Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Condannata per diffamazione la condomina che offende i vicini.

“Non sono persone, sono animali”. Ecco cosa si rischia quando si offende il vicino.
Avv. Leonarda Colucci Avv. Leonarda Colucci 

In ambito condominiale, gli scontri fra vicini si concludono in modo non sempre elegante e gli epiteti utilizzati per etichettare coloro che non osservano in alcun modo le regole di buona convivenza possono approdare in un'aula di tribunale.

Nel caso di specie una vivacissima discussione fra condomini durante la quale una di loro fa ricorso anche alla violenza fisica dà vita ad una vicenda con inevitabili ripercussioni processuali.

La questione, infatti, dopo aver attraversato ben due gradi di giudizio approda in Cassazione che, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito che la condotta dell'imputata integra il reato di diffamazione nel momento in cui etichetta i suoi vicini con l'espressione “Non sono persone, sono animali”, e nessuna rilevanza assume il fatto che l'imputata abbia utilizzato tale espressione per chiarire al Giudice il contesto in cui fatti si erano verificati al culmine di anni di litigi e soprusi. (Cass. pen., sez. V, 26 agosto 2016, n. 35540).

Ma per comprendere il principio espresso dalla Cassazione è necessario soffermarsi brevemente sui fatti di causa.

Il fatto. Al centro della vicenda giunta all'esame della Cassazione, vi è una storia come tante ove continui ed esasperanti rapporti fra condomini, un bel giorno oltrepassano il limite della civile sopportazione fino a giungere alla violenza fisica e verbale.

Infatti dopo l'ennesima discussione fra due famiglie di condomini, sfociata in uno scontro fisico accompagnato da offese reciproche, una condomina viene querelata dai suoi vicini.

Durante lo svolgimento dei giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace, in un'aula gremita, l'imputata sfinita da innumerevoli di litigi e credendo di dover dare libero sfogo ad anni di contrasti, ricorrendo a dichiarazioni spontanee, etichetta i suoi vicini nel seguente “Non sono persone, sono animali”.

L'imputata, a conclusione del giudizio, viene condannata per il reato di diffamazione ex art. 595 cp.

Impugnata tale sentenza dinanzi al Tribunale, anche la sentenza di secondo grado si conclude con la conferma della condanna dell'imputata che, malgrado l'esito di due gradi di giudizio, non si arrende e con l'ausilio del suo difensore decide di ricorrere in Cassazione impugnando la sentenza di appello.

Quando il vicino non smette di disturbarti. Ecco cosa rischia

La sentenza della Cassazione. Fra i motivi posti a fondamento del ricorso in Cassazione il difensore dell'imputata ritiene che la ricorrente abbia fatto ricorso alla frase in questione, non per offendere i suoi vicini, ma per far comprendere più agevolmente al giudicante lo stato di esasperazione che ormai da oltre un decennio viveva dato che, dal momento in cui i coniugi offesi si erano trasferiti nell'appartamento sovrastante, avevano assunto un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti e del marito.

In virtù di tali circostanze, e tenendo conto del contesto in cui l'affermazione diffamatrice era stata pronunciata la ricorrente invocava la non punibilità per la particolare tenuità del fatto facendo riferimento al principio sancito dall'art. 131 bis del codice penale.

La Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso dell'imputata confermando in pieno la sentenza impugnata che, secondo gli Ermellini, è stata motivata in modo ineccepibile ed è priva di qualsiasi vizio.

A tal proposito evidenziano i giudici della Cassazione che la sentenza impugnata non merita alcuna censura dato che la ricorrente per etichettare, nel corso del giudizio di primo grado, i suoi vicini di casa non ha esitato a definire gli stessi “animali” offendendo onore e decoro dei destinatari di tale affermazione ed attribuendo alle persone offese “la mancanza di senso civico e di educazione, caratteristica questa, secondo la comune sensibilità, lesiva dell' altrui reputazione”.

Inoltre nell'esaminare il bene giuridico tutelato dall'art. 595 del codice penale, norma che disciplina il reato di diffamazione, la Cassazione puntualizza che lo stesso coincide con “l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (alias reputazione) di ciascun cittadino e l'evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente ad incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino ( Cass., pen.,Sez. V, n. 5654 del 19/10/2012), l'espressione oggetto di contestazione è obiettivamente pregiudizievole della reputazione della persona offesa, concretizzando un pregiudizio anche la divulgazione di qualità negative idonee ad intaccarne l'opinione tra il pubblico dei consociati (Cass.pen.,Sez. V, n. 43184 del 21/09/2012).”

Niente da fare, quindi, per l'inquilina esasperata dato che, spiegano i giudici, la sua condotta offensiva non può essere sminuita né giustificata dai ripetuti litigi intercorsi, in ambito condominiale, con la coppia offesa.

Da non perdere: Come fermare il vicino che realizza opere solamente per disturbarci

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. V Penale, 26 agosto 2016, n. 35540 Presidente Fumo - Re
  1. in evidenza

Dello stesso argomento