L'appaltatore-costruttore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, ai sensi dell'art. 1669 c.c., se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera rovina in tutto o in parte per vizio del suolo o per difetto della costruzione ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
La norma riguarda i vizi costruttivi relativi agli elementi strutturali dell'opera ovvero le carenze costruttive che pregiudicano in modo grave il normale godimento, l'abitabilità e la funzionalità dell'edificio poiché atti a comprometterne la solidità e la durata.
L'appaltatore- costruttore è, pertanto, responsabile per i vizi dell'opera edilizia non eseguita a regola d'arte secondo le necessarie regole tecniche, come è accaduto nel caso affrontato dal Tribunale di Catanzaro (sent. n. 855 del 30/05/2023) relativo ai gravi difetti di un muro di contenimento non correttamente realizzato.
Responsabilità dell'impresa costruttrice per difetti del muro di contenimento
L'area destinata a parcheggio di un caseggiato condominiale confinante con il fabbricato insistente su altra proprietà risultava delimitata e separata mediante un muro di contenimento posto a confine con altro lotto di terreno.
Considerato che l'edificio condominiale non risultava a livello di strada ma posizionato su una leggera altura, la società costruttrice aveva realizzato una rampa per raccordare la quota più alta del terreno a monte con il piano stradale.
Sicché al fine di contenere l'aumento di livello di piano, l'impresa edile aveva innalzato il muretto di delimitazione esistente tra le due proprietà seguendo l'andamento della rampa, mediante la posa di blocchetti di calcestruzzo.
L'impresa costruttrice aveva così stravolto sia la destinazione dell'opera esistente- muretto di recinzione - sia le sue dimensioni in altezza, per cui il muro da una originaria altezza costante di cm 90 era stato innalzato fino a raggiungere l'altezza di 285 cm mediante la sopraelevazione in blocchetti di calcestruzzo vibrato.
Posto che il muro di contenimento risultava staticamente compromesso, con grave rischio per l'incolumità delle persone, sia dal lato dello spazio condominiale destinato a parcheggio sia dal lato dell'altra proprietà confinante, il condominio evocava in giudizio l'impresa appaltatrice-costruttrice affinché venisse accertata la sussistenza di vizi e difetti costruttivi gravi del muro di contenimento, imputabili a totale responsabilità dell'impresa.
Il condominio attore chiedeva, pertanto, che l'impresa costruttrice venisse condannata alla reintegrazione del danno subito, in forma specifica, mediante demolizione, a integrale sua cura e spese, del muro di contenimento pericolante e successiva ricostruzione del medesimo in calcestruzzo, nel rispetto delle NCT 2008; ovvero, in via alternativa, mediante corresponsione, in favore del danneggiato condominio di una somma di denaro da impiegarsi per la demolizione e ricostruzione del muro.
Il Tribunale di Catanzaro, previa istruzione della causa mediante prova testimoniale e CTU, accoglieva la domanda del condominio e condannava l'impresa edile al risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 1669 c.c.
Chiarimenti sulla responsabilità per gravi difetti costruttivi
Allorquando i vizi e i difetti costruttivi dell'opera, nella specie- muro di contenimento posto al confine tra il condominio ed altra proprietà - sono tanto gravi da comportare evidente pericolo di rovina ed essi sono imputabili a totale responsabilità dell'appaltatore-costruttore allorché li ha posti in essere senza osservare le necessarie norme tecniche e le regole d'arte, lo stesso ne è esclusivamente responsabile ex art. 1669 c.c.
Secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "nei gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, a norma dell'art. 1669 c.c., vanno inquadrate, oltre alle ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, anche le deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità ed abitabilità dell'opera e comportanti una menomazione del godimento dei condomini con pericolo per la durata e la conservazione della costruzione" (Cass. n. 3301/1996).
Nella specie, le cause del dissesto erano dovute all'aver attribuito una funzione di contenimento ad una struttura non correttamente dimensionata, poiché il muro di confine realizzato con semplici blocchetti di calcestruzzo non risultava idoneo a contenere i carichi cui era sottoposto.
Il muro, infatti, appariva lesionato in più punti ed in pericolo di crollo.
Essendo, pertanto, necessario provvedere alla demolizione del muro esistente ed alla ricostruzione dello stesso in calcestruzzo armato secondo la normativa in materia, il Tribunale ha quantificato il costo delle opere da realizzare oltre alle spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori, indagini geologiche, collaudo, prove sui materiali, oneri di sicurezza nei cantieri.