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ziggy

Maggioranze qualificate

Buonasera a tutti,

se possibile spero in un vostro aiuto per capire cosa s'intende per maggioranza qualificata, ossia si contano solo i millesimi o anche le teste ?

Nel mio condominio siamo in dieci, presenti in assemblea 7 si deve deliberare per installazione ascensore, revisione tabelle, revisione regolamento condominiale : 5 favorevoli 570 millesimi, Quindi 5 teste favorevoli 2 no e 3 assenti.

Delibera approvata?

Nelle delibere ci sono diversi gradi per stabilire le maggioranze;

- maggioranza semplice, quella in cui è sufficiente in 2° convocazione assembleare la presenza di 1/3 dei condomini rappresentanti almeno 1/3 del valore dell'edificio e la deliberazione sarà valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

- maggioranza qualificata, quella in cui è sufficiente in 1° e 2° convocazione almeno la metà dei condomini presenti e rappresentanti almeno 500 mlm del valore dell'edificio

- maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno 2/3 del valore dell'edificio per le delibere riguardanti le innovazioni (artt. 1120 e 1122 bis cc)

Per il tutto vedi l'art. 1136 cc.

Poi ci sono le innovazioni gravose o voluttuarie cui fa parte l'ascensore, per cui in questo caso si veda l'art 1121 cc

 

- 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari

condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione

separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella

spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei

condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque

tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione

dell’opera.

 

In pratica nessuno è obbligato a partecipare all'innovazione di questo impianto, ovvero per assurdo uno solo o più condomini potrebbero installare l'impianto, pagare tute le spese, anche quelle di manutenzione e usarlo soltanto loro, lasciando la possibilità agli altri di poterne divenire comproprietari quando lo vorranno contribuendo a queste spese.

Per cortesia, quando invece si tratta di modiche del regolamento interno, ivi comprese la ripartizione delle spese ascensore, e dei relativi millesimi allegati al regolamento CONTRATTUALE, Mi pareva che la maggioranza fosse stabilita in Assoluta.

Mi spiace e mi scuso nel chiedervi la massima urgenza per la riunione di questa sera. Grazie infinite

Per cortesia, quando invece si tratta di modiche del regolamento interno, ivi comprese la ripartizione delle spese ascensore, e dei relativi millesimi allegati al regolamento CONTRATTUALE, Mi pareva che la maggioranza fosse stabilita in Assoluta.

Mi spiace e mi scuso nel chiedervi la massima urgenza per la riunione di questa sera. Grazie infinite

Buongiorno, il quesito posto, non è stato affrontato per mancanza di tempo quindi rimandato. Il problema posto invece resta anzi si allarga anche ai millesimi di proprietà per vendita e accquisizione di garag, quindi variazione dei millesi che il regolamento CONTRATTUALE riporta erroneamente. Quali sono le maggioranze da considerare per l'approvazione a modifiche nel regolamento CONTRATTUALE. Grazie del vostro contributo.

Regolamento Contrattuale, modifiche comportanti variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni o nel potere dei condòmini di disporre delle proprietà esclusive sia in prima che in seconda convocazione 1000/1000 (unanimità dei condòmini)

Buongiorno, vorrei condividere con voi alcune considerazioni: 1) se in un edificio vengono vendute pertinenze (garage) e quindi chi la vende cala di 0,797 chi l'acquista cresce di 0,797 mill. Questa è una variazione dei mill. generali non dovuta ad una revisione per errori di sostanza originaria ma solo di passaggi di proprietà; ritengo che le tabelle allegate al regolamento contrattuale, potrebbero essere variate d'ufficio e trasmesse ai Condomini con le valutazioni e nemmeno poste in votazione. In ogni caso, da numerose ricerche, presso studi di gestione condominiale mi trovo risposte discordanti per le variazioni millesimali; in 2° convocazione c'è chi afferma la maggioranza e 500 mill. c'è chi asserisce 1000 mill, quindi totalità. 2) se, originariamente la spesa ascensore è stata regolamentata con il sistema millesimi rispetto all'altezza poi per piano suddivisa per numero di Persone presenti ( metodo più affinato che pesa l'utilizzo dell'ascensore; permesso dal vecchio e nuovo codice " il regolamento condominiale può ......Art. 1138".) e se tale scelta viene valutata non più idonea a tal punto di applicare quanto previsto dall'Art. 1124 ( Derogabile), ancora una volta si cade nella variazione del regolamento il quale deve recitare che le spese ascensore non saranno più suddivise con il vecchio metodo ma ( per scelta) come recita l'art. 1124. Ora qualcuno, giustamente mi potrà far notare che sono diverse le ragioni trà il punto 1) ed il punto 2), resta sempre però il fatto di capire ed avere elementi certi, anche di sentenze sul come considerare le maggioranze per deliberare anche se le "disposizioni di attuazione del Codice civile" All'Art. 68 e 69, primo capoverso, richiama l'unanimità, salvo richiamare il secondo comma dell'Art. 1136 nei casi 1) e 2) del'Art. 69. Conclusioni: per il primo punto posto mi sembrerebbe corretto operare come descritto, per il secondo punto ( ascensori) o forti dubbi sulla unanimità per una scelta che lo stesso codice indica all'Art. 1124. Grazie a Quanti vorranno esprimersi in merito. Cordiali saluti.

Buongiorno a Tutti, chiedo cortesemente osservazioni e considerazioni su quanto di recente ho postato. Grazie.

Cordiali saluti

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