Vizi dell'opera per colpa del direttore dei lavori e responsabilità per l'impresa. Il fatto
I protagonisti della vicenda oggetto della recente sentenza del Tribunale di Latina n. 454 del 23 febbraio 2023, sono stati un condominio e un'impresa alla quale l'ente aveva affidato l'appalto per la ristrutturazione del fabbricato.
In particolare, le opere erano state commissionate con un contratto del marzo del 2013, al quale erano seguiti gli interventi da lì a pochi mesi. Infatti, nell'ottobre dello stesso anno, il direttore dei lavori emetteva il certificato di collaudo finale, dichiarando che le opere erano state completate ed eseguite a regola d'arte.
Ebbene, nonostante tale attestazione, circa un paio di mesi dopo, dal terrazzo dell'edificio, anch'esso oggetto di intervento, provenivano delle infiltrazioni. In ragione di ciò, la ditta si affrettava a risolvere il problema, ma, a quanto pare, ciò non avveniva compiutamente. Per questo motivo, il condominio intimava all'appaltatore di eliminare ogni vizio a propria cura e spese. In mancanza, l'ente non avrebbe saldato l'impresa.
La lite si spostava, dunque, in sede giudiziale, dove la ditta chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per la parte di corrispettivo non ricevuta. L'opposizione avverso tale provvedimento, ritualmente proposta dal condominio, era, quindi, discussa dal Tribunale di Latina.
In tale sede, la ditta ribadiva di aver compiuto esattamente tutte le opere appaltate, così come certificato dal direttore dei lavori e secondo istruzioni del medesimo. Nulla, perciò, poteva essere addebitato a tanto meno eccepito per legittimare il mancato pagamento del saldo.
Il condominio, invece, supportato da una perizia di parte, insisteva per l'irregolarità dei lavori e per la necessitò di provvedere al rifacimento di alcune opere. Per questa ragione, chiedeva, quanto meno, la riduzione dell'importo preteso dalla controparte.
Riconoscimento del diritto al corrispettivo e vizi emersi nell'opera
Con la decisione in commento, il Tribunale di Latina ha riconosciuto il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per le opere eseguite, ex art. 1665 ult. co. cod. civ., visto che erano state completate ed accettate, come da certificato di collaudo del direttore dei lavori del condominio.
Nel contempo, però, l'ufficio laziale ha acclarato che, a seguito degli interventi, erano emersi dei vizi. L'ufficio ha, quindi, ricordato che il committente, ai sensi dell'art. 1667 ultimo comma, può chiedere l'eliminazione dei difetti emersi oppure che il corrispettivo ancora dovuto sia ridotto in ragione delle spese necessarie ad eliminare i medesimi.
Ebbene, con l'istruttoria si è accertato che alcune opere non erano state completate e che sarebbero stati necessari alcuni interventi per rendere l'appalto, effettivamente, a regola d'arte. In tal senso, l'espletata CTU è stata decisiva per individuare le opere necessarie e per quantificare il costo delle stesse. La domanda, perciò, è stata accolta e per l'effetto, il residuo dovuto all'appaltatore è stato ridotto sensibilmente.
Responsabilità dell'appaltatore e obbligo di risultati nelle opere appaltate
Nella lite in esame, l'appaltatore ha respinto ogni addebito e ha insistito per il saldo dovutogli, alla luce del certificato di collaudo emesso dal direttore dei lavori e in virtù del fatto di aver operato in conformità con le istruzioni ricevute dal medesimo. Ebbene, tale presupposto non era sufficiente.
Il Tribunale di Latina, infatti, citando la giurisprudenza (Cass. Ord. n. 23594/2017), ha ricordato che l'obbligazione dell'appaltatore è di risultato e che è tenuto a garantire che gli interventi siano immuni da vizi a prescindere dal concorso di colpa del progettista e/o dalle errate indicazioni del direttore dei lavori.
Sul punto, quindi, il magistrato de quo si è conformato a quanto già affermato da precedenti pronunce di legittimità (ex multis Cass. sent. n. 8016/2012) e tali principi appaiono pacifici, visto che non si rinvengono provvedimento in senso contrario.