#1 Inviato 2 Febbraio, 2016 Buona sera, come da titolo: " può un singolo condomino denunciare l'ex amm.re per appropriazione indebita?(non vuol dare la documentazione richiesta).Grazie.
#2 Inviato 2 Febbraio, 2016 Non v’è ragione di dubitare che anche il singolo condomino possa agire per tutelare le ragioni della compagine condominiale in relazione alla sua quota di partecipazione alla stessa. https://www.condominioweb.com/lamministratore-come-mandatario-dei-condomini-e-gli-obblighi-contrattuali-a-cio-connessi.310
#3 Inviato 2 Febbraio, 2016 Non è un reato quindi non puoi denunciarlo. Puoi trascinarlo in giudizio e chiederne la revoca. Fate mooolto prima a cambiare amministratore in assemblea.
#4 Inviato 2 Febbraio, 2016 Ma perché non vuole darti la documentazione richiesta? Quali motivazioni adduce in merito alla negazione dei documenti? Se non l'hai fatto mandagli una raccomandata. Inoltre se viene meno il rapporto fiduciario con chi gestisce i vostri soldi è meglio revocare l'amministratore e nominarne uno nuovo. Potete convocare l'assemblea anche voi condomini e se non erro per richiederla basta 1/6 dei millesimi
#6 Inviato 3 Febbraio, 2016 Buon giorno, il motivo non lo so ma di fatto le richieste sono state fatte. Volevo sapere se si può procedere personalmente in quanto il nuovo amm.re non vuole fare nulla...
#7 Inviato 3 Febbraio, 2016 Certo che puoi procedere singolarmente, a tua cura e spese, ma se avete già cambiato amministratore a che serve.
#8 Inviato 3 Febbraio, 2016 L'amm.re copre i suoi errori ed è molto di parte. I documenti che cerco sono seri.
#9 Inviato 3 Febbraio, 2016 L'amm.re copre i suoi errori ed è molto di parte. I documenti che cerco sono seri. Anche il nuovo amministratore non fornisce documenti?
#10 Inviato 3 Febbraio, 2016 La querela per appropriazione indebita può essere presentata da qualunque condomino, in quanto interessato alla documentazione. La querela può essere presentata anche se non si tratta di somme di denaro, poiché la norma punisce chi si appropria di denaro o di cose mobili altrui (nel cui novero vanno inseriti i documenti, cfr. art. 646 codice penale).