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fabiom85

Antenna centralizzata, obbligo per i condomini contrari?

Ho letto diversi argomenti in giro, ma non mi sono fatto un'idea definitiva sull'argomento. Spero riusciate a dirimere i miei dubbi che probabilmente interesseranno altri.

Su 20 condomini 15 approvano l'installazione di un'antenna centralizzata terrestre e satellitare.

Conscio che le spese vanno ripartite in parti uguali e che sono i proprietari a doversene fare carico, non gli inquilini, ma la domanda è, tutti devono partecipare alla spesa?o essendoci una minoranza contraria questi possono non partecipare, trattandosi di una innovazione suscettibile di utilizzazione separata?

 

vi sarei grato se suffragaste la vostra risposta con sentenze o, possibilmente, leggi. Così che io possa presentare la cosa in assemblea.

 

ad esempio la L.66/2001 stabilisce che: "Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice."

Questo si applica anche al mio caso, trattandosi di antenna sia digitale che satellitare?e in che modo potrebbe incidere sulla minoranza contraria?

grazie a tutti

però ad esempio altrove leggo:

 

01/01/2004 ----Antenne paraboliche Quali sono le regole?

La disciplina e stata stabilita dalla legge n. 66/2001. Le maggioranze necessarie per installarle. E i limiti ....

Solo gli utilizzatori pagano le spese La decisione di installare in condominio una nuova antenna centralizzata non vincola tutti, neppure coloro che hanno dato il loro assenso. Infatti si tratta di un impianto "suscettibile di utilizzazione separata" (art.1123 C.C. II comma). Le spese saranno pagate solo da coloro che intendono servirsene. Chi preferisce restare staccato potra, anche successivamente, cambiare idea e allacciarsi: pagando non solo le spese di connessione, ma anche la sua quota di quelle di prima installazione, opportunamente rivalutata in base all'inflazione (art. 1121 c.c. III comma). I condomini gia connessi non potranno dissociarsi dai costi di ammodernamento dell'impianto, anche se dovessero essere valutati come particolarmente gravosi. La maggioranza per l'approvazione di queste migliorie sono, in seconda convocazione di assemblea, di almeno 1/3 dei condomini che possiedano 1/3 dei millesimi. A meno che il regolamento condominiale contrattuale disponga diversamente, le spese vanno divise in parti uguali tra tutti i condomini, perché l'uso fatto dall'abitante in un monolocale e identico a quello di chi vive in un appartamento vastissimo.

Maggioranze per l'antenna

- Installazione di antenna centralizzata tradizionale: maggioranza dei condomini che rappresenti 2/3 dei millesimi.

- Installazione di parabolica centralizzata: 1/3 dei condomini che possiedano 1/3 dei millesimi.

- Potenziamento di antenna o parabolica centralizzata: 1/3 dei condomini che possiedano 1/3 dei millesimi (in seconda convocazione).

- Installazione di antenna individuale: non occorre assenso assembleare. E nulla la clausola di divieto nel regolamento contrattuale (salvo divieto di regolamento comunale).

