,5 metri e distante dal muro circa 1,7 metri perchè non potrei farlo visto che non gli arreco fastidi? Compro una casa con giardino, sognando di fare il gazebo, previsto nel regolamento e invece solo perchè l'inquilino di sopra muore dall'invidia, non posso realizzarlo...

Se tu posizioni il gazebo a distanza ridotta, il condomino potrà adire al Giudice richiedendo siano rispettate le distanze, e forse, ma dipende dall'ufficio tecnico del Comune, non ti sarà rilasciato neppure il premesso comunale

Allora il regolamento condominiale che è valore contrattuale, praticamente non ha nessuna validità?

E quindi anche il diritto di proprietà non vale niente se si deve comunque rispettare l'art. 907.

Sono pochi i giardini che hanno tre metri di distanza sia sul fronte che in obliquo e se ho ben capito la decisione dell'inquilino del primo piano prevale più del proprietario dell'immobile.

Il regolamento contrattuale non può disporre contro legge, nel caso potrebbe aumentare i 3 metri minimi, ma non ridurli.

L'inquilino non centra è il proprietario che può obiettare.

E invece la sentenza della cassazione che ha citato prima Marcanto come mai andrebbe contro lart. 907 sulla distanza? Forse se la struttura si lega al muro cambia qualcosa?

Se viene appoggiata al muro impedirà la veduta appiombo, ed il proprietario potrà farla togliere, perchè ha diritto di veduta sino alla base dello stabile;

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato (Cassazione Civile, Sez. II Sent. 16.01.2013, n. 955)

Tullio, ti ringrazio e ti sono grato per il tempo che mi hai dedicato. Per la mia questione ho capito che devo solo scegliere se farlo comunque ed iniziare una possibile causa con i signori del piano di sopra se si intestardiscono...

Grazie mille

Concordo con quanto detto da "Tullio"

faccio solo due note

"Allora il regolamento condominiale che è valore contrattuale, praticamente non ha nessuna validità?"

Molte volte l'ingenuità mi fa sorridere .....pretendere che un regolamento contrattuale possa prevalere su una norma costituita è un po’ troppo.

E' una questione di "gerarchia" il regolamento soggiace o soccombe alla norma/legge semplicemente perché disciplina solo l'ambito e la sfera condominiale.

 

"la sentenza della cassazione che ha citato prima Marcanto come mai andrebbe contro lart. 907 sulla distanza?"

la sentenza richiamata interpreta solo un comma di tale articolo

forse questo è uno dei tanti misteri del diritto e della giurisprudenza!

"la sentenza della cassazione che ha citato prima Marcanto come mai andrebbe contro lart. 907 sulla distanza?"

la sentenza richiamata interpreta solo un comma di tale articolo

forse questo è uno dei tanti misteri del diritto e della giurisprudenza!

Infatti, me ne sono accorto dopo averla postata, la massima che ho postato sulla veduta appiombo (#14) è tratta dalla stessa sentenza che avevi postato tu in precedenza al post #7 (Cassazione Civile, Sez. II Sent. 16.01.2013, n. 955)
Infatti, me ne sono accorto dopo averla postata, la massima che ho postato sulla veduta appiombo (#14) è tratta dalla stessa sentenza che avevi postato tu in precedenza al post #7 (Cassazione Civile, Sez. II Sent. 16.01.2013, n. 955)

Si è come dici le due citazioni sono nella medesima sentenza, ma con una precisazione:

se ricordo bene il giudice nella sentenza

(1) Cassazione Civile, Sez. II Sent. 16.01.2013, n. 955

cita, certamente, la questione dell'appiombo che in realtà è una pronuncia di una precedente sentenza.

Ossia la citazione è si contenuta nella sentenza (1) ma è solo un richiamarsi ad essa in quanto emanata in altro giudizio.

 

PS: al momento non ho modo di controllare e credo di ricordare che sia cosi.....salvo tue smentite 🙂

Si è come dici le due citazioni sono nella medesima sentenza, ma con una precisazione:

se ricordo bene il giudice nella sentenza

(1) Cassazione Civile, Sez. II Sent. 16.01.2013, n. 955

cita, certamente, la questione dell'appiombo che in realtà è una pronuncia di una precedente sentenza.

Ossia la citazione è si contenuta nella sentenza (1) ma è solo un richiamarsi ad essa in quanto emanata in altro giudizio.

 

PS: al momento non ho modo di controllare e credo di ricordare che sia cosi.....salvo tue smentite 🙂

Ricordavo bene!

E' di conuetudine che un giudice per dare "sostanza e forza" alle sue decisioni si richiami (o faccia riferimento) a delle precedenti decisioni ...... che magari direttamente o indirettamente investono il medesimo ambito.

Ricordavo bene!

E' di conuetudine che un giudice per dare "sostanza e forza" alle sue decisioni si richiami (o faccia riferimento) a delle precedenti decisioni ...... che magari direttamente o indirettamente investono il medesimo ambito.

Si esattamente, esistono numerose sentenze che ne richiamano altre precedenti, specialmente quelle di Cassazione

Stavolta nella mia ricerca ho trovato subito la più recente e l'ho postata, e meno male perchè se postavo quella del '97 qualcuno poteva dire se ne avevo di più antiche 🙂

La cosa che a me da fastidio è che pur non arrecando nessun problema ne di sicurezza e neanche di veduta visto che starei al di sotto delle sue vedute di circa 2,5 metri, comunque mi devono rompere le scatole ugualmente.

Se si parla di sicurezza, sul retro dove c'è il mio balcone e dove ho montato le inferriate, ad un ladro basterebbe arrampicarsi sulle mie inferriate per arrivate con molta facilità sul suo balcone.

Invece dal gazebo che vorrei montare, potrebbero comunque arrivare alla loro finestra ma solo se riuscissero a farsi allungare le braccia come spiderman. Per me è solo una questione di pura invidia...non compro il piano terra perchè ho paura che vengano a rubarmi e quindi opto per il primo piano e poi quando vedo tutte le belle cose che fa quello di sotto nel proprio giardino, incomincio a morire d'invidia...

Penso proprio che se non trovo un accordo, faremo una lunga causa

marcanto dice:

Per quanto concerne le distanze in linea verticale può tornare utile la sentenza:

 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 16.01.2013, n. 955:

I principi appena ricordati si coordinano con l'ulteriore dictum per cui "il proprietario o condomino il quale realizzi un manufatto in appoggio o in aderenza al muro in cui si apre una veduta diretta o obliqua esercitata da un sovrastante balcone, e lo elevi sino alla soglia del balcone stesso, non è soggetto, rispetto a questo, alle distanze prescritte dall'art. 907 c.c., comma 3,....

 

Per le restanti distanze e vedute, per il gazebo, come già ricordato sarà eventualmente il giudice a decidere in merito a se la "costruzione" sia aderenti o meno al 907 del CC.

 

Faccio notare che il gazebo potrà anche non essere fissato solidamente al suolo, acquisendone in questo senso le caratteristiche di struttura provvisoria ( o precaria, temporanea) soggetta quindi a titolo comunale gratuito.

Caro ingegnere si veda le sentenze circa gazebi permanenti e provvisori riguardo al permesso di costruzione!

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