Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1403 del 15 giugno 2023, esprimendosi sull'impugnazione promossa da uno dei condòmini, ha ritenuto valida la deliberazione adottata senza che nel verbale fosse indicata l'eventuale presenza di soggetti astenuti: secondo il giudice lombardo, infatti, l'astensione va registrata solo se qualcuno dei partecipanti fa presente di astenersi. Approfondiamo la vicenda.
Delibera assembleare: validità senza indicazione di astenuti
Un condomino impugnava la delibera assembleare, a suo dire nulla o, comunque, annullabile. Secondo l'attore, l'adunanza aveva dato incarico di realizzare alcuni interventi edilizi anche sulle parti di proprietà privata; inoltre, nella stessa seduta era stato approvato (secondo punto all'ordine del giorno) il consuntivo e il relativo riparto senza che il verbale consentisse di risalire ai condòmini assenzienti e a quelli dissenzienti, oltre ai valori delle rispettive quote millesimali.
Con riferimento alla prima doglianza, il Tribunale di Monza ha dovuto necessariamente dichiarare la cessazione della materia del contendere per via della sopraggiunta revoca della deliberazione.
Ad ogni modo, ai soli fini della determinazione della cosiddetta soccombenza virtuale, l'impugnazione sarebbe stata comunque infondata, atteso che la delibera non incideva su alcuna proprietà privata ma, in realtà, si limitava a conferire incarico a un tecnico per la redazione di un progetto sulla fattibilità di futuri interventi edilizi.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, il Tribunale di Monza rileva come il verbale sia sufficientemente chiaro nell'individuare sia i partecipanti che i votanti.
Nel caso di specie, il deficit nella verbalizzazione di cui si duole l'attore non è tale da inficiare la validità del deliberato, atteso che dalla lettura degli atti si evince chiaramente quale sia stata la volontà assembleare.
Il verbale assembleare indica infatti tutti i condòmini presenti (in modo nominativo e specificando per ciascuno i millesimi di titolarità) e la deliberazione di approvazione del consuntivo e del relativo riparto ha il seguente tenore: "il consuntivo e relativo riparto vengono approvati a maggioranza, contrario Signor [Tizio]".
L'indicazione espressa del nominativo dell'unico contrario permette sicuramente di risalire a tutti coloro che, invece, hanno espresso parere favorevole: è sufficiente infatti raffrontare la manifestazione di voto con l'elenco dei presenti stilato al momento dell'apertura del verbale.
Dunque, dalla lettura del documento complessivamente considerato emerge senza incertezza alcuna che l'approvazione dello strumento contabile è avvenuta con il voto favorevole di tutti i condòmini presenti in assemblea indicati nell'elenco a pag. 1 del verbale (compreso quindi l'attore che, d'altro canto, non ha allegato di aver espresso voto contrario o di essersi astenuto), fatta eccezione per il dissenso di un solo condomino, senza che vi fosse neppure la necessità di indicare l'assenza di condòmini astenuti.
Secondo il Tribunale di Monza, infatti, in qualsiasi verbale di organo collegiale l'astensione è registrata solo se qualcuno dei partecipanti fa presente di astenersi.
Qualsiasi lettura del verbale diversa da quella sopra proposta appare strumentale e non, quindi, merita di essere accolta.
Deficit nella verbalizzazione: considerazioni conclusive
Le conclusioni a cui è giunta la sentenza del Tribunale di Monza sono senza dubbio condivisibili.
Tanto si evince, con argomentazione a contrario, dalla copiosa giurisprudenza secondo la quale non è conforme alla legge la delibera per la cui approvazione, in occasione delle singole votazioni, l'assemblea si limita a prendere atto del risultato della votazione sulla base del numero dei votanti, omettendo di individuare nominativamente i singoli condòmini favorevoli o contrari e le loro quote (così Trib. Milano, sent. n. 3886 del 25 marzo 2015).
La Suprema Corte ha ad esempio sancito l'annullabilità delle deliberazioni assembleari nel caso in cui non siano individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condòmini assenzienti e di quelli dissenzienti (Cass., sent. n. 697/2000 e n. 810/1999).
La giurisprudenza di merito (App. Cagliari, sent. n. 545 del 31 ottobre 2020) ha affermato che il verbale deve contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condòmini favorevoli e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dalla legge.
Insomma: non solo l'indicazione del nominativo degli astenuti, in assenza di un'espressa richiesta, non pare costituire un obbligo, ma è chiaro che nessuna censura può essere mossa al verbale assembleare ogni volta che le intenzioni di voto siano chiaramente desumibili dalla lettura integrale del documento.