Liberta di parabola in condominio Nell'articolo 2 bis comma 13 e stabilito che le opere di installazione di nuovi impianti di radiodiffusione via satellite sono "innovazioni necessarie". Dunque, per decidere la nuova posa in opera, basta l'assenso della maggioranza dei partecipanti all'assemblea, che rappresenti almeno 1/3 dei condomini con almeno 1/3 delle quote. Si tratta della maggioranza minima prevista dal Codice Civile per le semplici migliorie, che la nostra legge sembra imporre in ogni caso, anche in prima convocazione dell'assemblea, quando - di regola - occorrerebbe un assenso piu ampio. Questa legge privilegia solo gli antiestetici padelloni, poiché il suo intento e favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite; mentre, per l'installazione di una tradizionale antenna centralizzata, che ha un impatto visivo piu discreto e costi minori, pretenderebbe ancora (salvo diverse interpretazioni ministeriali) il quorum previsto per le innovazioni, cioe la maggioranza dei condomini che possiedano almeno 2/3 delle quote millesimali. La liberta di antenna e confermata, oltre che da sentenze della Cassazione, dall'art. 21 della Costituzione, che garantisce la liberta di manifestazione del pensiero "con ogni mezzo di diffusione". In sostanza non e possibile vietare l'antenna nemmeno se l'edificio ne dispone gia di una centralizzata. I diritti del proprietario vanno anche oltre: ha la possibilita di far mettere l'antenna sul terrazzo del vicino o di far correre i cavi necessari nel suo appartamento (ovviamente fili e condutture devono essere disposti in maniera tale da non creare problemi). Il vicino non puo impedire agli installatori di passare attraverso i suoi locali, né puo chiedere una somma a titolo di indennizzo per il disturbo subito. Se il proprietario rifiuta, si puo chiedere un provvedimento d'urgenza del giudice (art. 700 c.p.c.). La Corte d'Appello di Milano, se esiste un'alternativa alla loro collocazione, anche piu costosa, ha escluso la possibilita di far passare i cavi nei locali del vicino; e la Cassazione (sentenza n. 2862/94) ha chiarito che in caso di ricostruzione del terrazzo che imponga la rimozione dell'antenna del vicino, quest'ultimo deve ricollocarla a sue spese.

Limiti

Con l'installazione non e possibile impedire l'uso di un bene comune o singolo, ad esempio occupare con un'antenna parabolica lo spazio del terrazzo comune o privato. Ovviamente non e possibile mettere l'antenna sul balcone del vicino per tenere libero il proprio (per farlo deve esistere una concreta situazione di necessita). Inoltre l'antenna non deve arrecare danno alla stabilita o alla sicurezza dell'edificio. La Cassazione e compatta nel sostenere che il diritto di antenna ha la precedenza su quello del decoro dell'edificio. Con una eccezione: un'ingombrante parabolica su un edificio vincolato dal centro storico, puo comportare il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Qualora il regolamento condominiale vieti l'antenna singola, per imporre la centralizzata, vi e una risposta chiarificatrice della Cassazione: le relative prescrizioni, anche se accettate da tutti i condomini con un patto contrattuale, non sono valide. Tuttavia il regolamento, anche se approvato a semplice maggioranza, puo gestire il diritto d'antenna, impedendo - per esempio - l'installazione sui balconi e imponendola sul tetto (e il diritto all'informazione resta garantito). La legge n. 249 del 1997 prevede che i Comuni possano, a certe condizioni, imporre l'antenna centralizzata.

Fonte: Aduc

 

Non vorrei pertanto che la questione dei condomini dissenzienti si a libera interpretazione, in quanto la legge del 66/2001 stabilisce solo ed esclusivamente le maggioranze per approvare il lavoro, ma nulla dice sul fatto che si tratti di impianti ad utilizzazione separata.

Ho bisogno di qualche certezza. Non c'è ad esempio qualche sentenza di Cassazione che dia chiarezza?

grazie intanto per la risposta ?

Perdona ma se non ti basta la Legge direi che forse pretendi troppo.

Preso dal link che ti avevo postato:

 

"La situazione è radicalmente mutata con la L. n. 66 del 20 marzo 2001 che, "al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite" stabilisce che le opere di installazione di nuovi impianti di ricezione satellitare (parabole) costituiscono “innovazioni necessarie". Ne conseguono principalmente 2 effetti:

 

1) Le installazioni sono espressamente assoggettate al regime di cui all'art. 1120 I comma c.c., pertanto i condomini dissenzienti non potranno mai essere esonerati dalla spesa.

2) La relativa delibera viene adottata con la maggioranza "semplificata" di un terzo dei condomini e almeno un terzo delle quote millesimali. Notare che - paradossalmente - l’installazione di un’antenna centralizzata tradizionale (che certamente ha un impatto visivo più discreto sulla fisionomia dell'immobile) risulta ora più difficoltosa rispetto ad una satellitare, posto che richiede il quorum previsto per le innovazioni. "

Il nostro amministratore ha operato secondo quanto esposto da fabiom85.

