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marodda

Impresa creditrice, le si può chiedere di rivalersi sui morosi?

Come in tanti altri condomìni, anche nel mio ci sono vari condòmini morosi.

L'impresa esterna di pulizie e quella di manutenzione ascensore vantano dei crediti che l'amministratore dice di non poter onorare causa appunto morosità.

Domanda: prima che arrivi un decreto ingiuntivo vs. il condominio, non si può autonomamente comunicare alle imprese i nominativi dei morosi, oppure bisogna comunque attendere che loro eventualmente li chiedano (art. 63 Daac)?

OK, ma una volta che è arrivata al condominio o al suo amministratore una citazione o, peggio, un decreto ingiuntivo di pagamento per prestazioni non pagate all'impresa esterna, può il singolo condomino in regola coi pagamenti rifiutarsi di pagare, imponendo all'amministratore di fornire al creditore i nomi dei condomini morosi?

Art 63 d.a.c.c II comma

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

Sarebbe opportuno che l'amministratore prevenga una eventuale azione legale, contattando i creditori e accordandosi con essi.

L'art. 63 d.a.c.c. è esplicito in tal senso.

Purtroppo, causa anche responsabilità del nostro amministratore, abbiamo già subito un decreto ingiuntivo. A questo punto noi condomini, in regola coi pagamenti, possiamo imporre al creditore di rivalersi dapprima su quelli morosi?

Il fornitore può agire con il pignoramento prima nei confronti dei condomini morosi e in caso di esito infruttuoso, verso gli altri condomini in regola (la lista dei rispettivi nomi gli è fornita dall’amministratore), ma esistono due modi per aggirare questo sistema e arrivare direttamente a effettuare l’esecuzione forzata verso chi è puntuale negli oneri:

 

1) Il pignoramento del conto corrente condominiale;

2) Il pignoramento delle rate dei condomini;

 

Terza soluzione che propongo, un tentativo di mediazione.

Il fornitore può agire con il pignoramento prima nei confronti dei condomini morosi e in caso di esito infruttuoso, verso gli altri condomini in regola (la lista dei rispettivi nomi gli è fornita dall’amministratore), ma esistono due modi per aggirare questo sistema e arrivare direttamente a effettuare l’esecuzione forzata verso chi è puntuale negli oneri:

 

1) Il pignoramento del conto corrente condominiale;

2) Il pignoramento delle rate dei condomini;

 

Terza soluzione che propongo, un tentativo di mediazione.

Grazie della risposta esaustiva, quindi avendo il CONDOMINIO ricevuto un decreto ingiuntivo con obbligo di pagamento entro fine maggio 2015, all'atto pratico adesso i condomini in regola coi pagamenti non possono fare niente affinché il creditore si rivolga dapprima

ai morosi?

Prova a sentire un legale e chiedere consiglio su un eventuale opposizione a DI in quanto bisogna agire prima sui morosi.

Ma l'impresa creditrice, prima di procedere con l'Autorità giudiziaria per un decreto ingiuntivo vs. il Condominio, ha l'obbligo di chiedere all'amministratore il nominativo dei condomini morosi? O è una sua libera scelta?

Secondo me è poco chiara la situazione espressa al post 7. Se è scritto che il condominio "ha ricevuto il DI per pagamento entro maggio 2015", significa che è stato convalidato?

 

Se così fosse, non capisco di cosa parliamo. A parte che va visto cosa scriva il cpc, ma l'art 63 dacc mi pare chiaro al C2: "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini."

 

Qui si parla di "non possono", ma doveva essere il vostro avvocato ad eccepire ciò in fase di opposizione al d.i. Ora mi pare tardi.

Mi pare chiaro che questo comma non piaccia affatto ai creditori, inclusi i gestori. M sorprende solo il perchè i giudici non lo applichino, bastando chiedere lo stato di riparto e la situazione debitori.

 

In ogni caso, forse non hai capito che l'art. 63 ha di fatto posto fine alla questione della solidarietà passiva. Ovvero che se non pagano loro, per il momento paghi tu.

Purtroppo l'amministratore (che comunque a questo punto intendiamo revocare) non ci ha fatto vedere il decreto ingiuntivo, né so se sia stata fatta già opposizione (e in quali termini). So solo che c'è un termine di pagamento tassativo entro fine maggio.

E quindi? Ancora pensi a cosa fare per il decreto ingiuntivo?

 

Io mi preoccuperei di sanare la situazione che ha causato l'evento. O no?

