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Veicolo fuori uso di un estraneo in area condominiale: il giudice autorizza il condominio a rimuoverlo a spese del proprietario della “carcassa”

Il condominio ha il diritto di rimuovere veicoli abbandonati in aree comuni, garantendo la sicurezza e il corretto utilizzo degli spazi, con spese a carico del proprietario dell'auto.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
10 Apr, 2025

Non è rato che un condomino utilizzi uno spazio condominiale in modo esclusivo, come nel caso di un veicolo in stato di abbandono. In generale, i cortili e le aree comuni di un condominio hanno una duplice funzione: da un lato, garantire aria e luce agli immobili, dall'altro permettere l'accesso e la sosta temporanea dei veicoli.

L'articolo 1102 c.c. precisa che ciascun condomino può utilizzare gli spazi comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne un uso paritario.

Di conseguenza un veicolo in stato di abbandono in una parte comune compromette il diritto degli altri condomini e altera la funzione del cortile.

In questo caso, l'amministratore di condominio si deve attivare per tutelare i diritti collettivi, diffidando formalmente il condomino a liberare l'area nel rispetto delle norme condominiali.

Questo compito è sancito dall'art. 1130 c.c., che specifica tra le attribuzioni dell'amministratore quella di compiere gli atti conservativi necessari per il buon mantenimento delle aree e delle strutture comuni. Questo principio è applicabile a maggior ragione se l'auto abbandonata non è di un condomino.

Ciascun membro della comunità ha diritto a fruire degli spazi comuni senza subire pregiudizi derivanti dalla presenza di beni non funzionanti o abbandonati.

A tale proposito merita di essere segnalata una recente decisione del Tribunale di Tempio Pausania (sentenza 4 aprile 2025 n. 218).

Rimozione veicolo abbandonato in area comune: azioni legali e sentenza

Il caso riguarda il ricorso presentato da un condominio che ha portato in giudizio il proprietario di un veicolo abbandonato, lasciato da oltre tre anni nell'area di parcheggio condominiale.

Il condominio ha affermato di essere il proprietario del terreno utilizzato dai condomini come parcheggio; inoltre ha evidenziato che l'auto apparteneva a un individuo estraneo al condominio: infatti dopo verifiche effettuate durante le assemblee condominiali, si è scoperto che non era registrato nell'anagrafica condominiale, né conosciuto dai condomini.

Il soggetto in questione è stato identificato con il certificato del PRA (l'auto era anche soggetta a un fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni.) Il condominio ha messo in rilievo che, oltre a occupare abusivamente uno spazio riservato al parcheggio delle auto dei condomini, il veicolo rappresentava anche un pericolo.

Infatti era stato spogliato di tutte le sue componenti funzionali, e al suo interno erano presenti liquidi potenzialmente infiammabili, aumentando i rischi per la sicurezza degli altri veicoli e delle persone.

Nonostante il condominio avesse inviato una diffida formale al proprietario dell'auto abbandonata, quest'ultimo non ha preso provvedimenti per rimuoverla.

Davanti a questa inerzia, il condominio ha deciso di rivolgersi al giudice per risolvere la situazione.

In primo luogo, ha richiesto che fosse accertato lo stato di abbandono e inutilizzabilità dell'automobile in questione.

Data la condizione del veicolo, ormai privo di funzionalità e potenzialmente pericoloso, il condominio ha domandato l'autorizzazione a procedere direttamente con lo smaltimento, anticipando i costi necessari, stimati intorno a € 170 (esclusi eventuali spese aggiuntive).

Inoltre, il condominio ha domandato che il giudice condannasse il proprietario del veicolo al rimborso delle spese sostenute per lo smaltimento e al risarcimento dei danni causati, da quantificarsi in maniera equitativa in base alla gravità del disagio arrecato. Il Tribunale ha accolto la domanda.

Lo stesso giudice ha osservato che il condominio ha prodotto le fotografie relative al predetto veicolo, dalle quali si evince che il medesimo è "fuori uso", in quanto non più munito di ruote e parte del motore.

Del resto il Tribunale ha sottolineato come detta "carcassa" per le condizioni in cui versa costituisca un pericolo per i condomini e per chiunque altro possa accedere al cortile impedendo altresì ai condomini di utilizzare la loro proprietà liberamente.

Il giudicante ha condannato il proprietario alla rimozione dal cortile dell'autoveicolo; in difetto il condominio avrà il permesso di rimuovere il veicolo e il proprietario dovrà pagare tutte le spese associate alla rimozione.

Avv. Alessandro Gallucci Proprietà privata, rimozione forzata e altre soluzioni

Normative su veicoli fuori uso e responsabilità ambientali

In base alla disciplina di cui all'art. 3 del dlgs. n. 209 del 2003, deve essere considerato "fuori uso" e, pertanto, rifiuto, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Cass. pen., sez. III, 17/12/2024, n. 40747), circostanza quest'ultima, costituente un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Le normative europee stabiliscono che un'auto giunta a fine vita deve essere privata di tutte le componenti pericolose, in particolare dei liquidi presenti nel motore e negli impianti.

Questo significa che, prima di procedere allo smaltimento, è necessario eliminare sostanze come l'olio dei freni, quello del motore, i liquidi refrigeranti e i detergenti, poiché possono causare danni ambientali se dispersi in modo improprio.

Una volta estratti, i liquidi e le altre parti non riutilizzabili devono essere trattati come rifiuti speciali, con regole precise per il loro deposito, trasporto e smaltimento.

È obbligatorio garantire che ogni passaggio sia tracciabile e conforme alle normative ambientali, evitando il rischio che materiali pericolosi vengano gestiti in modo non corretto.

In ogni caso integra gli estremi del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b del dlgs. 152/2006, la condotta del soggetto che abbia abbandonato o depositato in modo incontrollato veicoli a fine vita, quindi, fuori uso, essendo tali veicoli, ancorché muniti di targa, qualificabili come rifiuti speciali pericolosi se non bonificati mediante la eliminazione dei materiali inquinanti (Cass. pen., sez. III, 10/09/2009, n. 35134).

Sentenza
Scarica Trib. Tempio Pausania 4 aprile 2025 n. 218
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