Qual'è i giusto modus operandis ?

Scritto da Patrizia Ferrari il 22 Ott 2010 - 10:11:23: Perdona ma se non ti basta la Legge direi che forse pretendi troppo.

 

1) Le installazioni sono espressamente assoggettate al regime di cui all'art. 1120 I comma c.c., pertanto i condomini dissenzienti non potranno mai essere esonerati dalla spesa.

ahimè la legge non è sufficientemente chiara per quello che occorre a me, per questo sto chiedendo delucidazioni.

Il fatto che le installazioni siano assoggettate al regime dell'art. 1120 I comma c.c., non implica necessariamente che i condomini dissenzieni debbano pagare comunque. Perchè trattasi di un'innovazione suscettibile di utilizzazione separata.

La legge, a mio parere, deroga sulle maggioranze stabilite dal codice, non sul fatto che tutti debbano necessariamente pagare.

Proprio per questa difficoltà interpretativa, che mi pare esista dato che l'aduc e l'amministratore dell'utente soggy_acres danno un'interpretazione diversa, chiedevo se vi fossero sentenze chiarificatrici.

 

Altrimenti in assemblea è buona l'una quanto l'altra tesi.

Se una tesi valesse l'altra allora non ci sarebbe stata nell'art.2bis comma 13 la specifica di innovazione NECESSARIA,inoltre,l'art.1121,è riferito a spesa GRAVOSA o VOLUTTUARIA rispetto alla condizione ed importanza dell'edificio.

Quindi,prima cosa si DEVE considerare la caratteristica di innovazione NECESSARIA imposta dalla LEGGE,poi,se tale spesa si possa ritenere GRAVOSA e/o VOLUTTUARIA,infine se è suscettibile di utilizzo sepatarto.

 

GRAVOSA?Ne dubito

VOLUTTUARIA? La stessa legge lo esclude.

Trai tu le dovuto conclusioni,ma per cortesia,non limitare tale analisi all'utilizzo separato,non basta,è solo la fase finale.

mi chiedo se l'installazione di una antenna parabolica satellitare centralizzata sia una innovazione? e se si alloro mi chiedo se in presenza di una antenna centralizzata per il digitale terrestre perfettamente funzionante il proporre l'installazione anche dell'antenna satellitare centralizzata non ha per caso carattere di voluttuarietà per cui il condomino dissenziente può essere esonerato dal contributo alla spesa (art.1121 c.c.) ? grazie

mi chiedo se l'installazione di una antenna parabolica satellitare centralizzata sia una innovazione? e se si alloro mi chiedo se in presenza di una antenna centralizzata per il digitale terrestre perfettamente funzionante il proporre l'installazione anche dell'antenna satellitare centralizzata non ha per caso carattere di voluttuarietà per cui il condomino dissenziente può essere esonerato dal contributo alla spesa (art.1121 c.c.) ? grazie

Perchè hai ripreso questa discussione vecchia di 4 anni quando avevi già aperto una nuova discussione e ti era stato risposto qui?

--link_rimosso--

buongiorno,

sono nuova nel forum e non so se sto inserendo il mio quesito nel posto corretto... chiedo scusa se sbaglio e spero che qualcuno voglia comunque rispondermi.

Sono proprietaria di un appartamento in un condominio di 8 unità. Non abbiamo amministratore, fino ad ora non ce n'è stata l'esigenza. Ora si pone il problema di dover sostituire l'antenna centralizzata perché la RAI ha fatto delle modifiche nella nostra regione e la nostra antenna -dice l'installatore- non è digitale e quindi orientarla diversamente non sarebbe sufficiente per consentire la visione dei canali. Contattati tutti telefonicamente, in un primo momento tutti i proprietari si sono dichiarati concordi a voler sostituire l'antenna. Sembrava quindi di poter procedere subito con i lavori. Oggi invece uno dei proprietari se ne "salta fuori" dicendo che è necessario che facciamo un'assemblea per deliberare l'OK a procedere. Vi chiedo cortesemente se potete dirmi se è davvero indispensabile fare l'assemblea. Preciso che la sostituzione dell'antenna è necessaria, ce l'hanno confermato due installatori.