E soprattutto su come recuperare la somma che mi pare debba pagare chi è in regola mentre i morosi se la ridono.

Eppure a me la procedura seguita dai creditori sembra logica e scontata.

Basta leggere il link segnalato da Giovanni al messaggio #2, che da riga 5 a riga 9 recita così: "Il che significa che il creditore che vuole soddisfare per via giudiziaria il credito che vanta verso il condominio deve dapprima agire nei confronti del condominio stesso e poi, qualora non ottenga da questi un totale o un parziale ristoro delle proprie ragioni creditorie, indirizzare le richieste nei confronti dei condomini morosi segnalati come tali dall’amministratore e poi, da ultimo , andare a rivalersi sul patrimonio di quei condomini che hanno regolarmente già versato le loro quote."

L'impresa creditrice ha avviato la procedura di recupero: non serve ostacolare detta procedura, ma vanno soddisfatte le richieste avanzate. Pagamento parziale a fronte delle quote versate dai virtuosi e, incombenza dell'amministratore, segnalazione all'impresa creditrice dei morosi.

Questo per il momento eviterà complicanze ai virtuosi. Ma se l'impresa creditrice alla fine non riuscirà a recuperare quanto dovuto dai morosi effettivi, a quel punto potrà rivalersi direttamente sul Condominio o sui condòmini virtuosi: a quel punto anche chi è in regola coi pagamenti sarà costretto a pagare al posto dei morosi.

Scusatemi se insisto con le domande, ma ho le idee un po' confuse (oltre che molta rabbia...).

Di certo so che l'amministratore ha colpevolmente nascosto al Condominio il mancato pagamento alla ditta esterna, si è giustificato col fatto che c'erano vari condomini morosi, ed adesso abbiamo un decreto ingiuntivo (al momento non ne conosco il pregresso) che fissa il termine ultimo del pagamento per fine maggio. Già quando albano59 scrive: "pagamento parziale a fronte delle quote versate dai virtuosi" vuol dire che noi virtuosi, pur avendo sempre pagato, dobbiamo comunque pagare il totale della somma stabilita nel decreto ingiuntivo secondo i millesimi di ognuno? E se, come probabilmente succederà, anche in quest'occasione i morosi continueranno a non pagare, prima o poi dovremo ancora pagare per loro? ma allora a che serve il comma 2 dell'art. 63 del Dacc?

A me sembra di capire che il DI sia stato convalidato nei confronti del condominio.

Da qui a maggio si fa in tempo a convocare, silurare l'amm.re e avviare il riparto-recupero con un altro. Salvo non siano morosi "professionisti", verso i quali la faccenda è in genere più lunga.

 

Forse bisognava svegliarsi prima, anche se ammetto non sia facile.

 

Punto fondamentale:l'eccezione rappresentata dal C2, andava sollevata in sede di opposizione al DI. Se non è stato fatto, è tardi.

A mio parere personale, il comma 2 dell'art. 63 dacc, serve a far prendere tempo ai condòmini virtuosi.

 

Prima della riforma, in una situazione come questa, il Condominio non aveva scampo ed il d.i. andava onorato subito, salvo poi rivalersi sui morosi.

Dopo la riforma, si può scegliere la strategia: onorare subito il debito ed agire contro i morosi, oppure onorare parzialmente il debito per le quote corrispondenti ai virtuosi e segnalare i morosi che impediscono il pagamento integrale, lasciando l'azione di recupero (con relativi costi) a chi vanta il credito. In sostanza i costi dell'azione di recupero sono scaricati sull'impresa creditrice.

Così si rinvia il problema condominiale nella speranza che l'impresa creditrice riesca a recuperare dai morosi; se anche questa azione fallirà, comunque la patata bollente tornerà definitivamente al Condominio ed ai virtuosi, questa volta senza alcuna scappatoia: bisognerà onorare e, se ve ne sarà convenienza, bisognerà rivalersi direttamente sui morosi, altrimenti non resterà che prendere atto di aver pagato al posto dei morosi.

A mio parere personale, il comma 2 dell'art. 63 dacc, serve a far prendere tempo ai condòmini virtuosi.

 

Prima della riforma, in una situazione come questa, il Condominio non aveva scampo ed il d.i. andava onorato subito, salvo poi rivalersi sui morosi.

