La sentenza emessa dal Tribunale di Udine torna a occuparsi, se pure come vedremo, indirettamente, della privacy in Condominio.
Il caso. Alcuni condomini impugnano due punti all'o.d.g. nei quali era stata deliberata la concessione in godimento di un locale comune a uso reception e ufficio, strumentale all'attività imprenditoriale del conduttore, consistente nell'affittanza/vendita di posti barca e svolta, per giunta, tramite personale estraneo, alle dipendenze dello stesso conduttore.
Viene quindi richiesta la declaratoria di annullamento/nullità delle suddette delibere e il conseguente ordine di rilascio dell'immobile condominiale.
A dire degli istanti, infatti, secondo il Regolamento di Condominio, l'unità comune si sarebbe potuta adibire solo a utilizzo reception condominiale e ufficio per l'amministrazione dei beni comuni da parte dell'amministratore p.t.. Pertanto, in mancanza, come nel caso deciso, dell'unanimità dei consensi dei condomini, ogni diversa destinazione sarebbe stata illecita.
Nel costituirsi, il Condominio si è limitato a richiedere al Giudice una pronuncia secondo giustizia e, in corso di causa, ha poi svolto domanda cautelare volta ad "adottare tutti gli opportuni provvedimenti per evitare al Condominio il rischio di sanzioni previste dalla normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, in particolare a causa della perdurante presenza nella predetta Reception di personale della… (OMISSIS), e quindi ordinare alla stessa di cessare immediatamente comportamenti che espongono il Condominio a tali rischi, e specificamente, per esemplificare, di far cessare la presenza dell'impiegata nella Reception, per svolgervi attività d'impresa, ovvero, in subordine, di trasferirla nell'open space seminterrato".
Viene quindi dispiegata eccezione di inammissibilità della suddetta istanza cautelare che, accolta dallo stesso giudicante, porta al suo rigetto e alla condanna del Condominio al pagamento delle spese di lite.
Ma vediamo perché. Nella sostanza, quanto deciso risulta perfettamente in linea con la costante giurisprudenza, la quale asserisce come, affinché possa essere valutata la richiesta di un provvedimento d'urgenza in corso di causa, occorre che vi sia identità di soggetti, di petitum e di causa petendi tra la domanda del giudizio di merito pendente (qui l'impugnativa di delibera assembleare) e la stessa domanda cautelare.
Come noto, infatti, la funzione di quest'ultima è tipicamente anticipatoria degli effetti della prima ed è offerta dal legislatore come strumento per porre rimedio al concreto pericolo di perdita o di danno irreparabile al diritto tutelato nello stesso giudizio di merito e al quale il medesimo diritto sarebbe esposto, qualora l'istante dovesse attendere (inerte) tutto il tempo necessario per una pronuncia definitiva del giudice.
Si legge nella sentenza in commento che "in ogni caso, perché possa parlarsi di causa pendente per il merito, e quindi di competenza del giudice davanti al quale il provvedimento di urgenza o cautelare ex art. 700 c.p.c.
è stato proposto, occorre che sussista un rapporto di inerenza attuale tra una tale domanda e la lite in corso, nel senso che tale lite deve comprendere nel suo oggetto l'accertamento anche nel diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento cautelare (Cass. Civ., Sez. III, n. 9740 del 17.11.1994; Cass. Civ., Sez. II, n. 2339 del 5.3.1987)".
Tale rapporto di inerenza, però, nel caso esaminato viene riconosciuto dal giudice, e a ragione, del tutto inesistente. La domanda cautelare dispiegata dal Condominio, infatti, viene osservato, sarebbe stata "oggettivamente strumentale alla futura instaurazione" di una domanda di merito volta all'accertamento della violazione della normativa privacy" per la coabitazione nel fabbricato e locale ad uso reception dell'attività amministrativa condominiale e dell'attività d'impresa svolta dal condomino".
Tale ultima domanda, però, non solo non è stata inserita dal Condominio nel giudizio cautelare, ma non è stata neppure prospettata al giudicante, come possibile proposizione futura di merito.
Per tali motivazioni, la stessa istanza cautelare è stata dichiarata processualmente inammissibile.
Detto ciò, la sentenza si lascia apprezzare per i rilievi in ambito di tutela della privacy.
Scorrendo il percorso argomentativo del giudice, infatti, si coglie che la delibera condominiale impugnata, prevedendo la (anche solo potenziale) coabitazione e promiscuità, in locali condominiali destinati da Regolamento a uffici amministrativi "interni", tra un'attività imprenditoriale "esterna" e tale attività interna, presenta un concreto profilo di illiceità per violazione della normativa a protezione dei dati personali.
Questo perché, in tale maniera, sarebbe molto alto il rischio che, in assenza di accorgimenti particolari, vi possa essere il possibile accesso alle informazioni riservate dei condomini, da parte di soggetti terzi non autorizzati (l'impiegata dell'impresario, ad esempio, ma anche i clienti di costui), anche fosse solo occasionale (come la semplice visione).
Il Giudice continua asserendo come, nel caso concreto, si tratterebbe "di stabilire dal punto di vista tecnico", attraverso l'espletamento di una C.T.U., "se sia o meno possibile consentire ad… (OMISSIS) ed al Condominio di continuare a condividere il locale ad uso reception".
È compito del titolare del trattamento valutare preliminarmente, quindi, soluzioni che attuino quel principio del bilanciamento dei diversi interessi e diritti tutelati in gioco, più volte ripreso dal Garante.
Nella fattispecie, infatti, si tratterebbe di conciliare da una parte "l'interesse del Condominio - e quindi di tutti i condomini - a veder tutelati i propri dati personali" e dall'altra "l'interesse imprenditoriale del singolo condomino" (che, per inciso, suggeriamo, è costituzionalmente garantito ex art. 41).
Possiamo concludere quindi che, nonostante il rigetto dell'istanza cautelare, la sentenza in commento serva a ribadire una volta in più, se mai ce ne fosse ancora bisogno, un obbligo fondamentale. Quello del Condominio titolare del trattamento, e per suo conto l'amministratore, di valutare seriamente e attentamente l'impatto privacy di ogni possibile deliberazione, prima ancora che questa venga adottata.