Le spese per questo lavoro andranno poi suddivise in parti uguali, corretto?

Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicarmi.

 

Cordialmente,

Germana

Benvenuta.

Sono un pò scettico, ma non faccio l'antennista.

 

Se leggi al link puoi vedere che il problema a volte è dato da altri elementi dell'impianto, tipo centralina o miscelatore. A mio avviso sarebbe meglio far vedere l'impianto a un altro installatore e confrontare le risultanze. Meglio se alla presenza di un condomino un pò competente che dopo il responso gli chieda anche un'opinione sull'eventuale responsabilità delle citate altre parti dell'impianto.

 

--link_rimosso--

ti ringrazio Efisio,

io non me ne intendo proprio per nulla, però due tecnici hanno già esaminato l'impianto ed entrambi hanno dato la stessa opinione... entrambe sono persone fidate ed hanno esaminato l'impianto in presenza di uno dei condomini. Quindi direi che il lavoro è proprio necessario. La mia domanda è: tutti i condomini si erano già dichiarati d'accordo, uno ora si tira indietro dicendo che bisogna fare un'assemblea per deliberare l'OK a procedere; è proprio indispensabile indire un'assemblea?

 

Grazie ancora,

Germana

Purtroppo nella zona di Udine hanno modificato l'orientamento del segnale digitale, l'ha detto tempo fa c.a. un mese, il TG regionale (rai), in pratica se ben ricordo da orizzontale è passato a verticale per i canali "provvisori", e l'annuncio del TG diceva che in alcuni casi sarà da sostituire l'antenna e/o modificare alcuni filtri. Per cui consiglio Germana di seguire i suggerimenti del tecnico e magari per regolarizzare la cosa stabilire il lavoro da fare in assemblea con una delibera.

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Se è così, a me sembrerebbe manutenzione ordinaria e quindi non necessita di assemblea. Reinstalli lo stesso impianto. Come postato precedentemente in questa discussione, non sarebbe innovazione nemmeno installando altro tipo di ricezione. Di che spesa parliamo, tenendo presente 8 u.i.?

parliamo di circa 300-400 euro da suddividere tra gli otto proprietari

Non avete un amministratore.

Raccogliete i soldi prima e fate fare il lavoro.

Se il condòmino ritiene la delibera assembleare un adempimento formale, accontentatelo e fategli scrivere a lui stesso il verbale.

Se è una scusa per non pagare dovrete comunque approvare la spesa se volete che paghi anche lui, anche ricorrendo per vie legali.

 

Qual'è il vero problema in un condominio di 8 persone senza amministratoe in cui assemblea e verbale possono essere fatte anche solo sulla carta sottoscrivendo una convenzione firmata all'unanimità?

 

.... Qual'è il vero problema in un condominio di 8 persone senza amministratoe in cui assemblea e verbale possono essere fatte anche solo sulla carta sottoscrivendo una convenzione firmata all'unanimità?

Che se di assemblea si tratta, va regolarmente convocata e altrettanto regolarmente svolta.

Che se di assemblea si tratta, va regolarmente convocata e altrettanto regolarmente svolta.

Quella è la normale prassi prevista dalla Norma.

Io chiedevo quale fosse il problema 😂

Quella è la normale prassi prevista dalla Norma.

Io chiedevo quale fosse il problema 😂

il "problema" è un po' il solito... si va d'accordo per anni e poi ad un certo punto l'armonia si interrompe e c'è sempre qualcuno che si impunta a voler formalizzare quello che in passato veniva fatto senza troppe formalità ... sicuramente di fondo c'è la mancanza di interesse a voler far fare i lavori (il condomino in questione non è interessato a vedere i canali RAI e quindi per lui non c'è interesse a far sostituire l'antenna).