Dopo la riforma, si può scegliere la strategia: onorare subito il debito ed agire contro i morosi, oppure onorare parzialmente il debito per le quote corrispondenti ai virtuosi e segnalare i morosi che impediscono il pagamento integrale, lasciando l'azione di recupero (con relativi costi) a chi vanta il credito. In sostanza i costi dell'azione di recupero sono scaricati sull'impresa creditrice.

Così si rinvia il problema condominiale nella speranza che l'impresa creditrice riesca a recuperare dai morosi; se anche questa azione fallirà, comunque la patata bollente tornerà definitivamente al Condominio ed ai virtuosi, questa volta senza alcuna scappatoia: bisognerà onorare e, se ve ne sarà convenienza, bisognerà rivalersi direttamente sui morosi, altrimenti non resterà che prendere atto di aver pagato al posto dei morosi.

Risposta molto esauriente, grazie, solo una cosa non mi è chiara: i morosi cui ti riferisci sono quelli che nei tempi passati non hanno pagato (e che quindi indirettamente hanno costretto l'impresa creditrice ad agire per le vie legali) o quelli che, relativamente alla attuale somma a debito (magari stabilita anche da un decreto ingiuntivo) ADESSO non pagano la loro quota?

Morosi >>> quelli che nei tempi passati non hanno pagato costringendo l'impresa ad agire per vie legali

secondo il nostro amministratore i nomi dei morosi non possono essere dati ai creditori, conseguenza la società del gas ci ha lasciato al freddo e presto ci taglieranno anche la luce. Cosa possiamo fare noi condomini che paghiamo regolarmente?

 

 

 

 

 

 

 

Art 63 d.a.c.c II comma

 

 

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

Sarebbe opportuno che l'amministratore prevenga una eventuale azione legale, contattando i creditori e accordandosi con essi.

L'art. 63 d.a.c.c. è esplicito in tal senso.

Il disposto dell'art. 63 dacc mi sembra esauriente. Forse il tuo amministratore lo sconosce... faglielo leggere e gli chiedi di spiegarlo con parole sue.

Si, in teoria è così, ma in pratica...faccio un esempio: un'impresa esterna ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il mio condominio perché vantava forti crediti (sempre per colpa di morosi)..il nostro amministratore ha fatto opposizione richiamando l'art. 63 e quindi sostenendo l'inammisibilità del decreto...il giudice ci ha dato comunque torto...e alla fine pagheremo sempre noi diligenti...e i morosi la fanno sempre franca

Quando succedono queste strane cose si dà la colpa al sistema italiano che non è chiaro. In parte, ma solo in parte, è vero.

Il sistema giudiziario italiano è talmente cavilloso che risulta spesso di difficile comprensione, tanto da non far comprendere di chi sia l'errore il torto o la colpa...

Allora torniamo a quanto dice la norma del codice civile al riguardo e chiediamoci: è stata applicata come me l'aspettavo oppure no ? Se NO, l'amministratore va sostituito alla prima occasione: quasi certamente parte dell'errore del torto o della colpa è anche sua, ma non lo ammetterà mai.

 

Personalmente, a suo tempo, accusai pubblicamente ed ufficialmente un amministratore e lo staff legale ad esso collegato di conflitto di interessi nella gestione di un condomino moroso e di non voler curare al meglio gli affari del Condominio. Ho dovuto attendere quattro anni caratterizzati da continue incomprensioni e stupide spese, ma finalmente si sono pure create le condizioni favorevoli per la revoca dell'amministratore.

Il subentrante con la sua squadra legale in appena due anni ed a costi pari ad 1/5 dei colleghi predecessori hanno risolto a favore del Condominio....

Sono due questioni differenti. Il caso di Helena, a mio avviso, sottende una lacuna, vera/falsa non lo sò, da parte del suo amministratore. Affermare che non può fornire il nominativo dei morosi ai creditori è inesatto.

Nel merito della decisione del giudice, considerato che si và ad interpretazione, non posso esprimermi ma sono concorde con quanto detto da albano59.

Si, in teoria è così, ma in pratica...faccio un esempio: un'impresa esterna ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il mio condominio perché vantava forti crediti (sempre per colpa di morosi)..il nostro amministratore ha fatto opposizione richiamando l'art. 63 e quindi sostenendo l'inammisibilità del decreto...il giudice ci ha dato comunque torto...e alla fine pagheremo sempre noi diligenti...e i morosi la fanno sempre franca

Non basta scrivere che il Giudice vi ha dato torto,serve invece conoscere le motivazioni che sostengono tale decisione.

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