Grazie per il Vs. supporto.

il "problema" è un po' il solito... si va d'accordo per anni e poi ad un certo punto l'armonia si interrompe e c'è sempre qualcuno che si impunta a voler formalizzare quello che in passato veniva fatto senza troppe formalità ... sicuramente di fondo c'è la mancanza di interesse a voler far fare i lavori (il condomino in questione non è interessato a vedere i canali RAI e quindi per lui non c'è interesse a far sostituire l'antenna).

Grazie per il Vs. supporto.

Allora se il condòmino accampa scuse perchè non ha interesse fate le cose in regola.

Siete solo in 8.

Uno o più condòmini convoca un'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno "lavori adeguamento antenna centralizzata" avendo cura di indicare la data, l'ora ed il luogo (va bene anche l'androne, nel portone) dell'assemblea e di farsi firmare una copia per ricevuta a mano.

In assemblea deliberate il lavoro da fare, la spesa, il riparto della spesa e la data entro la quale pagare.

La delibera approvata dalla maggioranza sarà VINCOLANTE anche per la minoranza dissenziente.

Il condòmino non interessato a vedere la RAI dovrà comunque pagare.

 

FAC SIMILE LETTERA CONVOCAZIONE

Gent. Signor ………………………….…………………………….…, La invito ad intervenire all’assemblea di condominio che si terrà nell'androne condominiale in via.... – Udine, il giorno 20 gennaio 2015 alle ore 13.00 in prima convocazione, ed, eventualmente, in seconda convocazione nello stesso luogo, il giorno 21 gennaio 2015 alle ore 18.30 per discutere il seguente ordine del giorno:

 

1. Approvazione preventivo lavori adeguamento antenna centralizzata, relativo riparto della spesa e modalità di pagamento

2. Varie ed eventuali

Con viva raccomandazione di intervenire di persona o per delega, porgo distinti saluti.

Udine, 10 gennaio 2015

Il condòmino

Germana

 

 

FAC SIMILE VERBALE

Essendo andata deserta l’assemblea di prima convocazione del 20 gennaio 2015, oggi, 21 gennaio 2014, alle ore 18.45, trascorsi 15 minuti dall’ora fissata, sono personalmente presenti nell'androne condominiale sito in via ..... - Udine, a seguito di regolare convocazione d'Assemblea condominiale, i seguenti condomini:

 

Sig. A per millesimi .....

Sig. B per millesimi .....

Sig. C per millesimi .....

Sig. D per millesimi .....

Sig. E per millesimi .....

sono inoltre presenti per delega i seguenti condòmini:

Sig. F per millesimi .....(delega a Sig. X)

Sig. G per millesimi .....(delega a Sig. Y)

per un totale di N° 7 presenti su 8 partecipanti e per valore millesimale di XXXX millesimi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione preventivo lavori adeguamento antenna centralizzata, relativo riparto della spesa e modalità di pagamento

2. Varie ed eventuali

All'unanimità viene nominato Presidente il Sig. A il quale chiama a fungere da segretario il Sig. B.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono effettivamente presenti o rappresentati i su citati condòmini per un totale di n. 7 condomini su 8 partecipanti e XXXX dichiara l’assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul precitato ordine del giorno.

 

1. Approvazione preventivo lavori adeguamento antenna centralizzata, relativo riparto della spesa e modalità di pagamento

Il Presidente legge il preventivo dei lavori da effettuare sull'impianto centralizzato TV presentato dalla ditta..... per un importo totale e comprensivo di iva pari a €.400,00 (quattrocento/00).

L'assemblea con il voto favorevole dei Signori A-B-C-D-E rappresentanti xxxx millesimi (oppure all'unanimità) approva il preventivo si spesa e delibera che la spesa sia ripartita in parti uguali di €. 50,00 (cinquanta/00) da versare entro il 31/01/2015 al condòmino Sig. F che rilascerà ricevuta di pagamento ed avrà cura di saldare l'impresa a fine lavoro.

 

Alle ore 19.30, avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G. ed avendo riscontrato che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente, dopo aver letto il presente verbale, dichiara sciolta la seduta

(Firme del Presidente e del Segretario)

(Facoltative ma consigliate le firme degli altri presenti)

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